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Cessione a Poste Italiane: crediti ammessi solo se proporzionati

Il tecnico deve dichiarare una proporzionalità tra il credito e il valore dell’immobile, non richiesta da alcuna norma e non del tutto chiara

È recente la notizia della riapertura da parte di Poste Italiane delle procedure di acquisto dei crediti d’imposta maturati con i bonus edilizi. Il 3 ottobre, i clienti dell’istituto hanno infatti ricevuto le istruzioni per formulare proposte di cessione dei crediti fermi nei propri cassetti fiscali.

Si tratta di una boccata d’aria per chi non è in grado di compensare gli importi, magari perché non si trova in una posizione debitoria nei confronti del Fisco che porterebbe a una qualche convenienza nell’utilizzo diretto del credito mediante scomputo delle imposte dovute in F24.

La riapertura dei “rubinetti” di Poste Italiane, però, è parziale. Non solo perché la società impone alcuni limiti espliciti, ma anche perché il cliente interessato deve allegare una fitta documentazione che permetta a Poste di tutelarsi rispetto alla “bontà” della procedura edilizia che ha generato il credito fiscale.

I paletti di Poste Italiane

Poste Italiane ha liberamente e lecitamente fissato le condizioni da rispettare.

Ad esempio la regola prevede che solo le persone fisiche possano cedere i crediti, e purché siano i primi beneficiari della detrazione. Il servizio, cioè, riapre solo in relazione alle c.d. “prime cessioni”, quelle operazioni di scambio di crediti d’imposta messe in atto da chi li detiene dall’inizio, e non perché li ha ricevuti a sua volta tramite cessione.

Oltre a tali limiti soggettivi, poi, Poste ne ha fissati alcuni di natura oggettiva, relativi cioè alle caratteristiche dei crediti. In particolare, l’istituto accetta proposte relative a crediti che non abbiano un valore oltre i 50 mila euro. Inoltre, sono cedibili solo le quote fruibili dal 2024, in relazione a crediti derivanti da spese sostenute nel 2023 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti.

Il set documentale

Come accennato, Poste chiede di allegare una lunga serie di “carte”, per tutelarsi dall’eventualità di acquisire crediti “problematici”, ad esempio perché non realmente spettanti al cedente.

La suddetta lista appare come una vera e propria riproposizione del set documentale previsto dal D.L. n. 11/2023 (art. 1, lett. b), il cui possesso garantisce a chi ha ricevuto un credito tramite cessione di non essere ritenuto responsabile insieme al cedente delle violazioni da questo eventualmente commesse (fermi restando i casi di dolo e colpa grave). E così, il cliente di Poste dovrà allegare alla sua proposta il contratto d’appalto, i titoli abilitativi e le evidenze di pagamento (bonifici parlanti, fatture, ecc.), nonché le asseverazioni a suo tempo prodotte dai tecnici per accedere alle detrazioni, da produrre “anche per i crediti d’imposta maturati a fronte di interventi minori per i quali, ai sensi della normativa vigente, non risulta necessaria”.

Serve un’asseverazione in più

C’è un documento, però, che Poste chiede di avere anche se non previsto dal D.L. n. 11/2023, né da altra normativa. Si tratta di una “dichiarazione dell’asseveratore, come da modello riportato di seguito nel presente documento, in merito all’effettivo svolgimento dei lavori ed alla congruenza degli stessi rispetto al valore dell’immobile”. Analizzando il modello citato, si scopre così che per formulare una proposta a Poste, il privato deve incaricare il tecnico asseveratore di dichiarare anche “che i lavori elencati nell’asseverazione tecnica/Sal di competenza sono stati effettivamente eseguiti e sono proporzionati al valore dell’unità immobiliare”.

Dall’effettiva realizzazione dei lavori dipende la spettanza del bonus, quindi si può considerare la richiesta di Poste di una certificazione esplicita a riguardo come una cautela extra.

Ma lo stesso non vale in relazione alla proporzionalità dei lavori rispetto al valore dell’unità, requisito non richiesto da alcuna norma e dal significato non del tutto chiaro, poiché non è dato sapere se il valore cui riferirsi sia quello di mercato o la rendita catastale, né tantomeno se vada considerato il valore ante o post intervento.

Cos’è, dunque, la proporzionalità?

Una qualche spiegazione può essere rintracciata all’interno delle istruzioni fornite ai propri clienti in passato, in occasione della riapertura delle cessioni avvenuta ad agosto 2022. Anche in quel caso, come già evidenziato, l’istituto chiedeva un documento con cui il “responsabile dei servizi di asseverazione tecnica dichiara che in relazione al valore stimato dell’unità immobiliare prima dell’intervento […] non si rilevano sproporzioni tra il valore dell’unità immobiliare prima dell’intervento […] e l’ammontare dei crediti offerti in cessione”.

Tale formula risultava più completa, riportando riferimenti specifici a quale valore dell’immobile considerare, anche se comunque carente in relazione a come calcolarlo. Si nota, tra l’altro, che il riferimento al “responsabile dei servizi di asseverazione tecnica”, che era risultato particolarmente fumoso, non permettendo di individuare quale fosse il soggetto da incaricare, è stato sostituito, nella check-list documentale di questo ottobre, con la più chiara dicitura di “asseveratore tecnico”.

Come fare

Ad agosto 2022, il D.L. n. 11/2023 non esisteva ancora, e Poste, forse per coprirsi le spalle dalla possibilità di essere trascinata in contestazioni indirizzate al cedente, aveva probabilmente fatto riferimento alla Circolare di AdE n. 23/E/2022, che individuava una serie di indici “sintomatici della falsità del credito”. Tra questi, spiccava la “sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare” (p. 98). È possibile che Poste, in assenza di una normativa atta a regolare la responsabilità solidale tra cedente e cessionario, abbia ripreso e interpretato tale requisito.

Oggi, però, una normativa esiste (il D.L. n. 11/2023), ma nonostante ciò Poste continua a richiedere tale dichiarazione, senza specificare, peraltro, quanto invece veniva indicato ad agosto 2022.

Ciò che il professionista potrebbe fare è affidarsi alle istruzioni dell’anno scorso, che si riferivano al valore dell’immobile prima dei lavori e a una dichiarazione di “proporzionalità” tra questo e l’ammontare dei crediti ceduti. Istruzioni che, comunque, non solo non sono state richiamate quest’anno, lasciando gli operatori nel dubbio, ma che lasciano ancora aperte le considerazioni sollevate nell’agosto del 2022 sulla responsabilità professionale che il tecnico deve assumersi in caso di cessione del credito e sulla ragionevolezza di un simile requisito. Su un edificio molto vecchio e dal valore conseguentemente basso, ad esempio, possono essere stati legittimamente eseguiti lavori molto costosi, senza che questo possa in qualche modo rendere “sospetta” la spettanza di un bonus edilizio.

 

(Fonte: lavoripubblici.it)

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Superbonus, Poste riapre gli acquisti e non varia i prezzi

Le condizioni restano invariate rispetto ai livelli fissati al momento della chiusura

Poste da ieri è di nuovo sul mercato dei crediti fiscali. E, dopo una pausa durata poco meno di un anno (il servizio era stato sospeso il 7 novembre del 2022), torna ad acquisire sia il superbonus che i bonus casa diversi, a partire dal bonus barriere architettoniche al 75%, per il quale cessioni e sconti in fattura sono ancora pienamente operativi.

Dopo le anticipazioni di inizio agosto, la ripartenza è stata ufficializzata ieri, direttamente sulla piattaforma del gigante di poste e servizi finanziari. E ha fatto registrare da subito un’attenzione altissima: Poste è il canale di riferimento per molti dei venditori più piccoli. «Un’iniziativa in linea con le indicazioni del Governo – commenta l’amministratore delegato, Matteo Del Fante – che conferma il sostegno costante di Poste Italiane alle famiglie e al sistema Paese».

Con la riattivazione del servizio, sono state rese note tutte le condizioni di acquisto. A partire dai nuovi prezzi, che non erano stati ancora ufficializzati. La notizia positiva è che le condizioni restano invariate rispetto ai livelli fissati al momento della chiusura: non era scontato, visto il forte incremento dei tassi di interesse registrato in quest’ultimo periodo. Anche se – va ricordato – i prezzi di Poste erano stati rivisti in peggio prima dello stop del 2022 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 4 agosto 2022).

Partendo dal superbonus con recupero in quattro anni, sarà pagato 94 euro per ogni 110 euro di credito d’imposta (pari all’85,5% del valore nominale del credito). Per gli altri bonus con recupero in cinque anni, il corrispettivo è di 84,5 euro per ogni 100 euro di credito d’imposta (pari all’84,5% del valore nominale). Le agevolazioni con recupero in dieci anni vengono pagate 70 euro per ogni 100 euro di credito d’imposta (pari al 70% del valore nominale).

Il servizio di cessione del credito – ricorda il sito di Poste – «è rivolto alle persone fisiche che siano titolari originari di un credito d’imposta» e che abbiano «sostenuto in maniera diretta i relativi oneri». Quindi, rientrano nel perimetro dell’offerta di Poste solo le prime cessioni; restano fuori le seconde cessioni e gli sconti in fattura di imprese. Per questo motivo, la riapertura della piattaforma non avrà effetti sui crediti incagliati rimasti in pancia alle aziende.

Il servizio riguarderà le rate di bonus fruibili dal 2024 in poi: potranno essere legate a spese sostenute nel 2023 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti (ad esempio, un superbonus del 2022 la cui prima rata venga portata in detrazione). L’importo massimo cedibile in questo nuovo round, come anticipato dal Sole 24 Ore, sarà pari a 50mila euro per cliente, anche tramite più cessioni. Resta, però, fermo un plafond totale da 150mila euro, anche legato al passato. Se, quindi, qualche cliente ha già raggiunto il tetto di 150mila euro, non potrà sfruttare la riapertura del canale per gli acquisti. Oltre al superbonus (al 90% e al 110%) saranno cedibili l’ecobonus, il sismabonus, il bonus ristrutturazioni al 50%, il bonus facciate, gli sconti per l’installazione di colonnine e il bonus barriere architettoniche.

In concreto, per un superbonus al 110% realizzato nel 2023 con 40mila euro di spesa, ci saranno 44mila euro di credito di imposta e un controvalore monetizzabile di 37.620 euro. Se il superbonus fosse del 90% (e i crediti di 36mila euro), il controvalore monetizzabile sarebbe di 30.780 euro.

Poste effettuerà verifiche soggettive sul richiedente e oggettive sulla documentazione prodotta a margine dell’intervento. «Qualora tutti i controlli soggettivi e documentali avessero esito positivo, le tempistiche stimate per l’accettazione da parte di Poste Italiane della proposta di cessione del credito d’imposta e la successiva liquidazione del corrispettivo» potranno arrivare a tre mesi. Sempre che non ci siano ulteriori stop per l’intervento di soggetti terzi. Ad esempio in caso di controlli preventivi da parte dell’agenzia delle Entrate.

 

(Fonte: ilsole24ore.com)

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Bonus edilizi e Superbonus: il punto sulle scadenze

Per avere un quadro delle prossime scadenze dei bonus edilizi, sia Superbonus che bonus cd. “ordinari”, alla luce dell’ultima proroga al 31 dicembre 2023 disposta dal DL 104/2023 per gli interventi da Superbonus sulle unifamiliari, l’Ance ha predisposto una tabella riepilogativa che fornisce una panoramica generale di tutti i termini di scadenza attualmente previsti, delle aliquote di detrazione e delle diverse condizioni per fruirne.

(Fonte: ance,it)

 

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Superbonus al 70%, ecobonus e sismabonus: tutte le agevolazioni per il 2024

Dal prossimo anno gli italiani diranno addio allo sconto fiscale al 110% e al 90% ma restano molte opportunità interessanti per sconti che potrebbero arrivare fino all’85%

La grande chance del bonus barriere architettoniche al 75%, destinato probabilmente a un boom. L’ecobonus e il sismabonus, con percentuali diverse a seconda degli interventi, ma che possono arrivare oltre il 70% di sconto fiscale. E un superbonus che, comunque, resta attivo, anche se con la percentuale meno interessante del 70 per cento. Anche se la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , chiude a ipotesi di proroga per il superbonus con la prossima legge di Bilancio, il 2024 presenterà comunque diverse opportunità per chi vuole effettuare una ristrutturazione.

Superbonus

Archiviata la percentuale del 110%, dal primo gennaio si chiude anche la stagione del 90% per lo sconto fiscale dedicato all’efficientamento energetico. Il prossimo primo gennaio scatterà un altro taglio, che era stato già fissato dal precedente Governo. Quindi, si passa al 70%, che scenderà ancora nel 2025, per arrivare al 65 per cento. Attenzione, però: nel 2024, salvo interventi con la legge di Bilancio, il superbonus sarà riservato soltanto ai condomini.

 

Bonus barriere architettoniche

Il calo del superbonus al 70% rende molto competitive altre agevolazioni. La prima della lista è sicuramente il bonus barriere architettoniche al 75 per cento. Il bonus, infatti, oltre ad avere una percentuale molto interessante, consente di esercitare le opzioni di sconto in fattura o di cessione del credito senza alcuna limitazione e ha un recupero in cinque anni. Per poter usufruire di questa agevolazione è necessario che il fornitore dei beni, l’impresa esecutrice delle opere o un tecnico abilitato rilascino, sotto la loro responsabilità, una dichiarazione che attesti lo stato di fatto preesistente e, a lavori ultimati, occorre che un tecnico abilitato rediga un’asseverazione relativa al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Il bonus barriere è applicabile, oltre che per interventi come l’installazione di ascensori o di montacarichi e rampe, anche per lavori come la sostituzione di infissi e la ristrutturazione di bagni, anche nei singoli appartamenti.

Sismabonus

Anche il sismabonus, per i lavori di ristrutturazione integrale, torna ad avere un appeal notevole. Per le spese di messa in sicurezza antisismica sostenute fino al 31 dicembre 2024, infatti, continua a spettare una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96mila euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali. La detrazione sale (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%). Quindi, a conti fatti, è possibile arrivare a percentuali vicine alla versione 2023 del superbonus.

Va ricordato che resta in piedi anche il sismabonus acquisti: chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto (75 o 85%).

Ecobonus

Anche l’ecobonus diventa competitivo con il superbonus, a partire dal 2024. Qui bisogna fare una distinzione. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri, come la sostituzione di infissi, spetta nella misura del 50 per cento. Le percentuali, però, salgono per i lavori condominiali. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sono previste agevolazioni paragonabili al sismabonus. Quando si conseguono determinati indici di prestazione energetica, si può usufruire di detrazioni più elevate (al 70% o al 75%).

Se, però, sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, si combinano i lavori di efficientamento energetico con la riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Gli altri sconti

L’elenco dei bonus non finisce qui. C’è ancora da citare l’agevolazione base del 50%, confermata fino alla fine del 2024, quando si trasformerà in 36 per cento. Al 36% è anche il bonus verde, anch’esso confermato fino alla fine del 2024. Nel 2024 ci sarà il bonus mobili, da agganciare a un lavoro di ristrutturazione, con limite di spesa fissato a 5mila euro, come nel 2023. Scade, invece, nel 2023 il bonus case green, la detrazione del 50% dell’IVA per l’acquisto di immobili di classe energetica A o B.

(Fonte: ilsole24ore.com)

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Condomini, villette e 110%: scatta il doppio countdown

Tra settembre e dicembre gli sconti fiscali al 90% e al 110% andranno in pensione (salvo proroghe). Dal 2024 si passerà al 70% per gli edifici condominiali. Garanzie dalla delega, spiraglio dal nuovo Pnrr

Condomini e villette all’ultima volata. Poi, il superbonus entrerà in una nuova fase, dai contorni ancora in qualche modo incerti, ma nella quale i livelli di agevolazione ai quali i contribuenti si sono abituati a partire da luglio del 2020 sembrano destinati a saltare.Un riepilogo del calendario aiuta a mettere a fuoco la situazione. Il 30 settembre, tra due mesi esatti, scadrà il termine per le villette e le abitazioni unifamiliari indipendenti che vogliano sfruttare l’ultima finestra disponibile per portare le spese al 110 per cento. Si tratta di immobili che già al 30 settembre 2022 dovevano avere raggiunto un avanzamento pari almeno al 30% dei cantieri. Quindi, sono opere aperte da molto tempo, per le quali è arrivato il momento di effettuare gli ultimi bonifici e chiudere i lavori.D’altronde, i dati aggregati di Enea dicono che, ormai, per questi immobili gli investimenti asseverati sono pochissimi: siamo nell’ordine di 200 milioni di euro al mese, quando a inizio anno si viaggiava almeno al ritmo di un miliardo ogni 30 giorni. Segno che la loro corsa si sta già esaurendo. E che, allo stesso tempo, l’altra forma di sconto disponibile per le villette non ha dato risultati significativi. Fino al 31 dicembre, infatti, i lavori avviati nel 2023 su villette e unifamiliari possono ottenere un superbonus al 90% (disegnato dal Governo alla fine dello scorso anno), a condizione che rispettino alcuni requisiti: tra gli altri, è possibile intervenire solo sull’abitazione principale e solo per chi abbia un reddito non superiore a 15mila euro, calcolato in base al quoziente familiare.

Questa chance, dicono sempre i numeri di Enea, è stata poco utilizzata nel corso di quest’anno. Ma non sarà più disponibile dal prossimo, quando il superbonus per questi immobili non dovrebbe essere riproposto. Non è la sola strada che si chiuderà a fine anno. Se, in base alla normativa vigente, per le villette il superbonus non sarà più disponibile nel 2024, per i condomini sarà accessibile in versione depotenziata, al 70 per cento. Bisogna ricordare che, attualmente, esistono due diverse situazioni per i lavori condominiali. Ci sono condomini che hanno avviato le opere dopo la stretta di novembre 2022: per loro c’è uno sconto al 90% nel 2023. E ci sono condomini che, invece, sono riusciti a sfruttare le deroghe messe a disposizione dal decreto Aiuti quater (Dl n. 176/2022): per loro c’è il 110% anche quest’anno, ma solo fino al 31 dicembre. In entrambi i casi, comunque, l’imperativo è affrettarsi, perché il termine per i bonifici è fissato a fine anno. È probabile che si verifichi spesso la situazione che già abbiamo visto ripetersi in questi anni, in corrispondenza di scadenze simili. Si cercherà di anticipare i pagamenti per congelare lo sconto, anche prima dell’esecuzione dei lavori. È una strada ammessa (e conveniente) in termini fiscali, ma che lascia spazi a contenziosi con le imprese esecutrici. Con il superbonus 2024, comunque, si passerà al 70 per cento.

Una percentuale che vale anche per le case popolari, a partire dal prossimo anno, in caso di ristrutturazioni di edifici condominiali: per gli ex Iacp il 110% sarà disponibile fino alla fine dell’anno, ma solo a condizione che entro il 30 giugno l’avanzamento del cantiere fosse almeno a quota 60% (circolare 13/E delle Entrate).Resta, poi, sullo sfondo il tema delle proroghe, che potrebbe essere reso più urgente dai danni provocati in queste settimane dal maltempo. Dall’Ance è già arrivata la richiesta di portare in avanti il termine di fine anno, per i lavori condominiali. In questo modo, non ci sarebbe una riapertura della finestra disponibile per il 110%, ma solo una coda più lunga per i condomini che hanno già avviato le opere. Il motivo di questo allungamento è da ricercare nelle frenate che le regole sui crediti fiscali hanno portato in questi mesi. Ma c’è chi chiede un rinvio per il termine del 30 settembre per villette.La decisione è attesa con la prossima legge di Bilancio. Anche se su un eventuale rinvio pesano le coperture. I soldi a disposizione saranno pochi e potrebbero bastare appena per una leggera rimodulazione del superbonus dal prossimo anno. Su questo quadro pesano due ulteriori elementi. Da un lato la delega fiscale, approvata venerdì in commissione Finanze al Senato ha posto gli incentivi finalizzati all’efficientamento energetico fra quelli meritevoli di tutela. Dall’altro la revisione del Pnrr ha previsto nuovi fondi per un superbonus al 100% destinato, però, solo a chi ha redditi medio-bassi.

(Fonte: ilsole24ore.com)

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Con la riforma il superbonus diventa più selettivo rispetto alla versione (già ridotta) del 2023

Lo sconto fiscale che fino a oggi ha mobilitato circa 80 miliardi di investimenti sembra destinato a una potatura importante

Un superbonus molto più selettivo rispetto alla versione (già ridotta) del 2023. Per adesso siamo solo alle prime avvisaglie: un piano non è ancora stato definito neppure nei suoi principi generali. Eppure, stando ai segnali che arrivano sulla riforma dei bonus casa, lo sconto fiscale che fino ad oggi ha mobilitato circa 80 miliardi di investimenti sembra destinato a una potatura importante.

Lo dicono chiaramente i numeri sul tavolo. L’ipotesi di revisione degli obiettivi e delle risorse del Pnrr, alla quale sta lavorando il ministro Raffaele Fitto, metterebbe a disposizione del capitolo bonus edilizi una somma intorno ai 3 miliardi di euro. Si tratta, però, di una cifra insufficiente a garantire agevolazioni corpose e paragonabili a quelle alle quali il mercato è stato abituato in questi anni.

D’altronde l’analisi appena pubblicata dall’Uvi, l’ufficio di valutazione impatto del Senato, sul rapporto della commissione sulle Tax expenditure, dimostra come attualmente la maggioranza delle risorse finanziare, se parliamo di spese fiscali, è assorbita proprio dalla casa: sul totale, siamo al 41,8%, pari a circa 34,3 miliardi di euro.

In questo contesto il numero di spese fiscali erariali (626) si conferma collocato su un sentiero crescente anche nel 2022, facendo registrare un incremento di oltre il 40% rispetto al dato 2016. La perdita di gettito totale è pari a oltre 82 miliardi di euro. Anche se quasi il 60% delle spese fiscali di cui si possiedono informazioni complete è destinata a un numero non elevato di beneficiari (meno di 30mila soggetti).

Tornando al percorso del superbonus, in assenza di modifiche, dal 2024 la maxi agevolazione per le villette (attualmente al 90%) non sarà più riconfermata. Il 30 settembre, poi, scadrà la possibilità per i cantieri aperti sulle villette di continuare a utilizzare il 110 per cento. Ancora, sempre dal 2024, nei condomìni sarà possibile utilizzare il superbonus solo con aliquota tagliata al 70 per cento, su livelli molti simili a quelli dell’attuale ecobonus.

Sia le proroghe che l’innalzamento delle nuove percentuali di sconto costerebbero cifre tali da prosciugare rapidamente la riserva dei 3 miliardi di euro. Basta guardare agli investimenti mobilitati nei primi sei mesi del 2023 solo dai condomini: si tratta di 13,3 miliardi di euro, con una media mensile superiore ai 2 miliardi. Una finestra di tre o sei mesi in più per chiudere questi cantieri con l’agevolazione richiederebbe l’utilizzo di buona parte di questi tre miliardi. Stesso ragionamento si può fare anche per l’innalzamento delle percentuali, per tornare dal 70% al 90% o al 110.

Quindi, la riforma in arrivo si preannuncia particolarmente selettiva. Il modello potrebbe prevedere delle restrizioni soggettive, come quella imposta nel 2023 per le villette: in quel caso, con il tetto di reddito a 15mila euro per i bonus (calcolato tramite quoziente familiare) gli investimenti agevolati si sono ridotti anche dell’80 per cento. Per andare oltre la soglia del 70%, insomma, potrebbero essere posti una serie di paletti difficili da rispettare, come peraltro ipotizzava anche la proposta di legge a prima firma di Alberto Gusmeroli (Lega), presidente della commissione Attività produttive della Camera.

Altra strada da percorrere è quella delle limitazioni oggettive. Qui l’intenzione che già circola sui tavoli tecnici è di legare le agevolazioni agli interventi a maggiore impatto sia in termini di efficienza energetica che di rigenerazione urbana. Saranno, cioè, privilegiate le operazioni di riqualificazione globale degli edifici che consentono, in linea con la nuova direttiva Case green, di recuperare classi energetiche. Infine, un’attenzione particolare sarà riservata ad alcune categorie di immobili, come quelli gestiti dagli ex Iacp.

L’impiego di questi 3 miliardi, comunque, non deve distogliere l’attenzione da altri temi altrettanto urgenti sul fronte dei bonus: «Va benissimo se c’è un’attenzione sull’argomento, ma è fondamentale trovare una soluzione sui crediti incagliati del superbonus e su una proroga dei lavori già iniziati, perché i cantieri si sono fermati», dice la presidente dell’Ance, Federica Brancaccio. Su questo fronte ieri il ministero dell’Economia ha risposto a un’interrogazione di Massimiliano Del Barba (Azione-Italia Viva), confermando che Poste è in procinto di riattivare il suo canale di acquisto dei crediti. Sembra, invece, raffreddarsi la pista della nuova piattaforma di Enel X, come anticipato dal Sole 24 Ore.

 

(Fonte: ilsole24ore.com)

 

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Obbligo Soa bonus edilizi: nel dossier Ance tutte le novità

Dal 1° luglio 2023 ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 e 121 co. 2 del decreto-legge n. 34/2020 l’esecuzione dei lavori, se il valore del contratto è superiore a 516.000 euro, può essere affidata o deve essere continuata solo da imprese certificate SOA.

E’, infatti, terminato lo scorso 30 giugno il periodo transitorio che consentiva di poter operare anche senza aver ottenuto il rilascio dell’attestazione ma dimostrando almeno di aver avviato l’iter per il suo conseguimento con uno degli organismi abilitati. Dal 1° luglio occorre necessariamente aver acquisito la predetta attestazione come confermato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.10/E del 20 aprile 2023.

Al riguardo, la Commissione consultiva di monitoraggio presso il CSLLPP ha chiarito che per determinare l’occorrente qualificazione SOA, ai fini richiesti dalla speciale normativa per i bonus casa, non si deve fare riferimento ai criteri utilizzati per gli appalti pubblici basati su categorie e classifiche adeguati. Ciò in quanto l’articolo 10-bis del decreto-legge n. 21/2022 risponde all’esigenza, condivisa pienamente anche da ANCE, di garantire che l’esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di maggiore rilevanza economica e finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione della vulnerabilità sismica, ammessi ad usufruire, in varia misura, di incentivi fiscali, sia affidata a imprese che possano dimostrare la propria competenza, esperienza ed affidabilità. Lo scopo della norma, è dunque di garantire la professionalità delle imprese e non di replicare nei lavori privati il meccanismo di attestazione tipico dei lavori pubblici.

Con l’intento di dirimere alcune delle principali questioni controverse sorte successivamente all’approvazione della norma, anche grazie all’intervento dell’ANCE, sono stati emanati diversi chiarimenti.

Si fa riferimento, in particolare, secondo l’ordine cronologico di pubblicazione, ai seguenti chiarimenti di diverso rango normativo e che provengono, in quanto tali, da autorità diverse:

  1. documento n. 1 del 20 marzo 2023 emanato dalla Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, alla quale partecipa anche ANCE insieme a Agenzia delle Entrate, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’Economia e Finanze, CNI e CNAPP; la nota fa chiarezza, nello, specifico, su categorie e classifiche occorrenti e sui termini di decorrenza degli obblighi;
  2. articolo 2-ter del decreto-legge 11/2023, inserito dalla legge di conversione n. 38, norma di interpretazione autentica dell’articolo 10-bis DL n. 21/2022;
  3. Circolare AdE n. 10/E del 20 aprile 2023, che fornisce chiarimenti che riguardano gli aspetti della qualificazione SOA collegati alla fruizione dei bonus casa senza entrare nel merito delle questioni non fiscali.

In allegato il Focus dell’ANCE sull’obbligo di attestazione SOA per i bonus edilizi che ripercorre le norme e chiarimenti pervenuti e fa il punto sulle questioni aperte.

 

(Fonte: ance.it)

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Superbonus: tutto nel nuovo vademecum del Fisco

Nella super circolare dell’Agenzia delle Entrate, tutto quello che serve sapere (e avere) per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi e utilizzare le detrazioni al 110% 

È decisamente corposa la sezione che l’Agenzia delle Entrate ha dedicato al Superbonus nella Circolare del 26 giugno 2023, n. 17/E. Come per gli altri bonus edilizi, il Fisco ha fornito tutte le indicazioni relative ai principali documenti di prassi da raccogliere, alle detrazioni e ai crediti e a tutti gli altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022.

Superbonus: tutte le indicazioni nella Circolare del Fisco

Ricordiamo che il D.L. n. 34/2020, all’art. 119, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, a fronte di specifici interventi “trainanti” e “trainati” di efficienza energetica e antisismici nonché di installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. Superbonus). Le disposizioni hanno affiancato quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR), inclusi quelli antisismici (Sisma bonus – art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (Eco bonus – art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013), i cui chiarimenti di prassi devono intendersi riferiti, in via generale e laddove compatibili, anche al Superbonus.

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 110% delle spese sostenute e documentate dal 1° luglio 2020, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 e, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo.

In riferimento alle spese sostenute nel 2022, la detrazione può essere ripartita su opzione del contribuente in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. La detrazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua; pertanto, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso.

Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70mila euro la detrazione spetta se nell’atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i CCNL del settore edile. La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa.

Beneficiari del Superbonus

Tra i soggetti che possono beneficiare del Superbonus ci sono:

  • i condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • le persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno del condominio o dell’edificio;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni per gli interventi effettuati su unità immobiliari (edifici unifamiliari, ad esempio villette) per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022. In questo caso il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Ambito oggettivo: gli edifici interessati

Sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi “trainanti”), nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi “trainati”), che riguardano:

  • parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia “trainanti” sia “trainati”);
  • parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate e posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (sia “trainanti” sia “trainati”);
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia “trainanti” sia “trainati”);
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia “trainanti” sia “trainati”);
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio o composti da due a quattro unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (solo “trainati”).

Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico. Nel caso in cui siano effettuati interventi su edifici che rientrano in una delle categorie catastali sopra indicate, il contribuente può comunque beneficiare delle altre detrazioni spettanti per tali interventi, in presenza dei requisiti e degli adempimenti necessari a tal fine. Sono esclusi dal Superbonus gli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti e professioni.

Se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi “trainanti” di efficientamento energetico sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainati” di efficientamento energetico, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

La possibilità di accedere al Superbonus in mancanza di interventi “trainanti” nei casi sopra rappresentati è, invece, esclusa per le spese sostenute per gli interventi “trainati” quali installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati nonché l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici) del medesimo art. 119 del decreto decreto legge n. 34 del 2020.

È possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per:

  • interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio, ossia immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
  • per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, la detrazione spetta, anche con riferimento ad interventi effettuati su ruderi e diruti, “edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi”, a condizione che:
    • siano realizzati anche interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
    • al termine degli interventi, l’edificio raggiunga una classe energetica in fascia A. La detrazione spetta anche relativamente ad interventi effettuati su “ruderi”, a condizione, tuttavia, che l’intervento non si qualifichi come una “nuova costruzione”

Interventi agevolabili

Sono ricompresi tra gli interventi “trainanti”:

  • gli interventi di isolamento termico degli involucri edilizi e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013.

Sono interventi “trainati”, in quanto eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica chee assicurano nel loro complesso il miglioramento di 2 classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta:

  • gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013;
  • l’installazione di impianti fotovoltaici e la contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo;
  •  l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.
  • a partire dal 1° gennaio 2021, gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche trainati da interventi di efficienza energetica;
  • a partire dal 1° giugno 2021, gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche trainati da interventi antisimici.

Le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.

Altre spese ammissibili al Superbonus

Sono detraibili al 110% le spese sostenute per:

  • rilascio del visto di conformità, nonché delle attestazioni e delle asseverazioni;
  • acquisto dei materiali, progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
  • altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Non è agevolabile il compenso straordinario dell’amministratore di condominio, tranne nel caso in cui sia nominato, ad esempio, responsabile dei lavori di cui all’art. 89, comma 1, lett. c), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In tal caso, il compenso che gli viene riconosciuto per lo svolgimento di tale ruolo rientra tra le spese ammesse alla detrazione in quanto strettamente correlate all’esecuzione degli interventi agevolabili.

Detrazione spettante

Come ricorda il Fisco, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus generalmente non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. In questi casi possono optare, ai sensi dell’art. 121 del D.L. Rilancio, dello sconto in fattura o per la cessione del credito.

Il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

I limiti di detrazione e di spesa ammessi al Superbonus variano non solo a seconda della tipologia dell’intervento “trainante” e/o “trainato” realizzato, ma anche a seconda della tipologia di edificio oggetto dei lavori.  Per ogni intervento “trainante” e “trainato” sono previsti limiti di spesa o detrazione.

In particolare, per quanto riguarda la spesa massima ammissibile nel caso di interventi “trainati” finalizzati al risparmio energetico, va precisato che le norme di riferimento individuano in alternativa:

  • un limite massimo di detrazione spettante
  • un limite massimo di spesa ammesso alla detrazione.

Per determinare l’ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus occorre dividere la detrazione massima ammissibile prevista per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.

L’importo massimo di detrazione spettante, relativo ai singoli interventi agevolabili, deve intendersi riferito all’edificio unifamiliare o alla unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno oggetto dell’intervento e, pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato. Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condòmino può calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e ss. del codice civile, ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.

Nel caso in cui gli interventi agevolati comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa devono essere considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Il periodo di imposta va calcolato, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, tenendo conto della data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino.

Qualora siano realizzati interventi ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la predetta detrazione è ridotta al 50%. Eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione del 110%, eccetto eventuali indennizzi assicurativi corrisposti a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Qualora per il medesimo intervento sia possibile astrattamente beneficiare sia del Superbonus sia di altre misure agevolative come, ad esempio, Ecobonus, Bonus facciate o Sisma bonus, il contribuente deve scegliere soltanto una tra le agevolazioni previste, rispettando gli adempimenti specificamente richiesti in relazione alla stessa.

A titolo esemplificativo, gli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus possono rientrare anche tra le agevolazioni previste per la riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013, o per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR; in tali casi, il contribuente deve scegliere l’agevolazione di cui intende beneficiare in quanto non può avvalersi contemporaneamente di entrambe le agevolazioni.

Al contrario, qualora, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente può fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Il Fisco precisa che per le spese sostenute in relazione agli immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel limite di spesa ammesso al Superbonus, è possibile fruire sia della detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute per gli interventi antisismici e sia di quella del 19% per cento di cui all’art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR sulla spesa ridotta alla metà. Oltre il limite di spesa ammesso al Superbonus, invece, la detrazione nella misura del 19 per cento, ai sensi del citato art. 15 del TUIR, è calcolata sull’intero importo eccedente.

Alternative alla detrazione diretta: cessione del credito o sconto in fattura

Ai sensi dell’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, i soggetti che sostengono spese per gli interventi rientranti nel Superbonus possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (c.d. “sconto in fattura”). Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a euro 30.000 alla quale corrisponde una detrazione pari a euro 33.000 (110 per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a euro 30.000, il fornitore matura un credito d’imposta pari a euro 33.000. Nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto “parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato. Il contribuente può far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% dell’importo rimanente o optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento medesimo. Nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno può decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri.

Superbonus: gli adempimenti per accedere all’agevolazione

In linea generale, anche ai fini del Superbonus, è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per altre agevolazioni quali Eco bonus, Bonus facciate o Sisma bonus, oltre a quelli specificatamente previsti dalla norma, comprendenti:

  • Pagamento tramite bonifico
  • Visto di conformità e asseverazione della congruità dei costi
  • Computo nmetrico e APE nel caso di interventi di efficientamento energetico
  • Asseverazione sismica pre e post lavori nel caso di interventi di miglioramento del rischio sismico

Pagamento Bonifico

Il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura, va effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, il numero e la data della fattura a cui il bonifico si riferisce.

L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa. Su tali bonifici le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) di cui all’art. 25 del decreto legge n. 78 del 2010. A tal fine, possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’Eco bonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La non completa compilazione del bonifico bancario/postale, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico in modo corretto.

In sostanza, il Superbonus non può essere disconosciuto nell’ipotesi in cui si proceda alla ripetizione del pagamento mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale sono riportati, in maniera corretta, i dati richiesti necessari ad operare la predetta ritenuta. La ripetizione del bonifico non è necessaria qualora nel predetto documento di spesa non sia indicato il numero della fattura.

Qualora non sia stato possibile ripetere il bonifico il Superbonus spetta solo se il contribuente sia in possesso dI una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

Visto di conformità e asseverazione

Ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus prevista dall’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Dal 12 novembre 2021, è stato esteso l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Il visto di conformità è rilasciato, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto per gli interventi di efficientamento energetico, è necessario inoltre richiedere:

  • con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, l’asseverazione, redatta ai sensi del d.m. 19 febbraio 2007 e successive modificazioni, che attesta il rispetto dei requisiti tecnici nonché la congruità dei costi sostenuti «facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi»;
  • con data di inizio lavori successiva al 6 ottobre 2020, l’asseverazione, redatta ai sensi del d.m. 6 agosto 2020 (“Asseverazioni”), che attesta la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati secondo il punto 13 dell’allegato A del d.m. 6 agosto 2020 (“Requisiti Eco bonus”).

Insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico.

Per gli interventi di efficientamento energetico vanno, inoltre, rispettati i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, comma 3-ter, del decreto legge n. 63 del 2013. In particolare, si tratta:

  • dei requisiti tecnici individuati rispettivamente dai d.m. 19 febbraio 2007 e d.m. 6 agosto 2020 (“Requisiti”);
  • dei requisiti di miglioramento energetico complessivo, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE “convenzionale”), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata e previsto rispettivamente dai d.m. 19 febbraio 2007 e d.m. 6 agosto 2020 (“Requisiti”);
  • dei requisiti di conformità degli interventi alla normativa nazionale e locale in tema di sicurezza e di efficienza energetica, compreso il d.m. 26 giugno 2015 (“Requisiti minimi”). Per accedere al Superbonus, il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi attestati di prestazione energetica (APE) convenzionali, ante e post intervento, per i soli fabbricati/condomìni che realizzano l’intervento.

È necessario richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto, per gli interventi antisismici, l’asseverazione redatta dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, che attesta il rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati in base alle disposizioni di cui al d.m. 28 febbraio 2017, n. 58, modificato dai d.m. n. 65 del 2017, n 24 del 2020 e n. 329 del 2020. Non va, invece, attestata, ai fini del Superbonus, nonché dell’opzione di cui all’art. 121, la congruità delle spese sostenute per l’acquisto delle case antisismiche atteso che, in tale ipotesi, la detrazione è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati.

Gli acquirenti delle case antisismiche, pertanto, possono beneficiare del Superbonus anche in presenza di un’asseverazione predisposta con il modello previgente (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza:

  • asseverano la classe di rischio sismico dell’edificio prima dell’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato;
  • attestano la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (tranne nell’ipotesi di acquisto di case antisismiche).

Al termine dei lavori, il direttore dei lavori e il collaudatore statico (ove nominato) attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.

Per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione è trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA. L’asseverazione relativa allo stato finale va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori.

Per gli interventi antisismici, le asseverazioni e le attestazioni sono depositate presso lo sportello unico competente di cui all’art. 5 del TUE. La non veridicità delle attestazioni e delle asseverazioni determina la decadenza dal beneficio. Il rilascio di un’asseverazione da parte di un soggetto non abilitato a farlo non consente di accedere alla predetta agevolazione.

Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima, copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento.

 

(Fonte: lavoripubblici.it)

 

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Superbonus 110% nel 2023 blindato anche per i lavori trainati

Per farlo, sono state essenziali le scadenze indicate dalla legge di Bilancio

Superbonus al 110% nel 2023 blindato anche per i lavori trainati. La circolare 13/E, il documento con il quale l’agenzia delle Entrate ha chiarito molti dei dubbi più rilevanti sugli ultimi provvedimenti legati alla maxi agevolazione, affronta anche la questione dei cantieri che hanno salvato il 110% nel 2023, evitando il taglio dello sconto fiscale al 90 per cento.

Per farlo, sono state essenziali le scadenze indicate dalla legge di Bilancio 2023. Nei condomìni la delibera doveva essere approvata entro il 18 novembre, con Cilas entro il 31 dicembre. Oppure, la delibera doveva essere approvata tra il 19 e il 24 novembre, con Cilas entro il 25 novembre. Sul punto, però, la legge ha fatto solo un richiamo generico, senza specificare il destino dei lavori trainanti e trainati. In altre parole, se è scontato che l’intervento trainante può mantenere il 110%, ci si chiede cosa succede ai trainati e, soprattutto, entro quali limiti sono ammessi al superbonus nella versione più generosa.

La circolare chiarisce questo tema. «Qualora – spiega – con riferimento agli interventi trainanti siano rispettate le condizioni previste» dalla legge di Bilancio, il superbonus spetta con la stessa percentuale «anche per le spese sostenute per gli interventi trainati effettuati». Questo vale sia per i trainati realizzati sulle parti comuni dell’edificio che per quelli realizzati sulle singole unità immobiliari.

In questo quadro, si applica la regola generale per la quale le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate «nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione», mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute sia «nel periodo di vigenza dell’agevolazione» che «nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti». Quindi, deve esserci concomitanza temporale tra lavori trainanti e trainati.

In applicazione di questa regola, per estendere ai lavori trainati, effettuati sulle parti comuni dell’edificio e sulle singole unità immobiliari, «il regime agevolativo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2023» – spiega la circolare 13/E – è sufficiente che «tali interventi siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti per i quali risultano rispettate le condizioni previste dalla legge». Non serve, ad esempio, che siano indicati nella delibera condominiale.

Un caso particolare riguarda, però, gli immobili sottoposti a vincolo. In questi edifici, se non è possibile effettuare lavori trainanti a causa delle limitazioni legate al vincolo, il superbonus si applica per i lavori trainati, senza il consueto meccanismo. Di conseguenza, per i termini della legge di Bilancio 2023 si guarderà solo a questi lavori. «Ai fini dell’applicazione delle deroghe in esame – conclude la circolare – è, pertanto, necessario che la Cila riferita agli interventi trainati sia stata presentata entro il 25 novembre 2022».

(Fonte: ilsole24ore.com)

 

 

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Il superbonus rallenta, il Pnrr spinge sull’acceleratore: prima frenata per le costruzioni (-1,9%)

 Rapporto Cresme 2023: le ristrutturazioni, senza altri incentivi, potranno scendere a -23% nel 2024

Con l’addio al Superbonus il settore delle costruzioni chiuderà il 2023 con il segno negativo mitigato nel segmento delle opere pubbliche dal potente traino del Pnrr. Fino a che punto potente è però tutto da verificare, sul Piano pesa l’incognita dell’attuazione: il volano c’è ma le previsioni reclamano prudenza. Il combinato disposto di questo scenario è il valore degli investimenti 2023: -1,9%, la prima grande frenata dopo gli anni ruggenti 2021-2022. Parola del 34° Rapporto congiunturale Cresme sul mercato delle costruzioni che il Sole24Ore è in grado di anticipare in occasione della presentazione oggi con il direttore Lorenzo Bellicini.

Nonostante questo primo rallentamento, che in valori costanti fa prevedere una chiusura d’anno con un calo degli investimenti quotato a -1,9%, il 2023 continua a tenere. Secondo Cresme resterà comunque superiore del 36% al livello dell’anno pandemico 2020 e del 29,3% del 2019. Meno rosee le previsioni per il prossimo anno con un’accentuazione della frenata che si potrebbe attestare a -6,7% per gli investimenti.

La fine del Superbonus

Sul rallentamento del 2023 pesa soprattutto la fine del Superbonus 110% con un -12% nel rinnovo residenziale che in assenza di nuove misure si aggraverà raggiungendo nel 2024 – 22,6% . Per comprendere i volumi che girano in questo segmento si consideri che i valori correnti degli investimenti viaggiano nel 2023 al di sopra dei 100 miliardi di euro, precisamente a 104,5 miliardi, dopo l’exploit clamoroso del 2022 con 119,4 miliardi. Ma non basta a rappresentare il fenomeno del boom. Qui serve riavvolgere il nastro e dare un’occhiata ai dati pre-pandemici: nel 2019 gli investimenti in rinnovo residenziale ammontavano in valori correnti a 53,9 miliardi. Pur togliendo il peso dell’aumento dei prezzi – spiega Cresme – in termini reali il balzo dato dagli incentivi è stato del 70% nel 2022 rispetto ai livelli pre-pandemici (2019) ed è rimasto al 50% nel 2023.

Le opere pubbliche

Sull’altro fronte, quello delle opere pubbliche pesa il Pnrr che però non ce la fa per il momento a compensare la frenata del Superbonus. Il comparto è in crescita a valori costanti del 15,1% nel 2023 e dell’11,7% nel 2024. L’accelerazione proseguirà anche negli anni successivi, quando il Cresme prevede +7,9% nel 2025 e +4% nel 2026. Tutto bene quindi? Non del tutto, perché la crescita rimane agganciata alle incognite che gravano sul Pnrr. E quindi un chiarimento sul quadro generale che non comprometta il rapporto con Bruxelles; l’accelerazione degli aspetti autorizzativi e procedurali per una buona parte degli investimenti previsti in partenza; la continuità degli investimenti infrastrutturali di Rfi che al momento sono il soggetto principale a produrre avanzamenti lavori; la rapida realizzazione dei progetti esecutivi da parte delle imprese di costruzioni che si sono aggiudicati i lavori attraverso l’appalto integrato.

Le buone notizie arrivano dai Comuni che nonostante le difficoltà emergenti sembrano aver avviato nei primi mesi del 2023 una nuova fase: nei primi quattro mesi del 2023 la loro spesa per investimenti è cresciuta del 20% rispetto al 2022. Senza dimenticare il fronte dell’occupazione che continua imperterrita ad aumentare la forza lavoro nel comparto raggiungendo nel primo trimestre del 2023 il 26,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. «Gli ultimi anni ci hanno detto che le costruzioni possono tornare a essere un traino per l’intera economia del Paese», spiega il direttore del Cresme Lorenzo Bellicini che guarda ai prossimi anni, al dopo Pnrr, «quando l’eccezionale ondata di risorse si ridurrà e gli obiettivi delle direttive green europee si faranno stringenti». E avverte: «Bisogna cominciare a pensarci oggi, rilanciando una nuova operatività da un lato in termini di partenariato pubblico e privato e dell’altro di incentivi fatti bene»

 

(Fonte: ilsole24ore.com)