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Interrogazione Superbonus unifamiliari: il Governo valuta la proroga

La Commissione Finanze della Camera, nella seduta del 29 marzo scorso,  ha svolto l’Interrogazione (n. 5-07776 a firma dell’On. Gusmeroli del Gruppo Lega) in cui veniva chiesta la proroga dei termini per la fruizione del Superbonus sulle costruzioni unifamiliari.

Il sottosegretario per l’Economia e le finanze Federico Freni, nella sua risposta, ha evidenziato che:

  • Occorre preliminarmente ricordare che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) – nel modificare il comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – ha prorogato la detrazione del 110 per cento, prevedendo scadenze differenziate in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.

In particolare, per talune categorie di soggetti – condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, che effettuano gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate – ha previsto una proroga della predetta detrazione al 110 per cento fino al 31 dicembre 2023.

Inoltre, detta proroga si estende fino al 2025 con aliquote di detrazione inferiori.

  • Per gli interventi realizzati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, invece, è stato previsto che l’agevolazione è concessa per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Tanto premesso, sono in corso presso i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli altri Dicasteri interessati approfondimenti istruttori per valutare una proroga del termine del 30 giugno 2022 per l’espletamento degli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari compatibilmente con le previsioni inserite nel documento di finanza pubblica per il 2022 in corso di predisposizione.

***

Nella stessa seduta, la Commissione Finanze ha concluso l’esame, in sede consultiva, del Dl 17/2022 “Costi energia” esprimendo un parere favorevole con alcune osservazioni che riprendono la tematica dei bonus edilizi nei seguenti termini:

  • Valutino le Commissioni di merito l’opportunità di introdurre un meccanismo di monitoraggio degli effetti delle disposizioni introdotte, con riguardo alla cedibilità dei crediti di imposta o a eventuali altre misure di sostegno quali i bonus, dal decreto-legge n. 4 del 2022, al fine di valutare di estenderle, ove ve ne siano i presupposti;
  • Valutino le Commissioni di merito l’opportunità di integrare il testo del provvedimento introducendo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una proroga del termine del 30 giugno 2022 per l’esecuzione del 30 per cento degli interventi edilizi necessari per fruire del cosiddetto Superbonus – nell’ipotesi di cui al secondo periodo del comma 8-bis, dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – anche in considerazione degli effetti del decreto-legge n. 4 del 2022, nella sua formulazione originaria, nonché delle problematiche relative all’approvvigionamento delle materie prime in ragione dell’attuale situazione internazionale e di mercato.

Link al resoconto in Commissione

Testo della risposta

Parere approvato

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Superbonus, l’iva indetraibile è agevolata solo nella dichiarazione dei redditi

In caso di impresa con pro-rata di detraibilità dell’IVA, il Superbonus spetta per la quota di IVA indetraibile solo in dichiarazione dei redditi, anche in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura.

Inoltre, la regola che riconosce anche l’IVA solo parzialmente indetraibile come spesa agevolabile si applica solo per gli interventi che danno diritto al Superbonus.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.118 del 15 marzo 2022, ad un’istanza d’interpello avente ad oggetto l’applicabilità del Superbonus per un’impresa che effettua sia operazioni imponibili ad IVA, che esenti, con una ridotta detraibilità del tributo, in base al meccanismo del pro-rata (cfr. l’art.19, co.5, del D.P.R. 633/1972).

Sul tema, l’Amministrazione finanziaria richiama, innanzitutto, la disposizione che, ai fini del “110%”, ammette tra le spese agevolabili anche l’IVA non detraibile, in tutto o in parte, a prescindere dalla modalità di rilevazione contabile adottata dall’impresa che accede al beneficio (cfr. art.119, co.9-ter, del DL 34/2020, convertito con modifiche in legge 77/2020).

Quest’ultima disposizione si applica in presenza di ridotta detraibilità dell’IVA per le imprese che effettuano operazioni sia imponibili che esenti, e per le quali l’ammontare dell’IVA detraibile viene calcolato in misura proporzionale rispetto alle prestazioni imponibili, secondo il sistema del pro-rata (rapporto tra le operazioni con IVA detraibile e la somma di tutte le operazioni, con IVA detraibile ed esenti effettuate nell’anno – cfr. gli artt.19, co.5 e 19-bis, co.1, del medesimo Decreto IVA).

Le regole IVA prevedono, altresì, che nel corso dell’anno la detrazione sia «provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno».

In sostanza, la percentuale effettiva di IVA detraibile, in base al pro-rata, si determina con certezza solo a fine anno con la dichiarazione IVA, mentre per le fatture emesse nel corso dell’anno a tali fini si adotta, in via provvisoria, la percentuale di detraibilità risultante dall’anno precedente, salvo conguaglio.

Di conseguenza, quando le fatture vengono emesse, anche l’IVA indetraibile è ancora provvisoria.

Quindi secondo l’Agenzia delle Entrate solo a fine anno è possibile calcolare l’importo effettivo dell’IVA indetraibile (che residua dopo aver applicato il pro-rata), ammessa al “110%” come componente di costo.

Sulla base di tale ricostruzione, nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria detta le modalità di fruizione del Superbonus in favore dell’impresa istante e chiarisce che, in caso di opzione per lo sconto in fattura, questo è pari all’importo del corrispettivo dei lavori, al netto dell’IVA (con una forma di sconto “parziale” – cfr. anche la C.M. 24/E/2020).

Solo su tale importo, infatti, matura il corrispondente credito d’imposta del 110% in favore dell’impresa che ha eseguito gli interventi.

Diversamente, la quota di IVA indetraibile, relativa alle fatture dei lavori, è ammessa al Superbonus, per l’impresa committente/beneficiaria, solo in forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto.

Infine, l’Agenzia delle Entrate specifica ulteriormente che la possibilità di considerare anche l’IVA indetraibile, in tutto o in parte, tra i costi rimasti a carico dell’impresa vale solo ai fini del “110%”, come prevede la norma, e non anche per gli interventi edilizi che accedono ad altri benefici fiscali (ad es. il Bonus facciate).

Quindi, per i bonus edilizi diversi dal Superbonus, ai quali possono accedere le imprese, l’eventuale IVA in parte indetraibile non rientrerebbe nell’importo agevolabile.

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Unifamiliari, superbonus prorogato a dicembre solo se a giugno è stato concluso il 30% dell’intervento

Per gli interventi effettuati su unifamiliari il Superbonus spetta sino al 31 dicembre 2022 solo se al 30 giugno 2022 è stato concluso almeno il 30% dell’intervento complessivo. In caso contrario resta fermo il termine del 30 giugno 2022. Ciò vale anche nel caso in cui i lavori comportino la demolizione e ricostruzione. Resta fermo che la percentuale limite del 30% dei lavori va commisurata all’intervento nel suo complesso e non solo ai lavori agevolati al 110%.

Questi ed altri chiarimenti in tema di Superbonus sono stati forniti dal MEF con la risposta all’Interrogazione n. 5/07599 resa all’On. Fragomeli.

I diversi quesiti posti hanno portato, tra l’altro, il MEF a confermare che la proroga al 2025, con il decalage dell’aliquota che dal 110% per il 2023, scende al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025, riguarda esclusivamente gli interventi effettuati dai condomìni e i cd. “mini condomìni” costituiti da due a quattro unità di un unico proprietario o in comproprietà. Questo anche in caso di demolizione e ricostruzione.

Pertanto, gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione effettuati sulle unifamiliari devono rispettare il termine del 30 giugno 2022, o il più ampio termine del 31 dicembre 2022 fruibile nel caso in cui al 30 giugno 2022 sia stato concluso il 30% dell’intervento complessivo.

Anche su questo aspetto il MEF ribadisce quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Faq n. 3 del 2022, per cui in caso di interventi “plurimi”, quindi ascrivibili non solo al Superbonus ma anche ad altri Bonus “ordinari”, la percentuale di lavori da effettuarsi al 30 giugno 2022, va calcolata sull’intervento nel suo complesso e non solo in relazione ai lavori ammessi al Superbonus.

Diversi i chiarimenti forniti dal MEF:

  • ­ l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato sito sul lastrico solare condominiale o anche l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico sullo stesso lastrico per l’alimentazione dell’impianto già installato si configura come intervento di manutenzione straordinaria effettuato sulla singola unità. Pertanto, l’intervento rientra tra quelli agevolati con il Bonus “Ristrutturazione” di cui all’art. 16-bis del DPR 22 dicembre 917/1986 e consente al condomino che sostiene le spese di ristrutturazione di beneficiare anche del cd. Bonus mobili per gli acquisti da destinare all’arredo dell’unità immobiliare oggetto di intervento;
  • ­ il cd. “bonus verde” (detrazione IRPEF del 36% delle spese per le “sistemazioni a verde” sostenute entro il 31 dicembre 2024) consente di detrarre l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso e le opere necessarie alla sua realizzazione. Si tratta di interventi ex novo o di radicale rinnovamento dell’esistente, rispetto ai quali, come chiarito dal MEF sono escluse le spese per i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle stesse aree verdi;
  • ­ i lavori relativi al Superbonus costituiscono manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 119, co. 13-ter, del DL 34/2020 e possono essere autorizzati con l’approvazione in assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio anche qualora vi sia un’alterazione del decoro architettonico (cfr. il co. 9-bis, dell’art. 119).
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Superbonus e cappotto termico: chiarimento per la coibentazione dei tetti non disperdenti

L’ENEA ha pubblicato un nuovo importante chiarimento per l’uso del SuperEcobonus 110% nel caso di isolamento termico delle coperture non disperdenti.

Il decreto legge “Rilancio” n. 34 del 2020, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021, considera gli interventi per la coibentazione del tetto rientranti nella disciplina del 110%, “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente” (lettera a) del comma 1 dell’art. 119).

Con la nota del 31 agosto 2021 l’ENEA – di concerto con il Ministero della transizione energetica – aveva precisato che “le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante“.

Il nuovo chiarimento, formulato sempre in accordo col MiTE, specifica che: “Può accedere al Superbonus l’intervento di coibentazione del “tetto freddo” copertura “non disperdente” POND a condizione che si coibenti più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente reale. Quindi, la superficie del «tetto freddo», che è appunto «non disperdente», non rientra nel calcolo dell’incidenza superiore al 25%. L’intervento «POND» è ammissibile, soltanto se si esegue l’intervento trainante di cui al comma 1 lett a)”.

Oltre a indicare le motivazioni che hanno portato al chiarimento nei termini sopraindicati, l’ENEA commenta ulteriormente l’efficacia di tali interventi asserendo che:

“La coibentazione del tetto non disperdente è di scarsa efficacia. La trasmissione del calore verso l’esterno viene calcolata considerando un doppio passaggio: dall’ambiente caldo all’ambiente freddo e da questo verso l’esterno (coefficienti btr della norma UNI EN 11300-1). Conserva, tuttavia, una certa validità quando non è possibile intervenire all’estradosso dell’ultimo solaio o meglio ancora quando si recupera il sottotetto”.

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La Commissione europea promuove il Superbonus 110%

Una scheda che illustra i risultati e il funzionamento del Superbonus è stata pubblicata dalla Commissione europea nella pagina dedicata all’European Construction Sector Observatory, a questo indirizzo.
 
Nel rapporto si legge che la misura ha avuto grande successo e sta generando un’elevata e crescente domanda. A fine novembre 2021 sono state presentate quasi 70.000 domande, per oltre 11,936 miliardi di euro di investimenti e un costo totale per lo Stato italiano di 13,129 miliardi di euro.
 
Nonostante il successo, tuttavia, vi sono aree di miglioramento perseguibili e alcune raccomandazioni sono indicate in tal senso, in particolare: 
·        I tempi per l’attuazione dovrebbero essere estesi, per fornire ai richiedenti il tempo sufficiente per completare gli interventi approvati e ricevere il rimborso. 
·        Il campo di applicazione dovrebbe essere esteso per sostenere interventi su una gamma più ampia di tipi di edifici. 
·        La comunicazione e le procedure del Superbonus dovrebbero essere ulteriormente semplificate per rendere più facile per gli individui e le piccole imprese di beneficiare dello schema. 
 
Con gli opportuni adattamenti ai contesti nazionali, secondo la Commissione, lo schema del Superbonus è trasferibile ad altri Paesi.