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Bonus facciate, nella guida delle Entrate le novità su cessione dei crediti e sconto in fattura

Scade il 31 dicembre di quest’anno il termine entro cui sostenere le spese agevolate con il cd. Bonus Facciate. L’ultima proroga della detrazione introdotta dalla legge di Bilancio 2022 aveva fissato, infatti, al 31 dicembre 2022 la scadenza della detrazione che, dal 90% degli anni 2020 e 2021, è stata ridotta al 60% per il 2022.

La Guida sul “Bonus Facciate” dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata a Settembre 2022, ricorda tutte le condizioni necessarie per poter accedere alla detrazione d’imposta IRPEF/IRES riconosciuta sulle spese relative a interventi di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (cfr. art. 1, commi 219 e segg. legge 160/2019):

Pertanto viene ricordato, tra l’altro, che:

  • gli immobili oggetto di intervento devono trovarsi nelle zone A e B (indicate nel DM n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
  • sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. Beneficiano, inoltre, della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Sono comprese anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico;
  • in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare sia per la cessione del credito che per lo sconto in fattura.

In particolare, su quest’ultimo aspetto la Guida è aggiornata con le recenti novità che hanno riguardato la cessione dei crediti derivanti dai bonus in edilizia (Bonus ristrutturazioni, Eco e Sismabonus ordinari ed al 110%, Bonus facciate, Bonus barriere architettoniche).

Pertanto la Guida ricorda che il credito d’imposta generato dall’intervento sulla facciata, anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello sconto in fattura, è cedibile 1 volta ad altri soggetti terzi (cd. “jolly”), compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, e 2 ulteriori volte solo a favore di:

  • ­ banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto all’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993)
  • ­ società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato Testo unico
  • ­ imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.

Viene inoltre ricordato che alle banche o le società appartenenti a un gruppo bancario è consentita, in ogni momento, la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (cioè diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione per il correntista (cd. quarta cessione).

La guida è, altresì, corredata da tabelle riepilogative dei lavori agevolati e dei principali adempimenti.

 

 

(Fonte: ance.it)

 

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Superbonus, Ance chiede la proroga di sei mesi di tutte le scadenze

Dopo l’allungamento dei termini, i costruttori pensano ad una rimodulazione degli incentivi

Proroga di sei mesi del Superbonus e poi rimodulazione dell’incentivo, ma accompagnata da ulteriori forme di sostegno e finanziamento.

Verte su questi punti la proposta su cui l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) sta lavorando insieme alla Filiera delle costruzioni* per rendere strutturali i bonus edilizi.

Superbonus, la proroga di sei mesi

Lo studio di Ance e della Filiera delle costruzioni è supportato da approfondimenti sull’impatto dei bonus sull’economia in modo da garantire la copertura finanziaria e la sostenibilità economica delle misure.

Ance è consapevole che non possano esserci ulteriori modifiche retroattive, ma sostiene l’importanza di garantire la naturale durata della misura. Per questo, visti gli stop causati dalle difficoltà nel meccanismo della cessione del credito, ipotizza una proroga di sei mesi rispetto alle originali scadenze.

Quale sarebbe l’impatto della proposta dell’Ance nel caso in cui fosse accolta? La prima ripercussione positiva riguarderebbe chi è riuscito a completare il 30% dei lavori sulle unifamiliari entro il 30 settembre 2022. Questi committenti potrebbero usufruire del Superbonus 110% per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023. Adesso, invece, chi ha superato lo scoglio sa che potrà ottenere il Superbonus 110% solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e che potrà richiedere i bonus edilizi ordinari per le spese sostenute successivamente.

La proroga di sei mesi sarebbe positiva anche per i condomìni, che potendo beneficiare dell’aliquota al 110% fino al 30 giugno 2024 avrebbero più tempo per deliberare e programmare gli interventi. Con le regole attuali, invece, i condomìni possono ottenere il Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023, poi l’aliquota scenderà al 70% fino al 31 dicembre 2024 e al 65% fino al 31 dicembre 2025.

Bonus edilizi, nuova modulazione

Ance è consapevole che è naturale pensare ad una nuova modulazione dei bonus, accompagnata da ulteriori forme di sostegno e finanziamento.

La Filiera delle costruzioni ha reso noto che proporrà al nuovo Governo di rendere strutturali i bonus edilizi per un arco temporale di 20 o 30 anni e modificare il loro funzionamento affinchè siano sostenibili.

Fratelli d’Italia sta pensando ad un bonus con un’aliquota compresa tra il 60% e il 70%, diversificato in base al reddito del beneficiario o al tipo di immobile. L’idea sarebbe agevolare maggiormente gli interventi sulla prima casa.

Si può quindi affermare che le agevolazioni resteranno, ma assumeranno una veste nuova in via di definizione.

* Filiera delle Costruzioni: ANCE, Rete Professioni Tecniche (RPT), Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Servizi di lavoro, Legacoop, GeneralSoa, UnionSoa, USI UnionSoaItaliane, Confartigianato Imprese, ANAEPA Confartigianato Edilizia, Confindustria, CNA Costruzioni, Conforma, Fondazione Inarcassa, Confapi Aniem, ISI Ingegneria Sismica Italiana, Federcostruzioni, Casartigiani, CLAAI, CNDCEC (Commercialisti), ANACI.

 

(Fonte: edilportale.com)

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Prove video e fotografiche per i cantieri del superbonus

Sul mercato si diffondono controlli da remoto sull’esistenza e i contenuti dei lavori 110%. Critiche dei professionisti: «Richiesta vessatoria»

Video abbinati alle asseverazioni. E foto certificate, per attestare luogo e momento dello scatto. Il sistema di prove e documenti a supporto dei cantieri di superbonus si arricchisce di nuovi elementi. Il digitale diventa, in sostanza, uno strumento per rendere più semplici controlli e verifiche successivi, dando un altro colpo alle possibili frodi.

La novità più recente, su questo fronte, arriva dalla piattaforma di Deloitte per la cessione dei crediti. Nei giorni scorsi tra i documenti da caricare è stata inserita una nuova asseverazione video, contestuale a tutte le asseverazioni rilasciate.

«Il tecnico che rilascia le asseverazioni dovrà effettuare un breve video descrittivo dell’intervento», spiega la documentazione della piattaforma. Il video dovrà essere registrato presso l’immobile oggetto dell’intervento, che dovrà essere riconoscibile: «Ad esempio – si legge – inquadrando il cartellone di cantiere e il civico e l’immobile nel contesto dell’aerea circostante».

All’interno del video, che non dovrà durare più di cinque minuti, il tecnico dovrà confermare gli importi e gli interventi asseverati, inquadrando le lavorazioni eseguite. In caso di interventi che riguardano esclusivamente gli impianti (caldaia, fotovoltaico, accumulo) o gli infissi effettuati presso villette unifamiliari o in singoli appartamenti, a registrare il contributo può essere l’installatore.

La novità ha scatenato reazioni durissime tra i professionisti. La Rete delle professioni tecniche si prepara a inviare una diffida alla società ed «esprime la più assoluta indignazione per questa incredibile iniziativa». Inarsind, l’associazione sindacale di architetti e ingegneri liberi professionisti, ha inviato una lettera a Deloitte, chiedendo di recedere dall’iniziativa, e spiegando che «si tratta di una richiesta che innanzitutto offende intere categorie di professionisti perché denota al di là di ogni reale intenzione, un pregiudiziale sospetto verso la non veridicità dell’asseverazione già prevista». Mentre diversi ordini degli architetti locali, in un’altra missiva, parlano di richiesta «intempestiva e vessatoria».

Da Deloitte chiariscono che questi video «sono volti a rafforzare i controlli antifrode a tutela dell’erario, delle imprese, dei committenti, dei professionisti e dei soggetti cessionari, al fine della più sicura verifica e più rapida monetizzazione degli incentivi». L’obiettivo, insomma, è agevolare le verifiche dell’agenzia delle Entrate. Inoltre, «saranno agevolati tutti i soggetti che sono, ad oggi, chiamati e ad eseguire i controlli da parte delle banche e delle altre entità che acquistano i crediti».

Polemiche a parte, le prove video e fotografiche stanno diventando un elemento centrale per i cantieri di superbonus. Succede, ad esempio, che banche e altri intermediari chiedano di portare, a supporto delle pratiche, prove video certificate sulla reale consistenza dei lavori.

gioco società che si occupano di ispezioni video. I loro tecnici guidano in una video call da remoto una persona presente in cantiere per acquisire prove sui diversi dettagli costruttivi. «Noi geolocalizziamo l’immobile – spiega Giulio Lingua, ad di Verypro, società che si occupa di queste verifiche -, controlliamo i punti cruciali del cantiere, ci assicuriamo che i lavori siano stati effettivamente realizzati, in linea con la documentazione che è stata presentata. Alla fine prepariamo delle immagini e una relazione che conserviamo per otto anni». Il tutto viene certificato con tecnologia blockchain.

 

(Fonte: ilsole24ore.com)

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Dl Aiuti bis, Superbonus: accolto l’appello dell’Ance sullo sblocco della cessione dei crediti

“Abbiamo vinto una grande battaglia con lo sforzo di tutti”, dichiara la Presidente Federica Brancaccio, esprimendo soddisfazione sull’approvazione dell’emendamento al decreto legge Dl Aiuti bis che sblocca il meccanismo della cessione del credito, che stava di fatto paralizzando gli interventi di Superbonus già avviati, grazie alla limitazione di responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave.

 

 

(Fonte: ance.it)

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Superbonus: documenti, fine lavori, Enea, è corsa per la dichiarazione sul 30%

Ancora pochi giorni, fino al 30 settembre, per certificare la realizzazione del 30% degli interventi e intercettare la proroga a fine 2022

Corsa contro il tempo, entro il 30 settembre, per le persone fisiche, per effettuare il 30% dei lavori sulle villette e le unità indipendenti, agevolati con il 110%, e intercettare la proroga del superbonus dal 30 giugno al 31 dicembre. Il direttore dei lavori dovrà certificare questa circostanza ed inviare una dichiarazione «tempestivamente via Pec o raccomandata al committente e all’impresa».

Tetto non raggiunto

In caso di mancato raggiungimento entro il 30 settembre del 30% degli interventi agevolati, il superbonus spetta solo per le spese sostenute entro il 30 giugno ed è preclusa la proroga dell’agevolazione fino al 31 dicembre. Per i pagamenti effettuati dal 30 giugno in poi spetteranno le detrazioni edili minori.

La prova del 30%

La norma non dice come dovrà essere asseverato il raggiungimento di almeno il 30% dei lavori. Secondo il parere 1/2022 della Commissione di monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per dimostrare il raggiungimento del 30% dell’intervento, è necessario che il direttore dei lavori certifichi questa circostanza in «un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria», come, ad esempio, il «libretto delle misure», lo «stato d’avanzamento lavori», il «rilievo fotografico della consistenza dei lavori», la copia delle bolle e/o delle fatture.

Questa documentazione dovrà rimanere a disposizione di un’eventuale richiesta degli organi di controllo. La Commissione ha consigliato anche di inviare «tempestivamente via Pec o raccomandata al committente e all’impresa» sia la dichiarazione che gli allegati.

Il caso della fine lavori

Ci si chiede se questa dichiarazione e questa Pec siano necessarie anche nei casi in cui la fine dei lavori venga comunicata al Sue tra il 30 giugno e il 30 settembre 2022. La Commissione non dà indicazioni a riguardo, ma il consiglio è di effettuare comunque questi due adempimenti.

Naturalmente, in caso di lavori terminati prima del 30 settembre questa dichiarazione potrà essere sottoscritta e la Pec potrà essere inviata anche prima di fine settembre, ma a ridosso della conclusione dei lavori, senza attendere per forza il 30 settembre. La dichiarazione, poi, potrà essere relativa non al 30% dell’intervento, ma alla sua totalità.

È pur vero che con la fine dei lavori comunicata al Sue non vi sono dubbi sul superamento del 30% dell’opera ma, in assenza di indicazioni contrarie, si consiglia di effettuare entrambi gli adempimenti. In caso contrario, si potrebbe rischiare il declassamento dei bonifici effettuati dal 30 giugno in poi.

Le modalità di calcolo

Ai fini del calcolo del 30% dell’intervento per la proroga a fine 2022, non è più necessario fare riferimento all’ammontare complessivo di tutte le spese riferite all’intero intervento, sia agevolate con bonus fiscali, sia non agevolate. Nel computo dell’«intervento complessivo», infatti, «possono» (quindi, non «debbono») essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

La norma parla di «lavori» effettuati per almeno il 30% dell’«intervento complessivo»: quindi, al momento resta grande incertezza sulla possibiltà di conteggiare le spese professionali.

La comunicazione Enea

Per il calcolo di lavori effettuati per almeno il 30% entro la fine di settembre, poi, non è possibile separare i lavori eco da quelli sisma, come invece avviene per il Sal del 30% nel caso di cessione del credito o dello sconto in fattura (risposta dell’agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2022, n. 53, e della Dre del Veneto del 25 giugno 2021, n. 907-1595-2021).

Se una persona fisica, che sta effettuando lavori in una villetta o una casa a schiera, non riesce a raggiungere entro il 30 settembre il 30% dell’intervento complessivo dei lavori agevolati con il superbonus (comprensivi del super ecobonus, super sisma bonus e gli altri interventi trainati al 110%), ma riesce a raggiungere entro il 30 settembre il Sal di almeno il 30% dei lavori relativi al super ecobonus ovvero al super sisma bonus, conteggiati separatamente, non può effettuare la cessione del credito o lo sconto in fattura, in quanto, a questi fini, il Sal minimo del 30% doveva essere raggiunto entro il 30 giugno, data di scadenza dell’agevolazione.

Pertanto, l’eventuale comunicazione all’Enea dell’asseverazione del Sal del 30% non è sufficiente per provare il raggiungimento del 30% dei lavori agevolati al 30 settembre 2022.

 

(Fonte: ilsole24ore.com)

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Superbonus e unifamiliari: Pec, foto e fatture per provare il 30%

In vista della scadenza del 30 settembre arrivano le prime indicazioni operative. Non basta autocertificare: dovrà essere allegata «idonea documentazione»

Una dichiarazione del direttore dei lavori, blindata da documenti a supporto, come foto, fatture, bolle e libretto delle misure. Rispettando, soprattutto, il requisito della data certa, per proteggersi da contestazioni, con l’utilizzo di una Pec o di una raccomandata. A poche settimane dalla scadenza del 30 settembre, arrivano le prime indicazioni operative su come professionisti e committenti dovranno provare il rispetto del requisito del 30% dei lavori effettuati (parametrati sulle spese sostenute) entro fine mese, essenziale per le unifamiliari che vogliano accedere al superbonus. A licenziarle è la Commissione di monitoraggio insediata presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con una risposta firmata dal presidente Massimo Sessa. Decisive, sul tema, sono state le proposte avanzate dalla Rete delle professioni tecniche, attraverso il suo coordinatore, Armando Zambrano.

La scadenza – va ricordato – riguarda edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo all’esterno. Per questi è possibile accedere al superbonus per tutte le spese sostenute nel corso del 2022, infatti, solo a condizione che, alla data del 30 settembre prossimo, «siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo». Chi non centra la scadenza di fine mese potrà detrarre al 110% solo le spese effettuate entro il 30 giugno. Il termine di fine mese, insomma, è decisivo per contribuenti, professionisti e imprese impegnate nei cantieri. Nonostante questo, però, ad oggi non erano arrivate indicazioni ufficiali su come muoversi. In primo luogo, allora, la Commissione richiama i contenuti dell’interpello dell’agenzia delle Entrate n. 791/2022 e spiega che nel calcolo del 30% «si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione».

In sostanza, viene salvaguardata la facoltà di chi effettua il conteggio del 30% di tenere conto di tutti i lavori effettuati (sia superbonus che extra superbonus) o solo dei lavori che accedono al 110 per cento. Caso per caso, bisognerà valutare come muoversi, facendo delle simulazioni: in genere, i lavori di 110% vengono realizzati per primi. Quindi, può essere opportuno non tenere conto degli altri, per raggiungere più facilmente il limite del 30 per cento. Chiarite le modalità di calcolo, la risposta passa a spiegare nei dettagli quali documenti servono per provare il raggiungimento del 30% dei lavori effettuati (non si fa riferimento alle spese) al 30 settembre prossimo. La norma non parla mai di stato di avanzamento lavori: quindi, non si tratta di un Sal in senso tecnico. Quello che il direttore dei lavori dovrà fare, invece, è una semplice dichiarazione. Questa non andrà al Comune o all’Enea: la legge, infatti, non lo prevede.

Il direttore dei lavori, invece, dovrà allegare questa dichiarazione alla documentazione di cantiere per la chiusura dei lavori e dovrà tenerla a disposizione degli organi di controllo, in caso di possibili verifiche. La dichiarazione non dovrà essere un’autocertificazione: non sarà, cioè, sufficiente asseverare il raggiungimento del requisito, senza spiegare come è stato effettuato il conteggio. La Commissione, infatti, spiega che il direttore dei lavori dovrà basarla «su idonea documentazione probatoria». A titolo di esempio, vengono citati il libretto delle misure, lo stato d’avanzamento dei lavori, il rilievo fotografico della consistenza dei lavori, la copia di bolle e fatture. Non c’è solo questo, però: il professionista potrà fare ampio utilizzo di tutto il materiale che considera utile a supportare quanto dichiara. L’ultimo elemento è quello temporale. Anche in questo caso, la norma dice poco.

Così, la Commissione raccomanda la redazione della dichiarazione «non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie». Su questo punto, è importante salvaguardare il professionista da eventuali responsabilità: il mancato rispetto del requisito del 30% comporta, di fatto, la perdita di una quota consistente di agevolazioni. Quindi, per proteggersi da contestazioni, il direttore dei lavori dovrà muoversi tempestivamente (quindi, anche se la Commissione non lo dice, sarebbe meglio inviare tutto al massimo per inizio ottobre) e procedere a trasmettere la dichiarazione, corredata di allegati, al committente e all’impresa capofila, attraverso posta elettronica certificata o raccomandata. Restano delle questioni aperte, che la risposta ha scelto di non approfondire. Ad esempio, non viene specificato se le spese tecniche (per esempio quelle di progettazione) rientrano o meno tra quelle che è possibile far rientrare nel calcolo del 30 per cento.

 

(Fonte: ilsole24ore.com)

 

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Superbonus e bonus edilizi, le novità in un dossier Ance

Le nuove modalità applicative ai fini delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito dal 1° maggio 2022, e gli ulteriori chiarimenti alla luce delle numerose novità normative intervenute negli ultimi mesi sull’ambito applicativo del Superbonus e degli altri bonus fiscali in edilizia.

Questi i contenuti della Circolare_n_19-E_del_27_maggio_2022 scorso, che ripercorre le ultime modifiche alla disciplina applicativa del Superbonus e dei Bonus diversi dal Superbonus, introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021), dal DL 4/2022 (cd. “Sostegni ter”), dal DL 13/2022 (cd “Frodi”) dal DL 17/2022 (cd. “DL Energia”), dal DL 50/2022 (cd. “Aiuti”).

In un Guida_alla_lettura_della_CM_23-E-2022 dell’ANCE i principali chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria ed un riepilogo delle diverse scadenze relative agli adempimenti da osservare per usufruire dei bonus fiscali in edilizia.

(Fonte: ance.it)

 

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Cessioni bonus edilizi a clienti delle banche con PIVA: le novità

Dl Aiuti: cessioni bonus edilizi a clienti professionali diversi dai consumatori. Ancora cambiamenti per superbonus e bonus edilizi

Ennesima novità per la cessione dei bonus edilizi in arrivo con la conversione del DL Aiuti che dovrà avvenire entro il 16 luglio 2022.

Un emendamento al D.L. n. 50/2022 approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera ha inserito la novità secondo la quale le banche potranno cedere il credito derivante dai bonus edilizi a tutti i soggetti diversi da consumatori o utenti, in pratica non saranno più vincolate a cedere il credito a favore dei clienti professionali privati.  (Per sapere chi sono i clienti professionali privati leggi anche Cessione dei crediti per interventi edilizi: chi sono i clienti professionali privati?)

L’articolo 14 del Decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50), aveva già modificato l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo appunto che:

  • alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.

Ora, in base al cambiamento in arrivo, le banche avranno la possibilità di cedere i crediti legati ai bonus edilizi non più a favore dei clienti professionali privati ma a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206/2005 in pratica le banche potranno cedere crediti fiscali da superbonus 110% e dai bonus edilizi minori ai loro clienti dotati di partita IVA.

Per maggiore chiarezza si riporta quando evidenziato nel dossier al decreto in conversone

Con le modifiche introdotte si prevede che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. 

In tal modo per le banche è possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a società, professionisti e partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori).

Nel testo originario si stabiliva che alle sole banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia (di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Il comma 1-bis precisa che le nuove disposizioni previste al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) si applicano anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (fermo restando il limite massimo delle cessioni previsto al medesimo articolo 121, comma 1, lettere a) e b)).

Ricordiamo infine che l’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 10 giugno 2022 n. 202205, aveva apportato modifiche al provvedimento del 3 febbraio, che nell’approvare il modello di cessione, aveva fornito indicazioni non più in linea con le norme modificate dalla conversione del decreto sostegni ter e dal decreto aiuti. Evidentemente sarà necessario un ulteriore cambiamento.

(Fonte: fiscoetasse.com)

 

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Bonus edilizi, scadenze al 30 giugno per unifamiliari e Asd

Termini in arrivo a fine mese per villette spogliatoi e sismabonus acquisti al 110%

Molti sono i contribuenti per i quali il superbonus sta terminando il 30 giugno. Primi fra tutti, le persone fisiche che non sono sicure di raggiungere, entro il 30 settembre, il 30% dei lavori agevolati con il 110% sulle villette e sulle case a schiera. Per massimizzare la detrazione, quindi, queste devono pagare il più possibile le spese per questi interventi entro il 30 giugno.Per le unità unifamiliari e le villette a schiera delle persone fisiche, infatti, il decreto Aiuti non ha prorogato la scadenza del 110% da fine giugno 2022 a fine settembre 2022 (come, invece, sembra indicare la circolare delle Entrate n. 23/E; si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), ma ha concesso la proroga da fine giugno al 31 dicembre 2022, solo se entro il 30 settembre saranno effettuati lavori (non necessariamente pagati) per almeno il 30% dell’«intervento complessivo», riferito ai soli lavori agevolati al 110 per cento. Se non si raggiungerà questo 30% entro il 30 settembre: il superbonus (come detrazione diretta) spetterà comunque per le spese pagate entro il 30 giugno.

Naturalmente, ai fini del «consolidamento della detrazione», i lavori dovranno terminare, prima o poi, e dovranno essere effettuati tutti i relativi adempimenti; mentre, per i pagamenti successivi al 30 giugno, spetteranno i bonus edili minori. Può capitare il caso che una persona fisica, che sta effettuando lavori in una villetta o una casa a schiera, non riesca a raggiungere entro il 30 settembre il 30% dell’intervento complessivo dei lavori agevolati con il superbonus, ma che sia riuscita a raggiungere entro il 30 giugno 2022 un Sal di almeno il 30% dei lavori relativi al super ecobonus ovvero al super sisma bonus, conteggiati separatamente (risposta 53/2022). In questi casi, non spetta la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, ma è possibile, per i bonifici effettuati nel 1° semestre 2022, esercitare entro il 16 marzo 2023 l’opzione di cessione del credito a terzi o di «sconto in fattura» parziale con il fornitore che ha emesso la relativa fattura entro fine giugno (naturalmente, solo per la parte che verrà asseverata con il Sal). Per lo sconto totale della fattura del Sal di almeno il 30%, invece, basta l’emissione della fattura (oltre che l’asseverazione del Sal) e non il pagamento. Se, infine, si desidera fruire della detrazione del 110% in dichiarazione, per i privati, basta il pagamento (anche del 100% della spesa) entro il 30 giugno, indipendentemente dal Sal raggiunto.

Al netto della proroga «condizionata», prevista dall’emendamento approvato al Senato nella conversione del Dl 36/2022 (che va confermato alla Camera entro il 29 giugno), anche il super sisma bonus acquisti, con i requisiti oggi in vigore, scadrà il 30 giugno 2022, quindi, entro questa data devono essere effettuati i rogiti notarili. Stessa scadenza anche per il super bonus del 110% per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, relativamente agli spogliatoi. Per la demolizione e ricostruzione di edifici, la proroga alla fine del 2023 della misura del 110% (70% nel 2024 e 65% nel 2025) è possibile solo per i condomìni e i proprietari unici e non anche per le unità unifamiliari o le case a schiera.

 

(Fonte: ilsole24ore.com)

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Superbonus, dalle banche verifiche rigorose sulle cessioni

L’Abi segue la linea indicata dall’Agenzia delle Entrate per l’acquisto dei crediti. I processi valutativi devono essere improntati alla diligenza rafforzata 

Non si andrà nella direzione di semplificare, ma in quella di effettuare controlli e verifiche sempre più rigorosi in fase di acquisto. Dopo la pubblicazione, nella giornata di giovedì, della circolare di 130 pagine dell’agenzia delle Entrate (n.23/E) che ha messo in fila tutte le regole in materia di superbonus, il mercato ha iniziato a prendere le misure alle nuove indicazioni. A partire dal capitolo che, più di tutti, è oggetto di studio in queste ore: quello sui controlli e le responsabilità nell’utilizzo dei crediti.Qui si parla della diligenza rafforzata che devono avere gli acquirenti, in particolare quando siano banche o intermediari finanziari (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). A poche ore dal documento delle Entrate, l’associazione bancaria italiana (Abi) ha diffuso una circolare agli associati per analizzare soprattutto questi aspetti. Arrivando a una conclusione: «I chiarimenti diramati dall’agenzia delle Entrate – si legge – in merito all’attività di due diligence richiesta agli acquirenti dei crediti fiscali forniscono delle cogenti linee guida in merito alle operazioni relative al superbonus».

Da queste parole parte il vicedirettore generale dell’Abi, Gianfranco Torriero: «Il termine “cogenti” è fondamentale. Questi chiarimenti sono parte integrante delle norme sul 110 per cento». Le banche, quindi, si muoveranno nella linea tracciata dall’Agenzia che, per la verità, stanno già seguendo da tempo. «In questi giorni – prosegue Torriero -, abbiamo sentito spesso richieste di semplificazioni, ma la risposta delle Entrate mi sembra diversa: servono processi valutativi particolarmente rigorosi, perché questi processi possono avere un impatto sulle responsabilità di chi acquista. Si tratta di un segnale forte». Che, di fatto, attribuisce un ruolo ancora maggiore alle banche sul mercato dei crediti:  il modello basato sulle verifiche preliminari, sull’utilizzo di società di consulenza a supporto dei controlli, sulla raccolta di documenti è stato messo a punto nei mesi scorsi proprio dal sistema bancario. «Parliamo di risorse pubbliche – dice il vicedirettore generale di Abi -, abbiamo sempre pensato che questi presidi fossero necessari». E anche le indicazioni sui sequestri, inserite nella circolare, vanno in questa direzione: «In caso di dissequestro – dice ancora Torriero – andrà valutata bene la possibilità di compensare, perché bisognerà avere diligentemente gestito le pratiche».

Il mercato, allora, per prevenire le responsabilità ipotizzate dalle Entrate, si muoverà tutto nella direzione del massimo rigore: chi non ha già strutturato un sistema di controlli adeguato dovrà probabilmente fermarsi, per evitare problemi, e allinearsi alle indicazioni dell’Agenzia. Da tutti i grandi istituti, invece, arrivano segnali distensivi: i processi utilizzati finora, sia sul fronte antiriciclaggio che su quello fiscale, sono coerenti con la circolare. Non ci saranno, insomma, rivoluzioni.Guardando al mercato più in generale, anche fuori dal perimetro delle banche, resta comunque da verificare in concreto quale sarà l’impatto in termini di tempi e di costi che queste regole avranno sulle cessioni. Ma non ci sono solo gli acquisti. Gli istituti, infatti, sono anche potenziali venditori di crediti ai cosiddetti «clienti professionali». Dalla circolare non è chiaro quale diligenza dovranno avere questi soggetti, comunque qualificati, quando compreranno. «Dato che l’acquisto proviene da una banca – dice ancora Torriero -, la banca avrà fatto a monte tutti i controlli del caso. Inoltre, questi aspetti potrebbero essere affrontati anche nei contratti tra banca e cliente professionale». Per qualche operatore, però, un chiarimento ulteriore delle Entrate non guasterebbe, per spiegare che chi compra da una banca, magari ad anni di distanza dai lavori, non può neanche teoricamente essere tacciato di concorso nella violazione.

 

(Fonte: ilsole24ore.com)