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Superbonus, accesso alla detrazione anche per gli immobili con difformità

La guida del Notariato sui bonus dedica un capitolo alla regolarità urbanistica

Il 110% fa eccezione rispetto alle regole ordinarie in materia di bonus edilizi. Nel caso del superbonus, infatti, il contribuente può accedere alla detrazione anche per interventi eseguiti su edifici che presentino difformità, cioè piccole irregolarità che eccedono il limite di tolleranza del 2 per cento. Il Consiglio nazionale del Notariato ha appena pubblicato la versione aggiornata della sua guida ai bonus fiscali per l’edilizia, realizzata insieme a 14 associazioni di consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori). Nel testo si analizzano tutti gli ultimi interventi in materia, dal decreto Sostegni ter di gennaio fino all’ultimo Dl Aiuti. Al tema della regolarità urbanistica è dedicata un’ampia sezione, dove si ricorda che «di norma ad un immobile che presenta difformità di carattere edilizio è preclusa la possibilità di accedere ad eventuali agevolazioni fiscali».

Lo stabilisce l’articolo 49 del Testo unico edilizia (Dpr n. 380/2001), che parla di tutti gli interventi abusivi realizzati in assenza o in contrasto con un titolo abilitativo o sulla base di un titolo che sia stato successivamente annullato. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte (il limite di tolleranza), oppure il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. Per gli interventi ammessi al superbonus c’è una deroga. L’articolo 49 del Testo unico opera solo in alcuni casi: la mancata presentazione della Cila superbonus; gli interventi realizzati in difformità dalla Cilas; l’assenza dell’attestazione dei dati che devono essere riportati nella Cilas; la non veridicità delle attestazioni previste per il superbonus. Fuori da questi casi – spiega la guida – «il contribuente potrà fruire della detrazione del superbonus anche per interventi eseguiti su edifici che presentano difformità edilizie».

Queste difformità – specifica ancora il vademecum – sono diverse dall’abuso totale (in caso di edifici post 1 settembre 1967, per i quali è sempre necessario avere un titolo edilizio). Quando manca un qualsiasi titolo edilizio, infatti, non è possibile compilare in modo completo la Cilas. E si perde così il diritto alle detrazioni.Intanto, nonostante le molte novità normative di questi mesi, la corsa del 110% non si arresta. Secondo i dati pubblicati ieri dall’Enea, nell’ormai consueto report, a fine maggio il totale degli investimenti ammessi alla detrazione ammontava a 30,6 miliardi di euro (dai 27,4 miliardi di aprile), con detrazioni a carico dello Stato previste a fine lavori per 33,7 miliardi di euro (con un aumento di circa il 10% rispetto ai 30 miliardi del mese precedente). Nel mese ci sono stati 3,2 miliardi di investimenti, poco meno del mese precedente, ma comunque su livelli elevati. Il numero di asseverazioni raggiunto a maggio è 172.450, contro le 155.543 di aprile scorso. Quasi il 50% dei lavori riguarda i condomini. Il resto è diviso tra edifici unifamiliari e unità indipendenti.

(Fonte: ilsole24ore.com)

 

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Superbonus e bonus edilizi, le ultime novità in un dossier Ance

Le nuove modalità applicative ai fini delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito dal 1° maggio 2022, e gli ulteriori chiarimenti alla luce delle numerose novità normative intervenute negli ultimi mesi sull’ambito applicativo del Superbonus e degli altri bonus fiscali in edilizia.

Questi i contenuti della Circolare n. 19/E del 27 maggio scorso, che ripercorre le ultime modifiche alla disciplina applicativa del Superbonus e dei Bonus diversi dal Superbonus, introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021), dal DL 4/2022 (cd. “Sostegni ter”), dal DL 13/2022 (cd “Frodi”) dal DL 17/2022 (cd. “DL Energia”), dal DL 50/2022 (cd. “Aiuti”).

In un dossier dell’ANCE i principali chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria ed un riepilogo delle diverse scadenze relative agli adempimenti da osservare per usufruire dei bonus fiscali in edilizia.

 

(Fonte: ancecaserta.it)

 

 

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Opere oltre 70mila euro: per i bonus casa va citato il contratto di lavoro

Per lavori avviati dopo il 27 maggio fatture e affidamenti devono avere un riferimento al Ccnl edile: chi non si adegua perde i benefici

La ruota delle modifiche alla disciplinadei bonus casa non si arresta. E a fine settimana porterà a committenti e appaltatori un nuovo adempimento: l’obbligo di indicare nelle fatture e negli atti di affidamento – per i cantieri superiori a 70mila euro – che l’impresa applica il contratto di lavoro dell’edilizia. La sanzione è durissima: la perdita dei bonus. E sono molti anche i dubbi, perché siamo di fronte a un inedito assoluto nel settore delle agevolazioni.

L’ambito di applicazione
La norma, fortemente voluta da Ance e sindacati di categoria (cioè il comma 43-bis inserito nell’articolo 1 della manovra 2022), «acquista efficacia dal 27 maggio 2022» e si applica ai lavori edili «avviati successivamente a tale data». L’avverbio “successivamente” lascia intendere che la novità scatti a pieno regime dal 28 maggio. Detto questo, per prudenza, molti addetti ai lavori consigliano di allinearsi alle nuove indicazioni già per i lavori avviati dal 27.
In base a una modifica appena introdotta in conversione del decreto Taglia prezzi (Dl 21/2022), l’ambito applicativo sarà piuttosto ampio: riguarderà, infatti, tutti i casi in cui ci siano opere (edili e non edili) il cui importo «risulti complessivamente superiore a 70mila euro». Quindi, ad esempio, anche la ristrutturazione di un appartamento con opere murarie per 50mila euro, cambio serramenti per 20mila e idraulica per 10mila euro. Anche se l’indicazione in fatture e affidamenti del contratto nazionale riguarderà soltanto le imprese edili.

C’è, in sostanza, un doppio binario: chi effettua lavori edili deve applicare uno dei contratti dell’edilizia (e indicarlo). Mentre chi effettua lavori non edili, anche nell’ambito dello stesso cantiere, non ha questo obbligo. Se, ad esempio, per la realizzazione di un impianto l’impresa affidataria principale applica il contratto metalmeccanico non deve indicare nulla, ma nel caso in cui si rivolga a un subappaltatore per delle opere murarie, solo per questa parte di lavori scatterà l’obbligo di indicazione del contratto edile.Ci sono, però, anche casi di lavorazioni “al confine”. In una Faq del 3 maggio la Cnce (Commissione nazionale casse edili) ha spiegato che il montaggio dei serramenti, se effettuato dall’impresa edile affidataria che svolge anche le altre opere di ristrutturazione, rientra a pieno titolo nell’ambito dei lavori edili.

Tre contratti nazionali
Ma quali sono questi contratti collettivi nazionali e territoriali del settore edile «stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»? Nel caso dell’edilizia le imprese iscritte in cassa edile applicano tre contratti: quello firmato da Ance, Alleanza delle cooperative (LegaCoop, Confcooperative, Agci) e sindacati di settore (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil); quello firmato dalle associazioni artigiane (Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Casartigiani, Claai) e dai sindacati di settore; quello della piccola e media industria firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore.In caso di dubbi, dal momento che a rischiare sono loro in prima persona, i committenti possono anche fare una verifica, più sostanziale, sull’iscrizione dell’impresa in cassa edile. Nella pratica, bisogna controllare il Durc, che attesta la regolarità contributiva ed è rilasciato proprio dalla cassa edile, oppure si può fare un controllo sul codice di iscrizione dell’impresa, contattando la cassa edile provinciale.

Per quali bonus
L’indicazione del contratto di lavoro è indispensabile per ottenere alcuni bonus fiscali, ma non per tutti. Per il superbonus, il bonus facciate e il bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche è necessaria sia in caso di cessione o sconto in fattura, sia in caso di utilizzo in dichiarazione dei redditi. Per gli altri bonus edilizi ordinari cedibili, invece, serve solo in caso di cessione o sconto. Perciò, ad esempio, chi spende 80mila per la ristrutturazione di un appartamento, ma detrae il 50% in dieci rate da 4mila euro, non ha bisogno dell’indicazione.La norma cita anche il bonus giardini e il bonus mobili, per i quali però la citazione del contratto servirà solo in casi limite: quando riguardano lavori edili (ad esempio il vialetto del giardino) e sono eseguiti da imprese edili nell’ambito di opere di importo totale oltre i 70mila euro.

Artigiani e professionisti
L’obbligo di citazione del contratto di lavoro non può riguardare chi non ha dipendenti. Pensiamo all’artigiano o all’imprenditore individuale. Lo stesso vale per le società senza lavoratori subordinati, come ad esempio una Snc con due soci prestatori d’opera. Niente indicazione anche per le parcelle professionali (pratiche edilizie, Ape, visto di conformità e così via), che sono inoltre escluse dal computo dei 70mila euro, non essendo «opere».

Acconti e varianti in corso
La data chiave è quella di avvio dei lavori (si ritiene che, al solito, valga la data indicata nella pratica edilizia). Un caso delicato è quello di chi inizia i lavori convinto di stare sotto 70mila euro e poi li supera, a causa di una variante o semplicemente per un rincaro o un cambio di materiale.Si potrà senz’altro integrare l’atto di affidamento. Mentre andrà chiarito cosa fare con le fatture già emesse e saldate. Un consiglio prudenziale che alcune sigle di categoria stanno dando ai propri associati è di inserire sempre il richiamo del contratto ogni volta che ci si avvicina ai 70mila euro.

 

(Fonte: ilsole24ore.com)

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Superbonus, solo imprese certificate Soa per i lavori superiori a 516mila euro

Obbligo dal 1° gennaio 2023, nei primi sei mesi basterà la domanda di attestazione. Buia: principio ok, ma tempi lunghi e soglia alta

Soltanto imprese edili certificate con l’attestato Soa potranno realizzare i lavori del Superbonus. A prevedere questa rivoluzione che trasferisce sull’edilizia privata la qualificazione oggi vigente solo per i lavori pubblici, è un emendamento approvato domenica notte dalle commissioni Finanze e Attività produttive del Senato al decreto legge taglia prezzi. Il decreto da oggi sarà in Aula a Palazzo Madama.

Il nuovo regime di qualificazione avrà però due vincoli che in buona parte annacquano la novità: scatterà dal 1° gennaio 2023 (ma entrerà a pieno regime dal luglio 2023) e varrà solo per lavori di importo superiore a 516mila euro. Durante il periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 chi vorrà sottoscrivere contratti di appalto o di subappalto potrà farlo avendo firmato un contratto con una Soa per avviare il procedimento di attestazione.

Il principio contenuto nell’emendamento è fortemente innovativo: fino a oggi era stato applicato solo nella ricostruzione delle abitazioni del cratere del terremoto del centro Italia, dove però il finanziamento statale è diretto, in forma di contributo e non di sconto fiscale. La nuova misura mira anzitutto a contrastare il far west che si è scatenato con gli incentivi del Superbonus, in un mercato dove si affiancano soggetti fortemente strutturati a soggetti estremamente polverizzati e senza alcuna attestazione di affidabilità e di organizzazione degna di un’impresa edile.

Basti ricordare quanto denunciato dal Sole 24 Ore il 28 gennaio scorso con uno studio dell’Ance: 11.563 imprese neonate in sei mesi nel settore dell’edilizia e affini (Codice Ateco 41 e 43) con la sola iscrizione alla Camera di commercio. E solo il 39% degli imprenditori che hanno costituito le nuove imprese possono vantare un’altra attività in edilizia o una precedente esperienza imprenditoriale fatta nel settore edile. Con il restante 61% del tutto nuovo al settore dell’edilizia.

Sempre in tema di Superbonus e sempre nel decreto taglia prezzi è stato approvato un secondo emendamento che ritorna invece sull’altro “paletto” fissato per garantire un livello minimo di organizzazione delle imprese edili che svolgono i lavori finanziati con il 110%. Si tratta del vincolo che impone la sottoscrizione del contratto dell’edilizia alle imprese che svolgono lavori di importo superiore a 70mila euro: da una parte l’emendamento chiarisce che il vincolo si applica «alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70mila euro», dall’altra sancisce che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi «è riferito esclusivamente ai soli lavori edili».

Diverse le reazioni del mondo dell’edilizia all’introduzione della qualificazione Soa. Parzialmente soddisfatto il presidente dell’Ance, Gabriele Buia. «Il principio introdotto – dice Buia – è estremamente importante perché punta a combattere l’illegalità e a dare concretezza alle politiche per la sicurezza del lavoro che altrimenti restano solo sulla carta. Questo in un comparto, quello dell’edilizia privata, in cui nessun requisito di organizzazione veniva richiesto finora all’impresa edile. D’altra parte, i due limiti imposti, quello temporale che rinvia l’applicazione del principio di fatto a metà 2023 e quello della soglia di 516mila euro, vanificano in buona parte il principio, almeno per il Superbonus, che finisce il 31 dicembre 2023».

Reazione negativa all’attestazione Soa dal mondo artigiano, che ha lavorato anche in Parlamento per rinviare la data di applicazione della nuova norma e per alzare la soglia. «Ancora una barriera burocratica viene imposta nella travagliata storia degli ecobonus», dicono Confartigianato e Cna che lamentano l’esclusione dell’80% delle piccole e medie imprese dal mercato della riqualificazione edilizia.
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Def 2022: sì del Governo su proroga Superbonus, ampliamento cessione credito e misure contro caro materiali

Le Aule della Camera dei Deputati e del Senato, nella seduta del 20 aprile u.s, hanno approvato due apposite Risoluzioni di analogo contenuto (rispettivamente 6-00220 e 6-00218 n. 1), a conclusione dell’esame del Documento di economia e finanza 2022, nonché la Risoluzione che approva la Relazione presentata al Parlamento (con la quale vengono aggiornati gli obiettivi di finanza pubblica e il relativo piano di rientro del saldo strutturale verso l’Obiettivo di Medio Termine).

In entrambe le Risoluzioni, così come nel corso dei pareri intermedi approvati dalle Commissione consultive, sono state accolte alcune istanze associative relative al Superbonus, cessione dei crediti e caro materiali.

In allegato la Sintesi delle Risoluzioni approvate e dei pareri accolti.

Per i contenuti del DEF si veda la precedente notizia del 12 aprile 2022

In allegato i testi delle Risoluzioni approvate alla Camera dei Deputati e al Senato.

 

Allegati:

 

(Fonte: ance.it)

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Superbonus 110, paura per un altro stop

Nuovo allarme per il Superbonus 110 a causa dello stop delle banche alla cessione del credito . Una situazione che, secondo il Presidente dell’Ance Gabriele Buia “crea grandissimi problemi. Molti contratti rischiano di saltare e con l’esaurimento del plafond delle banche molte imprese non avranno la possibilità di scontare il credito”.

Le molte, troppe, domande di accesso al bonus edilizio hanno portato all’esaurimento della capacità fiscale e le banche non possono accettare altri crediti.  “E’ un disastro”, aggiunge Buia, che vede la causa “nel proliferare di aziende che nulla hanno a che fare con il comparto delle costruzioni. Sono mesi che ci sgoliamo denunciando la nascita di quasi 12mila nuove società che si sono iscritte alle Camere di Commercio con il codice Ateco delle costruzioni ma che in realtà non hanno nulla a che fare con il nostro mondo, che anzi subisce solo gli effetti peggiori di questa speculazione”.

Uno scenario di grossa difficoltà che si aggiunge alla sofferenza che il settore sta già affrontando legata al caro materie prime, acutizzatosi con lo scoppio della guerra in Ucraina. “Basterebbe allungare per qualche altro anno la possibilità di usufruire del Superbonus”, propone Buia che chiede di trasferire sul bonus le regole del cratere del terremoto del Centro-Italia dove, “il denaro pubblico viene elargito solo a imprese qualificate”.

Intanto, nel prossimo decreto di aiuti che il Consiglio dei ministri esaminerà in settimana dovrebbe trovare spazio una quarta cessione del credito, quella tra la banca e il cliente. Al momento, le cessioni sono tre, con la seconda e la terza riservate solo a banche, intermediari finanziari e assicurazioni.

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Caro materiali e proroga superbonus: Il Governo si impegna ad intervenire rapidamente, nel primo provvedimento dopo il DEF

Le Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera dei Deputati hanno concluso la scorsa notte l’esame del DL n. 17/2022 recante “misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” (C. 3495-A​).

 

Il provvedimento è già previsto, il prossimo lunedì 11 aprile, all’ordine del giorno dell’Aula, dove con tutta probabilità verrà posta la fiducia sul testo approvato dalle Commissioni.

 

Nel corso dell’esame sono stati presentati, nel senso auspicato da ANCE, numerosi emendamenti sul caro materiali, poi ritirati e/o respinti per il parere contrario di Relatori e Governo.

Sulla problematica, però, la Sottosegretaria di Stato per l’Economia e le finanze,  Alessandra Sartore, ha precisato che il Governo è consapevole della situazione di difficoltà legata agli appalti pubblici e, ritenendo la questione prioritaria, ma non risolvibile in questa sede, si riserva di affrontarla successivamente all’approvazione del Documento di economia e finanza con le necessarie risorse.

Ha invitato pertanto i parlamentari firmatari dell’emendamento a ritirarlo e a presentare un ordine del giorno in Assemblea che sarà accolto e considerato vincolante.

 

Ugualmente, sulla proroga del superbonus per “unifamiliari” e “sismabonus” sono state respinte tutte le proposte ma la  Sottosegretaria di Stato per l’Economia e le finanze, Alessandra Sartore, ha rassicurato che il Governo si impegna a risolvere la questione nel prossimo provvedimento che verrà approvato dopo il DEF.

 

Sul tema della cessione dei crediti è stato approvato un emendamento (28.04 T. 2, prima firmataria On. Patrizia Terzoni-M5S) che proroga al 15 ottobre i termini per la comunicazione della cessione relativa ai lavori effettuati nel

2021 (dando cosi’ piu’ tempo a imprese e istituti finanziari per completare le procedure) e consente di effettuare una quarta cessione del credito fiscale acquisito dalle banche a tutte le imprese.

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Relazione attuazione PNRR riferita al 2021: nei pareri delle Commissioni Lavori pubblici e Industria del Senato chieste misure per caro materiali e proroga superbonus unifamiliari al 31 dicembre 2022

Le Commissioni Lavori pubblici e Industria del Senato hanno concluso l’esame della Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021″ (n. 1055), accogliendo nei parere resi alcune importanti istanze ANCE in tema di caro materiali e superbonus 110 per cento. Si tratta in particolare, delle seguenti:

 

Commissione Lavori pubblici

  • Garantire la prosecuzione di un monitoraggio costante delle variazioni nei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici che potrebbero pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, al fine di predisporre in tempo utile adeguate misure volte a mitigarne gli effetti e di stanziare le necessarie risorse, valutando altresì di prevedere un meccanismo di revisione dei prezzi anche per il settore dei servizi e delle forniture, sia in ambito pubblico che privato.

 

Testo del Parere approvato  

 

***

 

Commissione Industria

 

Con riferimento agli effetti derivanti dal decreto-legge cd. correttivo del superbonus e dal decreto ministeriale riguardante la fissazione di costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, si ritiene necessario, al fine di non rischiare un forte rallentamento nell’utilizzo dello strumento agevolativo, ampliare la platea dei cessionari, tenuto conto che le banche e gli intermediari finanziari mostrano già, dopo i primi 3 mesi del 2022, importanti segni di saturazione, con il conseguente rischio che, a breve, diventi impossibile per cittadini e imprese che hanno effettuato i lavori cedere il relativo credito.

 

Inoltre, risulta urgente, che l’agevolazione relativa al cd. superbonus per gli interventi effettuati da privati su edifici unifamiliari possa essere riconosciuta, fino al 31 dicembre 2022, anche per coloro che non abbiano completato il 30 per cento dei lavori al 30 giugno 2022 (il cd. SAL).

 

Infine, data l’importanza di favorire velocemente un diffuso efficientamento energetico del maggior numero possibile di edifici, si sollecita un’attenta valutazione della possibilità di estendere il superbonus anche alle imprese che desiderino efficientare immobili di loro proprietà.

 

Testo del Parere approvato

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Interrogazione Superbonus unifamiliari: il Governo valuta la proroga

La Commissione Finanze della Camera, nella seduta del 29 marzo scorso,  ha svolto l’Interrogazione (n. 5-07776 a firma dell’On. Gusmeroli del Gruppo Lega) in cui veniva chiesta la proroga dei termini per la fruizione del Superbonus sulle costruzioni unifamiliari.

Il sottosegretario per l’Economia e le finanze Federico Freni, nella sua risposta, ha evidenziato che:

  • Occorre preliminarmente ricordare che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) – nel modificare il comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – ha prorogato la detrazione del 110 per cento, prevedendo scadenze differenziate in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.

In particolare, per talune categorie di soggetti – condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, che effettuano gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate – ha previsto una proroga della predetta detrazione al 110 per cento fino al 31 dicembre 2023.

Inoltre, detta proroga si estende fino al 2025 con aliquote di detrazione inferiori.

  • Per gli interventi realizzati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, invece, è stato previsto che l’agevolazione è concessa per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Tanto premesso, sono in corso presso i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli altri Dicasteri interessati approfondimenti istruttori per valutare una proroga del termine del 30 giugno 2022 per l’espletamento degli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari compatibilmente con le previsioni inserite nel documento di finanza pubblica per il 2022 in corso di predisposizione.

***

Nella stessa seduta, la Commissione Finanze ha concluso l’esame, in sede consultiva, del Dl 17/2022 “Costi energia” esprimendo un parere favorevole con alcune osservazioni che riprendono la tematica dei bonus edilizi nei seguenti termini:

  • Valutino le Commissioni di merito l’opportunità di introdurre un meccanismo di monitoraggio degli effetti delle disposizioni introdotte, con riguardo alla cedibilità dei crediti di imposta o a eventuali altre misure di sostegno quali i bonus, dal decreto-legge n. 4 del 2022, al fine di valutare di estenderle, ove ve ne siano i presupposti;
  • Valutino le Commissioni di merito l’opportunità di integrare il testo del provvedimento introducendo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una proroga del termine del 30 giugno 2022 per l’esecuzione del 30 per cento degli interventi edilizi necessari per fruire del cosiddetto Superbonus – nell’ipotesi di cui al secondo periodo del comma 8-bis, dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – anche in considerazione degli effetti del decreto-legge n. 4 del 2022, nella sua formulazione originaria, nonché delle problematiche relative all’approvvigionamento delle materie prime in ragione dell’attuale situazione internazionale e di mercato.

Link al resoconto in Commissione

Testo della risposta

Parere approvato

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Superbonus, l’iva indetraibile è agevolata solo nella dichiarazione dei redditi

In caso di impresa con pro-rata di detraibilità dell’IVA, il Superbonus spetta per la quota di IVA indetraibile solo in dichiarazione dei redditi, anche in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura.

Inoltre, la regola che riconosce anche l’IVA solo parzialmente indetraibile come spesa agevolabile si applica solo per gli interventi che danno diritto al Superbonus.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.118 del 15 marzo 2022, ad un’istanza d’interpello avente ad oggetto l’applicabilità del Superbonus per un’impresa che effettua sia operazioni imponibili ad IVA, che esenti, con una ridotta detraibilità del tributo, in base al meccanismo del pro-rata (cfr. l’art.19, co.5, del D.P.R. 633/1972).

Sul tema, l’Amministrazione finanziaria richiama, innanzitutto, la disposizione che, ai fini del “110%”, ammette tra le spese agevolabili anche l’IVA non detraibile, in tutto o in parte, a prescindere dalla modalità di rilevazione contabile adottata dall’impresa che accede al beneficio (cfr. art.119, co.9-ter, del DL 34/2020, convertito con modifiche in legge 77/2020).

Quest’ultima disposizione si applica in presenza di ridotta detraibilità dell’IVA per le imprese che effettuano operazioni sia imponibili che esenti, e per le quali l’ammontare dell’IVA detraibile viene calcolato in misura proporzionale rispetto alle prestazioni imponibili, secondo il sistema del pro-rata (rapporto tra le operazioni con IVA detraibile e la somma di tutte le operazioni, con IVA detraibile ed esenti effettuate nell’anno – cfr. gli artt.19, co.5 e 19-bis, co.1, del medesimo Decreto IVA).

Le regole IVA prevedono, altresì, che nel corso dell’anno la detrazione sia «provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno».

In sostanza, la percentuale effettiva di IVA detraibile, in base al pro-rata, si determina con certezza solo a fine anno con la dichiarazione IVA, mentre per le fatture emesse nel corso dell’anno a tali fini si adotta, in via provvisoria, la percentuale di detraibilità risultante dall’anno precedente, salvo conguaglio.

Di conseguenza, quando le fatture vengono emesse, anche l’IVA indetraibile è ancora provvisoria.

Quindi secondo l’Agenzia delle Entrate solo a fine anno è possibile calcolare l’importo effettivo dell’IVA indetraibile (che residua dopo aver applicato il pro-rata), ammessa al “110%” come componente di costo.

Sulla base di tale ricostruzione, nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria detta le modalità di fruizione del Superbonus in favore dell’impresa istante e chiarisce che, in caso di opzione per lo sconto in fattura, questo è pari all’importo del corrispettivo dei lavori, al netto dell’IVA (con una forma di sconto “parziale” – cfr. anche la C.M. 24/E/2020).

Solo su tale importo, infatti, matura il corrispondente credito d’imposta del 110% in favore dell’impresa che ha eseguito gli interventi.

Diversamente, la quota di IVA indetraibile, relativa alle fatture dei lavori, è ammessa al Superbonus, per l’impresa committente/beneficiaria, solo in forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto.

Infine, l’Agenzia delle Entrate specifica ulteriormente che la possibilità di considerare anche l’IVA indetraibile, in tutto o in parte, tra i costi rimasti a carico dell’impresa vale solo ai fini del “110%”, come prevede la norma, e non anche per gli interventi edilizi che accedono ad altri benefici fiscali (ad es. il Bonus facciate).

Quindi, per i bonus edilizi diversi dal Superbonus, ai quali possono accedere le imprese, l’eventuale IVA in parte indetraibile non rientrerebbe nell’importo agevolabile.