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Superbonus, da gennaio parte la stretta delle Soa

Nei lavori sopra i 516mila euro scatta l’obbligo di avere l’attestazione come per i lavori pubblici. L’Ance chiede chiarimenti su calendario, fase transitoria, applicazione di classifiche e categorie

La rivoluzione delle Soa nei lavori collegati ai bonus edilizi si prepara a decollare. La stretta messa in piedi lo scorso 21 maggio, con l’articolo 10-bis del decreto legge n. 21/2022, non ha finora avuto effetti diretti. Dal primo gennaio, però, si parte: l’attestazione Soa, tipica dei contratti pubblici, diventa obbligatoria anche nei lavori privati di importo superiore ai 516mila euro che ottengono incentivi fiscali. La novità punta ad aumentare il livello di qualificazione delle imprese che effettuano grandi lavori per i quali si ottengono i bonus: vista la quantità di risorse pubbliche investite dall’Erario, andava chiusa la stagione dei soggetti che si improvvisano costruttori per intercettare le agevolazioni. Lo strumento scelto è l’attestato rilasciato da una Società organismo attestazione (Soa, soggetto di diritto privato vigilato dall’Anac), che oggi serve nelle opere pubbliche di importo superiore ai 150mila euro. Per il rilascio della qualificazione Soa si verifica una lunga serie di requisiti, come l’essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali o con le norme in tema di infiltrazioni mafiose.

Soprattutto, però, si fanno verifiche su capacità economica (misurando i lavori eseguiti in passato), attrezzature, personale dipendente. In sostanza, è impossibile che un’impresa appena costituita, e magari improvvisata, ottenga una qualificazione di questo tipo.A pochi giorni dalla partenza, però, il mercato viaggia nell’incertezza, perché la norma che regola questo obbligo (in vigore dal 21 maggio) presenta ambiguità che, nel frattempo, nessuno è intervenuto a chiarire. Dall’Ance, così, arriva la richiesta di delucidazioni ufficiali soprattutto su due aspetti: il periodo transitorio e le modalità di applicazione delle regole sui contratti pubblici.Il primo problema nasce dal fatto che la legge indica tre momenti diversi per la piena entrata in vigore dell’obbligo: oltre al 21 maggio 2022, c’è il primo gennaio e, poi, il primo luglio 2023. Partendo dall’interpretazione dell’Ance (condivisa da larga parte del mercato), per i contratti di appalto/subappalto di lavori legati a bonus edilizi (sia il superbonus che quelli “minori”), le imprese esecutrici non devono dimostrare il possesso di alcun requisito nel caso in cui i lavori si chiudano entro il 31 dicembre 2022.

«Laddove, però, i lavori vadano oltre questa data, si applicano le stesse regole che valgono per i contratti che vengono sottoscritti dal 1° gennaio 2023», spiegano dall’associazione. Quindi, tra questa data e il 30 giugno 2023, le imprese esecutrici potranno, al momento dell’affidamento dei lavori, o dimostrare il possesso della qualificazione Soa o dimostrare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa, «finalizzato al rilascio della relativa attestazione». Dal primo luglio scatta per tutti il terzo step e sarà obbligatorio aver ottenuto l’attestazione Soa, pena il mancato riconoscimento delle detrazioni relative alle spese sostenute dopo quella data. Sono comunque fuori i contratti relativi a interventi avviati e in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e i contratti i cui lavori non erano avviati al 21 maggio, ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata prima di quella data.Su questa interpretazione, però, qualcuno avanza dubbi. Facendo leva sul fatto che la legge chiede il rispetto dei requisiti «al momento della sottoscrizione del contratto di appalto», Antonio Piciocchi, senior partner Deloitte, ipotizza che «già per gli accordi firmati dopo il 21 maggio l’impresa, quando riceve l’incarico, dovrebbe avere almeno avviato le pratiche per ottenere la Soa. Un paletto che, applicato in questi termini, sarebbe vessatorio».

Un chiarimento ufficiale, allora, è urgente.L’altro aspetto sul quale, secondo l’Ance, servirebbe un chiarimento è legato alle modalità di applicazione delle regole sulle Soa. La legge, infatti, fa un rinvio generico al Codice appalti, ma non spiega come vada applicato il sistema delle attestazioni, che prevede classifiche di importo e un sistema di 52 categorie di opere, a seconda del tipo di appalto: chi è specializzato nel realizzare edifici civili non lavora sulle dighe o sugli impianti tecnologici. Questo sistema si applica in maniera puntuale o è sufficiente avere un’attestazione qualsiasi? L’Ance ritiene che «la categoria debba essere coerente con la tipologia dei lavori trainanti affidati. Per quanto riguarda, invece, la classifica di importo in via prudenziale è opportuno che sia adeguata all’importo dei lavori». Anche in questo caso, però, qualcuno avanza dubbi: servirebbero chiarimenti.Ma i problemi non finiscono qui. In ballo c’è la questione della soglia. La norma parla di 516mila euro, ma non spiega a cosa sono riferiti. Per l’Ance il riferimento è l’importo dei lavori «così come definito nel singolo contratto di affidamento».

Di conseguenza, «se l’importo delle lavorazioni che formano oggetto del singolo affidamento non supera tale soglia, le imprese esecutrici non dovranno essere qualificate». Ancora, ci si chiede cosa succede in caso di lavori affidati ad un general contractor, che si limiti solo a coordinare l’attività, affidandola a terzi. Per l’Ance, l’attestazione Soa, sopra i 516mila euro, dovrà essere dimostrata dalle imprese esecutrici e non dal general contractor, a meno che questo non sia anche esecutore dei lavori. Anche qui, però, c’è chi non concorda e considera necessaria la qualificazione per il general contractor. Infine, c’è il tema dell’apposizione del visto. In questo caso – conclude Piciocchi – «è necessario adottare la stessa modalità proposta per il controllo relativo all’applicazione del Ccnl, in base alla quale sarà sufficiente acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell’appaltatore principale nella quale dichiara che tutti i subappaltatori per importi oltre i 516mila euro rispettano i requisiti previsti» dalla legge. Sul punto, però, dovranno pronunciarsi le Entrate.

 

(Fonte: ilsole24ore.com)

 

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Superbonus 110%, rispunta il mini rinvio: ecco come funzionerà

Al tavolo della Manovra torna la proroga delle comunicazioni di inizio lavori asseverati. Ma si lavora a un regime più severo sulle responsabilità

Torna in pista la mini proroga delle comunicazioni di inizio lavori asseverati (Cilas) al 31 dicembre 2022. Ma allo stesso tempo si lavora per un regime più severo delle responsabilità degli amministratori di condominio per evitare elusioni sulla scadenza del 24 novembre per adottare le delibere dei lavori: con la dichiarazione di falso scatterà, infatti, il reato. Mentre per varare misure sblocca crediti il ministero dell’Economia vuole comunque cautelarsi e chiedere preventivamente a Eurostat se sia sostenibile la possibilità di compensare automaticamente una quota dell’1% degli F24 presi in carico dalle banche per i versamenti fiscali e contributivi dei clienti con i crediti da bonus edilizi.

Il lavoro della cabina di regia

Resta sul tavolo anche l’ipotesi di una sblocca sequestri. Governo e maggioranza sono a lavoro per trovare una quadra sugli emendamenti da votare già da metà della prossima settimana al decreto Aiuti quater in commissione Bilancio al Senato. Un tema a cui è stata dedicata parte del dibattito nel vertice di mercoledì 7 dicembre a Palazzo Chigi con i capigruppo della maggioranza, che ha delineato le sorti delle possibili modifiche alla Manovra. Tanto che all’uscita Licia Ronzulli di Forza Italia ha reso noto il fatto che «c’è una cabina di regia, un tavolo tecnico che sta lavorando» e che si va verso un emendamento del Governo al Dl che «andrà nella direzione chiesta da Forza Italia quindi sicuramente sulla proroga al 31 dicembre e anche una soluzione per la cessione dei crediti incagliati».

Ipotesi coinvolgimento Cassa depositi e prestiti

Da Fratelli d’Italia, è uno dei due relatori al decreto Aiuti quater, Guido Quintino Liris, a spiegare quale siano i punti da portare avanti: «Ben venga la proroga sulle Cilas per andare incontro a chi non è riuscito a presentarle regolarmente entro il 25 novembre, finendo di fatto in un imbuto. Ma ho personalmente preso un impegno con i rappresentanti delle imprese per riaprire la partita degli F24, superando i timori della Ragioneria in relazione alle interpretazioni di Eurostat. In alternativa siamo pronti a studiare il possibile coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti, come una sorta di riferimento di ultima istanza».

Verso una nuova finestra al 31 dicembre

La partita , dunque, si gioca su più piani. Sono ormai cadute le resistenze sulla proroga delle Cilas. Da fonti governative è arrivata l’indicazione che si sta studiando un emendamento del relatore o del Governo per prevedere il rinvio del termine di presentazione della Cilas dal 25 novembre al 31 dicembre 2022, fermo restando che le assemblee condominiali dovranno aver deliberato l’ok ai lavori entro la scadenza fissata dal decreto Aiuti quater (ossia entro il 24 novembre). L’altro lato della medaglia è la linea dura, anzi durissima, preannunciata nei confronti degli amministratori di condominio con l’espressa previsione di un reato in caso di una dichiarazione falsa sulla data di adozione della delibera per rientrare nel 110% e non invece nel 90 per cento.

Il nodo dello sblocco dei crediti non compensabili

Al momento, la sfida più difficile, però, è rappresentata dallo sblocco dei crediti, che non possono essere utilizzati in compensazione. Nonostante le argomentazioni dei sostenitori dell’utilizzo dei crediti come moneta fiscale, il ministero dell’Economia si è mosso preventivamente e ha avviato un’interlocuzione con Eurostat. L’obiettivo è capire se possa essere percorsa la strada proposta da Abi e Ance: compensare automaticamente una quota dell’1% degli F24 presi in carico dalle banche per i versamenti fiscali e contributivi dei clienti con i crediti da bonus edilizi.

Sembra invece già scartata, perché finanziariamente insostenibile per le casse dello Stato, l’ipotesi parlamentare di arrivare a una compensazione bonus in F24 fino al 10 per cento. L’Economia punta ad avere la «copertura» preventiva e la rassicurazione da Eurostat che un intervento simile non cambierebbe la natura da «non pagabile» a «pagabile», senza quindi una pericolosa riclassificazione dei crediti come debito pubblico.

Che succede agli importi sequestrati

Sempre sul fronte dei crediti incagliati c’è poi anche la questione tutt’altro che marginale sugli importi sequestrati, che secondo l’ultimo aggiornamento disponibile ammontano a circa 3,6 miliardi di euro. All’esame anche di Palazzo Chigi ci sono due proposte emendative presentate da Fratelli d’Italia (primo firmatario Matteo Gelmetti) e da Forza Italia (primo firmatario Claudio Lotito). I correttivi puntano a far approvare una norma interpretativa (quindi con valore retroattivo), sterilizzando di fatto gli effetti delle pronunce della Cassazione in base alle quali i sequestri di crediti fiscali legati a frodi possono travolgere anche coloro che li hanno acquistati in buona fede.

In estrema sintesi, con gli emendamenti il destino del credito di imposta si svincolerebbe da quello della detrazione. Quindi anche in caso di problemi sull’operazione originaria, chi acquista i crediti non andrebbe incontro ad effetti negativi. In questo modo, i sequestri indirizzati alla detrazione non si estenderebbero anche ai crediti d’imposta acquistati in buona fede. La responsabilità resterebbe solo in caso di utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’importo ricevuto.

 

(Fonte: ilsole24ore.com)

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Audizione Ance in Senato: sbloccare la cessione dei crediti da bonus edilizi e pagare le compensazioni per il caro materiali le priorità

Si è svolta il 29 novembre l’audizione informale dell’ANCE sul DL 176/22 “Aiuti-quater” (DDL 345/S), in presenza, presso la Commissione Bilancio del Senato.

La Presidente Brancaccio ha ricordato, in apertura, che negli ultimi due anni, il settore delle costruzioni ha trainato il PIL e l’occupazione: più di un terzo dell’aumento del PIL del 2022 è legato alla crescita del settore, che ha creato 230.000 posti di lavoro in due anni.

La crescita dell’economia trainata dal settore ha permesso di avere importanti entrate fiscali che hanno permesso anche di finanziare gli aiuti per imprese e famiglie: più del 30% dei maggiori introiti fiscali sono legate al settore. E’ quindi fondamentale mantenere la dinamica positiva del settore ed evitarne il blocco. La storia degli ultimi 15 anni ci insegna infatti che tagliare gli investimenti nel settore alimenta una dinamica negativa sul PIL che conduce a fare nuovi tagli e a politiche recessive.

Da questo punto di vista, il DL Aiuti quater interviene purtroppo con un taglio anticipato al “Superbonus” senza prevedere una politica pluriennale per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici. Inoltre il testo risulta erroneamente in linea di continuità con scelte dei Governi precedenti che hanno cambiato le regole in corsa senza tenere in conto gli effetti nefasti.

Per questo motivo, è auspicabile un cambio di metodo ed il rapido avvio del tavolo di confronto sul futuro dei bonus edilizi annunciato dal Governo in modo da definire una politica che dia un orizzonte certo a famiglie ed imprese che intendono investire sulla riqualificazione del patrimonio edilizio del Paese. E’ inoltre prioritario offrire, già nella fase di conversione del decreto-legge “aiuti quater”, una soluzione alla crisi finanziaria che stanno affrontando le imprese di costruzioni. Dopo 12 anni di crisi, infatti, il settore è finalmente ripartito ma dopo aver resistito alla crisi, le imprese rischiano ora di “fallire per crediti” ovvero di fallire per la mancanza di liquidità dovuta al blocco della cessione dei crediti fiscali e al caro materiali.

Le priorità riguardano quindi:

  • Sbloccare immediatamente la cessione dei crediti fiscali per tutti i cantieri già avviati. Oggi, ci sono decine di migliaia di imprese che rischiano di fallire e migliaia di famiglie che rischiano concretamente di perdere la propria abitazione a causa dei debiti contratti, perché non riescono a trovare operatori finanziari in grado di acquistare i crediti generati.

Sotto questo profilo, le misure del DL Aiuti quater appaiono largamente insufficienti ed andrebbero integrate con la proposta di utilizzo degli F24 che l’Ance ha presentato insieme ad Abi. Tale misura permetterebbe di dare grande sollievo a imprese e famiglie, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica già definiti dal Governo in sede di aggiornamento della NADEF;

  • Sbloccare finalmente i pagamenti alle imprese per il caro materiali 2022 -a più di 6 mesi dall’approvazione delle misure nel DL “Aiuti” 50/2022 – e prorogare le misure al 2023. Senza ulteriori interventi, sono a rischio 23.000 cantieri in Italia.

La Presidente è, quindi, passata ad esprimere più nel dettaglio le seguenti valutazioni sul contenuto del decreto-legge:

il ruolo del Superbonus

Il Superbonus ha assunto un ruolo fondamentale nel processo di crescita sostenibile e di transizione ecologica del Paese.

Dal punto di vista ambientale, gli interventi di Superbonus stanno contribuendo, in maniera significativa, alla riduzione dell’impronta ecologica del patrimonio edilizio italiano. Una recente analisi del Cresme “certifica” che, negli ultimi 12 mesi, i 50 miliardi di euro di spesa pubblica hanno generato un risparmio energetico complessivo, calcolato attraverso i parametri MISE ENEA, pari 0,88 MTep/anno, ossia 2,7 volte il target annuo per il residenziale stabilito dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima – PNIEC. In altri termini, la replica per gli anni 2023-2024-2025 di quanto realizzato negli ultimi 12 mesi, porterebbe il risparmio del comparto residenziale a 3,5 MTep: superiore al target di 3,3 MTep indicativamente pianificato dal PNIEC per il settore residenziale al 2030.

Dal punto di vista delle emissioni di CO2, gli interventi asseverati negli ultimi 12 mesi hanno prodotto una riduzione annua di emissione di anidride carbonica pari a 3,03 milioni di tonnellate.

In termini di consumi energetici, tema molto attuale, gli investimenti attivati in questi due anni hanno prodotto un risparmio energetico strutturale di 11.700 GWh/anno. Questo risparmio, insieme ai 143 GW/anno di nuova potenza rinnovabile installata, e agli interventi di ecobonus “ordinari, contribuisce a un minor consumo di gas necessario per la produzione elettrica e per il riscaldamento domestico pari a 2 miliardi di metri cubi di gas, pari a più di 2/3 del risparmio di gas previsto dalle misure di riduzione dei consumi per il settore domestico varate ad agosto 2022 per far fronte all’emergenza attuale.

Questi risultati eccezionali avvicinano l’Italia al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 fissati in Europa, e che l’Italia ha condiviso (riduzione del 55% delle emissioni di CO2 degli edifici al 2030 e la loro decarbonizzazione al 2050).

Dal punto vista economico, nonostante le 19 modifiche legislative avvenute nel periodo 2020-2022, che hanno comportato continui stop-and-go al mercato, il Superbonus ha avuto comunque uno straordinario effetto espansivo: nel 2021 l’incentivo ha contributo, infatti, alla forte crescita registrata dalle costruzioni (+20,1% su base annua), settore che ha sostenuto per circa un terzo la straordinaria crescita dell’economia italiana (+6,7%). Anche per il 2022 si conferma il forte ruolo propulsivo svolto da tale strumento. Le recenti stime formulate da Ance a ottobre scorso indicano un ulteriore aumento degli investimenti in costruzioni del +12,1% rispetto al 2021.

Una riprova di questo effetto moltiplicativo è arrivata proprio dal comunicato del MEF della scorsa settimana, riguardante l’extra gettito di 54 miliardi di euro (+10,4% rispetto all’analogo periodo del 2021) delle entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-settembre 2022: certamente, una parte di questa sopravvenienza è da ricollegare alle attività legate alla riqualificazione energetica e sismica degli edifici.

Per questa ragione, quando ci si riferisce al Superbonus, più che di “buco”, si dovrebbe parlare di vera e propria “rendita” finanziaria.

Ma questo mercato oggi è completamente bloccato a valle dall’impossibilità per famiglie e imprese di cedere i crediti fiscali.

Per questa ragione, è necessario trovare immediatamente una soluzione efficace per rendere possibile la creazione di nuovo plafond per le banche, in modo da poter acquistare i nuovi crediti che si andranno a generare il prossimo anno e quelli “incagliati”, ossia quei crediti generati da interventi di riqualificazione edilizia effettuati nei mesi scorsi ma che le banche non riescono ad assorbire.

Il taglio al Superbonus e le misure per lo sblocco delle cessioni nel DL Aiuti quater

Il provvedimento interviene in modo significativo sulla disciplina del Superbonus, riducendo l’aliquota dal 110% al 90% sin dal 2023 e fissando, tra l’altro, un periodo transitorio molto limitato.

Si tratta di una modifica che, intervenendo su lavori già programmati, determinerà un rallentamento degli investimenti nella riqualificazione energetica e antisismica degli edifici, compromettendo gli obiettivi legati alla transizione ecologica. Ciò ancor di più per i condomìni, condizionati dalla presenza dei proprietari “incapienti” che non hanno la possibilità di sostenere le spese non coperte dal bonus e, allo stesso tempo, non accedono al contributo finanziario previsto dalla norma (tra l’altro ancora da definire nel dettaglio), in quanto superano, anche di poco, il limite dei 15.000 di reddito calcolato come “quoziente familiare”.

Anche la disciplina transitoria appare molto limitata, perché prevede un termine eccessivamente  ravvicinato rispetto al 19 novembre, data di entrata in vigore del decreto legge, impedendo, di fatto, a coloro che hanno già avviato le iniziative preliminari alla concreta esecuzione dei lavori (ad es. approvazione degli studi di fattibilità, conclusione dei contratti con le imprese esecutrici, assemblee condominiali) di procedere con la definitiva approvazione degli interventi e con la presentazione della CILAS entro il 25 novembre. È, quindi, essenziale prevedere un termine transitorio congruo (es. 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione) così da assicurare il Superbonus al 110% agli interventi già programmati.

Inoltre, in tema di cessione dei crediti d’imposta da Superbonus al 110%, il provvedimento consente di diluire in 10 anni (anziché in 5/4 quote), l’utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari o delle imprese che hanno praticato lo sconto in fattura. La disposizione, seppure apprezzabile nell’intento di superare le criticità legate alla circolazione dei crediti d’imposta derivanti dai bonus fiscali, non risolve la questione dell’esaurimento della tax capacity delle banche. A tal fine è invece necessario prevedere un meccanismo “straordinario” e temporaneo di compensazione dei crediti d’imposta ad oggi fermi nei cassetti fiscali degli istituti di credito (derivanti comunque da interventi già eseguiti nel 2021 e 2022 o in corso di ultimazione), con le somme relative agli F24 della clientela, come proposto da Ance insieme ad Abi.

Solo in tal modo si faciliterebbe l’acquisizione da parte del sistema bancario dei crediti incagliati, la cui mancata cessione sta compromettendo la sopravvivenza stessa di tutte quelle imprese che hanno praticato lo sconto in fattura e che ad oggi non sono riuscite a cedere i crediti di imposta.

Occorre, inoltre, ribadire anche in questa sede, la necessità che sia mantenuto l’obbligo della qualificazione SOA per le imprese esecutrici degli interventi (di importo superiore a 516000 euro) che usufruiscono dei benefici fiscali e quindi di risorse pubbliche. Tale obbligo, contenuto nell’articolo 10-bis DL 21/2022, risponde all’obiettivo comune di garantire una virtuosa concorrenza tra gli operatori. La norma rappresenta, infatti, una prima risposta concreta al bisogno di trasparenza, correttezza, affidabilità delle imprese che eseguono lavori di un certo valore assicurando che gli stessi siano eseguiti non solo con una maggiore affidabilità di esecuzione ma anche nel rispetto delle regole di sicurezza sul lavoro. Una norma che deve essere difesa e che deve essere colta come un’ apertura verso nuove opportunità di mercato, finalizzata ad innescare un virtuoso processo di sana competitività.

Le misure sul caro materiali

Per quanto concerne l’esecuzione degli appalti di lavori pubblici, il provvedimento può essere l’occasione per sciogliere alcune criticità relative al problema del caro-materiali nei lavori pubblici.

L’adozione del decreto “Aiuti” di maggio scorso è stato sicuramente un passo avanti, rispetto alla grave problematica del forte aumento del costo dei materiali e delle materie prime nel settore delle costruzioni.

E’ tuttavia necessario apportare alcuni correttivi essenziali al più presto, in mancanza dei quali vi è il concreto rischio che le importanti disposizioni introdotte possano vedere indebolita – o addirittura vanificata – la loro efficacia.

Ad oggi, infatti, la stragrande maggioranza delle imprese non ha ancora ricevuto compensazioni Secondo un’indagine compiuta dall’Ance presso le imprese associate a ottobre scorso, circa il 70% non ha ancora ricevuto alcun ristoro a copertura dei maggiori costi sostenuti, a causa dei rincari dei materiali.

In questo ambito, le priorità riguardano:

  • l’erogazione delle compensazioni previste, che deve essere effettuata senza attendere il riparto dei Fondi, perché oggi avviene con grande lentezza, mettendo in difficoltà le imprese che in questi mesi hanno sostenuto gli extracosti;
  • lo svincolo dell’adozione degli stati di avanzamento dei lavori e dei certificati di pagamento dalla presenza della copertura finanziaria di cui ai predetti Fondi, prevedendo che il pagamento avverrà nel momento della effettiva disponibilità delle risorse trasferite;
  • l’applicazione delle misure del decreto “aiuti” e del decreto “Sostegni-ter” anche alle lavorazioni inizialmente ritenute non conformi dal direttore dei lavori, ma successivamente inserite nella contabilità;
  • l’estensione del DL “sostegni ter” anche alle procedure avviate tra il 1° gennaio 2022 ed il 26 gennaio 2022;

Il provvedimento in esame potrebbe essere, altresì, l’occasione per risolvere talune importanti criticità relative agli accordi-quadro, stante la forte diffusione di questo strumento.

In allegato il documento consegnato agli atti della Commissione con il dettaglio delle valutazioni sulle norme e le ulteriori proposte ANCE.

 

Allegati:

 

(Fonte: ance.it)

 

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Per il Superbonus 11 incroci di date e aliquote

Dalle villette alle case popolari emerge un quadro complesso di possibili combinazioni tra scadenze e detrazioni da fine 2022 al 2025

Un nuovo dedalo di date, percentuali di agevolazione e requisiti da rispettare. Il decreto Aiuti quater avvia un’operazione che – nelle intenzioni dell’esecutivo – guarda alla semplificazione del sistema delle agevolazioni casa per l’efficientamento energetico. In attesa di uniformare i bonus, però, il primo effetto è di creare un lungo elenco di casi differenziati. Anche perché il decreto agisce su una norma già particolarmente complessa (la versione attuale dell’articolo 119 del decreto Rilancio supera i 35mila caratteri!).Le combinazioni “data-detrazione” sono undici, dalle case popolari al Terzo settore. Le situazioni più frequenti, però, riguardano condomini e abitazioni unifamiliari. Gli immobili condominiali avranno il 110% per le spese effettuate fino a fine 2022, mentre nel 2023 avranno il 90 per cento. Mantiene invece il 110% fino a fine 2023 chi entro venerdì 25 novembre presenta una Cilas, purché entro la data antecedente (quindi, entro il 24) approvi in assemblea la delibera relativa ai lavori. Negli anni seguenti resta, poi, per tutti i condomìni la riduzione già programmata: 70% nel 2024 e 65% nel 2025. Altri due scenari riguardano le abitazioni unifamiliari.

C’è, anzitutto, il caso di chi ha completato il 30% dei lavori al 30 settembre scorso, presentando una dichiarazione del direttore lavori che abbia attestato questo requisito. Questi soggetti potranno prendersi tempo fino al prossimo 31 marzo per le spese, accedendo comunque al 110% (non più, come prima, il 31 dicembre). Al contrario, chi non ha rispettato il requisito del 30 settembre, per le spese effettuate dopo il 30 giugno 2022 potrà godere solo dei bonus minori. Sempre per le unifamiliari, dal 2023 (e fino a fine anno) cambia tutto: scatta l’agevolazione al 90% ma solo per le prime case e solo per chi, in base al nuovo quoziente familiare, non supera il tetto di 15mila euro di reddito. Restano, poi, fuori le spese effettuate da comodatari, locatari e, con ogni probabilità, anche conviventi (anche se su questo l’agenzia delle Entrate dovrà pronunciarsi). Saranno ammesse solo quelle dei proprietari o dei titolari di diritti reali di godimento (come l’usufrutto).Queste regole guidano le agevolazioni anche per altri immobili assimilati. I fabbricati composti da due a quattro unità – di proprietà di un unico soggetto o in comproprietà tra più persone fisiche – seguono le regole dei condomini.

Unica eccezione: non serve la delibera condominiale per salvare il 110% nel 2023, ma solo la Cilas. Allo stesso modo, le unità residenziali con impianti e accesso autonomi (come i loft) sono considerati al pari delle case unifamiliari. Potrebbe attenuarsi, allora, la spinta a frazionare le unità singole per trattarle come “edifici di un unico proprietario”.Il decreto Aiuti quater tocca anche le agevolazioni dedicate agli enti del Terzo settore. Questi soggetti sono coinvolti dalla riduzione prevista per il 2023: il 90% riguarderà anche loro, con il successivo calo nel 2024 e 2025 (70% e 65%). Anche loro, però, possono salvarsi con la Cilas entro il 25 novembre. C’è, però, un ulteriore scenario. Gli enti del Terzo settore che svolgano attività legate a prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali potranno effettuare lavori al 110% fino al 2025. Purché rispettino una serie di limiti: l’eccezione, tra le altre cose, vale solo per le categorie catastali B/1, B/2 e D/4. Ci sono, poi, le aree colpite da eventi sismici, dove – a certe condizioni – si può avere il 110% fino a tutto il 2025. E le case popolari, per le quali è rimasto invariato il calendario che punta a fine 2023 con il test sull’avanzamento lavori al prossimo 30 giugno.

Le situazioni caso per caso:

1 – CONDOMINI – Bonus ridotto al 90% senza prenotazione
Per i condomìni che alla data del 25 novembre hanno comunicato la Cilas e, in data antecedente, hanno adottato la delibera sui lavori:superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023; superbonus ridotto al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025 Per gli altri condomìni:superbonus al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022; superbonus ridotto al 90% nel 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025

2 – ABITAZIONI SINGOLE – Due regimi per villette e unità indipendenti
Per chi il 30 settembre scorso ha effettuato il 30% dell’intervento complessivo:superbonus al 110% per le spese fino al 31 marzo 2023 (per chi non è arrivato al 30%, scadenza il 30 giugno 2022) Per chi avvia i lavori dal 1° gennaio 2023 su un’unità di cui sia proprietario o titolare di diritto reale: superbonus al 90% fino al 31 dicembre 2023 a patto che la casa sia abitazione principale e il beneficiario abbia un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro

3 – EDIFICI DA 2 A 4 UNITÀ – Incentivo prenotato come in condominio
Per l’unico proprietario o i comproprietari persone fisiche di un edificio da 2 a 4 unità che al 25 novembre hanno comunicato la Cilas:superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023; superbonus ridotto al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025 Per chi non rispetta il requisito di prenotazione:110% entro il 31 dicembre 2022; 90% nel 2023, poi 70% nel 2024 e 65% nel 2025

4 – ZONE TERREMOTATE – Aliquota al 110% fino a fine 2025
Interventi su tutti i tipi di immobili agevolati dal superbonus, effettuati nei Comuni colpiti da terremoti verificatisi dal 1° aprile 2009, in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, su edifici danneggiati dal sisma:superbonus al 110% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, solo per la parte eccedente l’eventuale contributo per la ricostruzione; 110% fino al 31 dicembre 2025 con spesa maggiorata del 50% se rinuncia al contributo per la ricostruzione

5 – CASE POPOLARI – Verifica sui lavori eseguiti a giugno ’23
Interventi eseguiti da istituti case popolari (comunque denominati), compresi quelli di persone fisiche sulle singole unità nello stesso edificio, e cooperative edilizie a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati ai propri soci, per i quali alla data del 30 giugno 2023 sarà stato eseguito almeno il 60% dell’intervento complessivo: superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2023 (per chi non sarà arrivato al 60%, scadenza al 30 giugno 2023)

6 – TERZO SETTORE – Determinante il deposito della Cilas
Per gli enti del Terzo settore (lett. d-bis, comma 9, art. 119) che al 25 novembre hanno comunicato la Cilas:al 110% fino a fine 2023; 70% nel 2024 e 65% nel 2025 Per gli enti che non rispettano il requisito di prenotazione:110% fino a fine 2022; 90% nel 2023, poi 70% nel 2024 e 65% nel 2025. Enti che beneficiano della spesa maggiorata (c. 10-bis, art. 119)

 

(Fonte: ilsole24ore.com)

 

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Superbonus, il Consiglio generale Ance: si rischia il blocco totale

Cambiare repentinamente le regole in corso senza regime transitorio e sblocco della cessione dei crediti significa mettere a repentaglio migliaia di imprese e decine di migliaia di posti di lavoro 

Forte grido di allarme da parte del Consiglio generale dell’Ance è quello emerso oggi a seguito delle annunciate nuove modifiche alla disciplina dei bonus edilizi che secondo indiscrezioni sembrerebbero entrare in vigore in tempi strettissimi mettendo in grande difficoltà famiglie e imprese.

“Impensabile cambiare le regole in corso ancora una volta e con effetto immediato, senza per giunta aver individuato una soluzione per sbloccare i crediti incagliati”, ha dichiarato la Presidente Brancaccio interpretando la forte preoccupazione delle imprese intervenute numerose a Roma. Secondo l’Ance senza un regime transitorio adeguato e una soluzione concreta per sbloccare i crediti incagliati, come quella individuata insieme all’Abi che prevede l’utilizzo degli F24il superbonus si bloccherà per sempre.

Con gravi ripercussioni sia economiche che in termini di transizione ecologica, dato che senza un piano di riqualificazione energetica degli edifici appare impensabile centrare gli obiettivi di risparmio energetico e di lotta ai cambiamenti climatici ribaditi anche recentemente dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, riunita a Sharm El Sheikh.

“Insieme a tutta la filiera, ai sindacati e ai professionisti del settore chiediamo quindi subito un tavolo di confronto per definire un quadro di regole chiaro e stabile che consenta all’Italia di non arretrare nel percorso di crescita e di raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di autonomia energetica che la maggioranza di Governo ha sempre dichiarato di voler perseguire”.

(Fonte: ance.it)

 

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Bonus, Abi e Ance: soluzione immediata per sbloccare i crediti fiscali delle imprese

Abi e Ance hanno insieme scritto al Governo una lettera per richiamare l’attenzione sulla gravità della situazione nella quale si trovano, oramai da mesi, migliaia di cittadini e imprese che hanno fatto affidamento su misure di incentivazione indirizzate verso l’efficientamento energetico e sismico nonché per altre attività connesse al nostro patrimonio immobiliare.

In particolare, scrivono i Presidenti Patuelli e Brancaccio, occorre scongiurare al più presto una pesante crisi di liquidità per le imprese della filiera che rischia di condurle a gravi difficoltà a causa di crediti fiscali maturati e che in questo momento non è più possibile cedere, visti anche i limiti delle capienze fiscali.

Abi e Ance chiedono quindi una misura tempestiva e di carattere straordinario che consenta agli intermediari di ampliare la propria capacità di acquisto utilizzando una parte dei debiti fiscali raccolti con gli F24, compensandoli con i crediti da bonus edilizi ceduti dalle imprese e acquisiti dagli intermediari.

Questa soluzione, scrivono i Presidenti di Abi e Ance, permetterebbe agli intermediari di ampliare la loro capacità di acquisto di crediti certi e verificati dagli intermediari stessi, al momento non utilizzabili.

 

(Fonte: ance.it)

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Cessione bonus fiscali, in caso di frode la Cassazione ammette il sequestro dei crediti d’imposta

Cessione bonus fiscali, in caso di frode la Cassazione ammette il sequestro dei crediti d’imposta

In presenza di frode riguardante la spettanza dei bonus fiscali in capo ai beneficiari originari, è legittimo disporre il sequestro preventivo dei corrispondenti crediti d’imposta, anche se i cessionari siano estranei al reato e, nell’acquistarli, abbiano agito con buona fede.

Queste le conclusioni cui giunge la Corte di Cassazione, Sez. 3 Penale, in cinque diverse Sentenze tutte dello scorso 28 ottobre 2022, tra le quali la Sentenza n.40867/2022, dove vengono esaminate fattispecie relative al “sequestro preventivo impeditivo”, che può essere disposto qualora “la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati” (art.321, co.1, del Codice di procedura penale – cfr anche le altre Sentenze del 28 ottobre u.s., n. 40865/2022, n.40866/2022, n.40868/2022 e n.40869/2022).

In particolare, a differenza del “sequestro anticipatorio preordinato alla confisca”, che presuppone la responsabilità del cessionario, il “sequestro preventivo impeditivo” non richiede un collegamento tra il reato e il suo autore, ma il semplice “collegamento tra il reato e la cosa”, così da potersi applicare anche con riferimento ai crediti da bonus edilizi, compreso il 110%, qualora sia avviata una procedura d’accertamento sulla frode “a monte” in capo al beneficiario originario della detrazione.

Infatti, a parere della Corte di Cassazione, i crediti ceduti costituiscono un’evoluzione del diritto alla detrazione e, pertanto, devono considerarsi comunque “cosa pertinente al reato” che ha coinvolto il beneficiario originario del bonus. In questo senso, non viene accolta la tesi difensiva “secondo cui, esercitata l’opzione per la cessione del credito, e dunque rinunciato dal beneficiario l’originario diritto alla detrazione …, il credito stesso sorgerebbe – in capo al cessionario – a titolo originario, quindi depurato da qualunque vizio, anche radicale, che avesse eventualmente colpito il diritto alla detrazione”.

Possono, quindi, essere oggetto di sequestro cose (crediti d’imposta) di proprietà di un terzo in buona fede (cessionario), se la loro disponibilità sia idonea a configurare un pericolo per il protrarsi o per l’aggravamento del reato.

Inoltre, le disposizioni di carattere fiscale, che limitano la responsabilità solidale del cessionario alla sola ipotesi di concorso in violazione nel reato (art.121, co.4-6, DL 34/2020-legge 77/2020), non escludono comunque il ricorso al “sequestro preventivo impeditivo”, in quanto la norma penale non viene derogata dalla disposizione tributaria.

Di contro, per impedire il sequestro del credito a danno del cessionario in buona fede, occorrerebbe una deroga espressa, di carattere normativo, all’applicazione di tale istituto, in assenza della quale l’unica circostanza che rileva è la sussistenza del “collegamento tra il reato e la cosa” (ossia tra la frode riguardante la detrazione originaria e il corrispondente credito d’imposta oggetto di cessione).

Pertanto, solo una norma espressa potrebbe superare definitivamente la criticità e garantire la non sequestrabilità del credito acquisito da un soggetto estraneo al rapporto che ha generato la detrazione.

In ogni caso, occorre evidenziare che la Cassazione interviene su ipotesi acclarate di frodi nei confronti dello Stato per fatturazione di operazioni inesistenti, ossia di lavori agevolati non eseguiti. Si tratta, quindi, di esistenza “a monte” di reati fiscali di carattere penale.

Le Sentenze, inoltre, rendono sempre più evidente la necessità di affidarsi ad imprese serie e solide che garantiscano la regolare ed effettiva esecuzione dei lavori e i corretti adempimenti nella procedura di cessione dei crediti. Le norme sulla necessità della SOA, della congruità della manodopera utilizzata e dell’indicazione dell’uso del contratto collettivo, fortemente volute dall’ANCE, rappresentano un deciso passo avanti verso questa direzione.

 

(Fonte: ance.it)

 

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Bonus ristrutturazioni edilizie: tutti gli interventi che beneficiano della detrazione del 50%

Quali lavori rientrano nel cd. “Bonus Casa”? Il Fisco fornisce un elenco esaustivo di lavori riguardanti le singole unità immobiliari e le parti condominiali

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato l’aggiornamento della Guida al Bonus ristrutturazioni edilizie, nella quale viene recepita la proroga fino al 31 dicembre 2024 , disposta dalla legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), delle detrazioni previste all’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 con l’aliquota del 50% per una spesa massima ammissibile di 96mila euro.

Bonus ristrutturazioni edilizie: per quali interventi spetta?

Le agevolazioni al 50% spettano sia per interventi di ristrutturazioni edilizie eseguite su singole unità abitative che sulle parti comuni di edifici condominiali.

Singole unità familiari

  • Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia):
    •  manutenzione straordinaria;
    •  restauro e risanamento conservativo;
    • ristrutturazione edilizia.
  • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • lavori finalizzati:
    • all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
    • alla realizzazione di ogni strumento idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi;
  • interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici;
  • interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. In questo caso sono previste anche agevolazioni più elevate, fino all’85% (cd. “Sismabonus”) e per spese sostenute a partire dall’1 luglio 2020, fino al 110% (cd. “Superbonus 110%“);
  • interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Parti condominiali

Nel caso di condomini, è possibile richiedere la detrazione del 50% per le parti comuni, che comprendono:

  • il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
  •  i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune;
  • le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, etc.

Bonus Casa: elenco degli interventi che rientrano in detrazione

Vediamo nel dettaglio gli interventi per cui è possibile richiedere la detrazione.

Interventi sulle singole unità abitative

Interventi Modalità
Accorpamenti di locali o di altre unità immobiliari Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche unione di due unità immobiliari con opere esterne
Allargamento porte Con demolizioni di modesta entità, realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio
Allargamento porte e finestre esterne Con demolizioni di modeste proporzioni di muratura
Allarme finestre esterne Installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni
Ampliamento con formazione di volumi tecnici Demolizione e/o costruzione (scale, vano ascensore, locale caldaia, ecc.) con opere interne ed esterne
Apertura interna Apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali con opere interne o apertura sul pianerottolo interno
Ascensore Nuova installazione o sostituzione di quello preesistente (esterno o interno) con altro avente caratteri essenziali diversi, oppure per adeguamento alla legge n. 13/89
Balconi Rifacimento con altro avente caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da quelli preesistenti e nuova costruzione
Barriere architettoniche Eliminazione
Box auto Nuova costruzione
(detraibile, purché reso pertinenziale di una unità immobiliare)
Cablatura degli edifici Opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali
Caldaia Sostituzione o riparazione con innovazioni
Caloriferi e condizionatori Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi
(detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico)
Installazione di macchinari esterni
Cancelli esterni Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori) da quelle preesistenti
Canna fumaria Nuova costruzione interna o esterna o rifacimento modificando i caratteri preesistenti
Cantine Effettuazione di suddivisioni interne con demolizioni e ricostruzioni tavolati Opere esterne con modifiche delle caratteristiche delle pareti, porte e finestre
Centrale idrica Riparazioni varie con modifiche distributive interne o esterne  Nuova costruzione (volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione
Centrale termica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti (opere murarie)
Con modifiche distributive interne
Con modifiche esterne (sagoma, materiali e colori nuova costruzione volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione
Citofoni, videocitofoni e telecamere Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti
Contenimento dell’inquinamento acustico Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette
(detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)
Cornicioni Nuova formazione o rifacimento con caratteristiche diverse da quelle preesistenti
Davanzali finestre e balconi Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori)
Facciata Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori)
Finestra Nuova apertura o modifica di quelle preesistenti
Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi
Fognatura Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o percorso diversi da quello preesistente, con opere interne o esterne (dal limite della proprietà fino alla fognatura pubblica)
Garage Riparazioni varie e sostituzioni di parti con caratteristiche diverse da quelle preesistenti
Nuova costruzione
(detraibile, se reso pertinenziale ad una unità immobiliare)
Gradini scale Sostituzione gradini interni e esterni, modificando la forma, le dimensioni oi materiali preesistenti
Grondaie Nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione preesistente
Impianto di riscaldamento autonomo interno (purché conforme al Dm n. 37/2008 – ex legge n. 46/90) Nuovo impianto, senza opere edilizie
Nuovo impianto con opere edilizie esterne (canna fumaria e/o altre opere interne o esterne) per riscaldamento o ventilazione
Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni
Impianto elettrico Sostituzione dell’impianto o integrazione per messa a norma
Impianto idraulico Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistente
Inferriata fissa Sostituzione con innovazioni rispetto alla situazione preesistente Nuova installazione con o senza opere esterne
Infissi esterni Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo se riguarda l’intera facciata)
Interruttore differenziale Sostituzione o riparazione con innovazioni
Intonaci esterni facciata Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori
Lastrico solare Rifacimento con materiali diversi rispetto a quelli preesistenti
Locale caldaia Riparazioni murarie varie con modifiche rispetto alla situazione preesistente Nuova formazione (volume tecnico) o esecuzione di interventi esterni che modificano materiali-finiture-colori
Lucernari Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri (sagoma e colori) diversi da quelli preesistenti
Mansarda Modifiche interne ed esterne con opere edilizie, senza modificarne la destinazione d’uso
Marciapiede Nuova realizzazione su suolo privato
Messa a norma degli edifici Interventi di messa a norma degli edifici (detraibile, purché compresa nelle categorie di cui all’art. 1, legge n. 449/97 e siano presentate le certificazioni di legge)
Montacarichi Nuova installazione e sostituzione di quello preesistente con altro avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti
Muri di cinta Realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla situazione preesistente
Muri esterni di contenimento Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o nello stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma, materiali e colori
Muri interni Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in altra parte interna
Parapetti e balconi Rifacimento o sostituzione con altri aventi caratteri diversi da quelli preesistenti
Parete esterna Rifacimento anche parziale modificando materiali e colori (o anche solo i colori)
Parete interna Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna
Pavimentazione esterna Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali
Pensilina protezione autovetture Sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti
Persiana Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma, materiale e colori diversi
Pianerottolo Riparazione struttura con dimensioni e materiali diversi da quelli preesistenti
Piscina Rifacimento modificando caratteri preesistenti
Porta blindata esterna Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi
Porta blindata interna Nuova installazione
Porta-finestra Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma e colori diversi Trasformazione da finestra a porta finestra
Porte esterne Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagome o colori diversi e viceversa
Recinzioni Realizzazione di nuova recinzione o sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche diverse
Ricostruzione Demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente
Risparmio energetico Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette
(detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)
Sanitari Sostituzione di impianti (la sostituzione degli apparecchi sanitari è detraibile solo se integrata o correlata a interventi maggiori per i quali spetta l’agevolazione) – Realizzazione di servizio igienico interno
Saracinesca Nuova installazione di qualsiasi tipo o sostituzione di quella preesistente con innovazioni
Scala esterna Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra di caratteri (pendenza, posizione, dimensioni materiali e colori) diversi dai preesistenti
Scala interna Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra, modificando pendenza e posizione rispetto a quella preesistente
Serramenti esterni Nuova installazione o sostituzione con altri aventi finiture e colori diversi dai precedenti
Sicurezza statica Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica
Solaio Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote Adeguamento dell’altezza dei solai
Soppalco Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione
Sottotetto Riparazione modificando la posizione preesistente; sostituzione apparecchi sanitari, innovazioni con caratteristiche diverse da quelle preesistenti Modifiche interne ed esterne con varie opere edilizie senza modificarne la destinazione d’uso
Formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante l’esecuzione di opere edilizie varie
(detraibile, purché già compreso nel volume)
Strada asfaltata privata Per accesso alla proprietà
Tegole Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti
Terrazzi Rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti (dimensioni o piano)
Tetto Sostituzione dell’intera copertura
Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume
Tinteggiatura esterna Rifacimento modificando materiali e/o colori
Travi (tetto) Sostituzioni con modifiche
Sostituzione totale per formazione nuovo tetto
Veranda Innovazioni rispetto alla situazione precedente
Nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone creando aumento di superficie lorda di pavimento
Trasformazione di balcone in veranda
Vespaio Rifacimento
Zoccolo esterno facciata Sostituzione con altro avente caratteri essenziali diversi

Interventi sulle parti condominiali

Interventi Modalità
Aerosabbiatura Su facciata
Allargamento porte interne Con demolizioni di modesta entità
Allarme (impianto) Riparazione senza innovazioni
Riparazione con sostituzione di alcuni elementi
Androne Rifacimento conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti
Antenna Antenna comune in sostituzione delle antenne private
Balconi Riparazioni parti murarie (frontalini, cielo), sostituzione di parapetti e ringhiere conservando caratteristiche (materiali, sagome e colori) uguali
Box Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti
Caldaia Riparazione senza innovazioni
Riparazione con sostituzione di alcuni elementi
Caloriferi e condizionatori Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi
Cancelli esterni Riparazione o sostituzione cancelli o portoni, conservando caratteristiche (sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti
Canna fumaria Riparazione o rifacimento, interno ed esterno conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti
Cantine Riparazione conservando caratteristiche (materiali e colori) uguali a quelle preesistenti
Centrale idrica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti
Centrale termica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti
Cornicioni Rifacimento o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti (materiali, dimensioni)
Davanzali finestre e balconi Riparazione o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti
Facciata Piccola apertura per sfiatatoio gas, rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti
Finestra Sostituzione senza modifica della tipologia di infissi
Fognatura Riparazione o sostituzione della canalizzazione fognaria, fino al limite della proprietà del fabbricato
Garage Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti
Gradini scale Sostituzione con gradini uguali a quelli preesistenti, interni e esterni
Grondaie Riparazione o sostituzione senza modifiche della situazione preesistente
Impianto di riscaldamento (purché conforme al Dm n. 37/2008 – ex legge n. 46/90) Riparazione dell’impianto senza innovazioni, riparazione con ammodernamenti e/o innovazioni
Impianto elettrico Sostituzione dell’impianto o integrazione per messa a norma
Impianto idraulico Riparazione senza innovazioni o sostituzioni
Inferriata fissa Sostituzione di quelle preesistenti senza modificare la sagoma e/o i colori
Infissi esterni Riparazione o sostituzione, conservando la sagoma, i materiali e i colori uguali a quelli preesistenti
Infissi interni Sostituzione con altri infissi conservando le caratteristiche preesistenti
Interruttore differenziale Riparazione senza innovazioni o riparazione con sostituzione di alcuni elementi
Intonaci esterni facciata Intonaci e tinteggiatura esterna conservando materiali e colori uguali a quelli preesistenti
Intonaci interni Intonaci e tinteggiatura interna senza limitazioni di materiale e colori
Lastrico solare Rifacimento conservando materiali uguali a quelli preesistenti
Locale caldaia Riparazioni murarie varie conservando le suddivisioni interne preesistenti
Lucernari Sostituzione con altri aventi gli stessi caratteri (sagoma e colori) di quelli preesistenti
Marciapiede su suolo privato Rifacimento come preesistente
Montacarichi (interni ed esterni) Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti
Muri di cinta Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti
Muri esterni di contenimento Riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti
Muri interni Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi
Parapetti e balconi Riparazione o rinforzo della struttura conservando caratteri uguali a quelli preesistenti
Parcheggi Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti
Parete esterna Rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti
Parete interna Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi
Pavimentazione esterna Rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti
Pavimentazione interna Riparazioni senza innovazioni
Pensilina protezione autovetture Rifacimento conservando sagoma e colori preesistenti
Persiana Sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (sagoma e colori)
Pianerottolo Riparazione struttura conservando dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti (interno ed esterno)
Piscina Riparazione e rinforzo di strutture, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti
Porta blindata esterna Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti
Porta-finestra Sostituzione con altra avente gli stessi caratteri essenziali
Porte esterne Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti
Porte interne Riparazione, conservando materiali, colori, dimensioni
Recinzioni Riparazione e sostituzione conservando caratteristiche (sagoma, materiali e colori) preesistenti
Sanitari Riparazione apparecchi sanitari e opere edilizie varie (tubazioni, piastrelle, ecc.)
Saracinesca Sostituzione con altra, purché vengano conservati dimensioni e colori uguali a quelli preesistenti
Scala esterna Riparazione conservando pendenza, posizione, sagoma, colori e materiali uguali ai preesistenti
Scala interna Riparazione e sostituzione conservando pendenza sagoma e posizioni preesistenti
Serramenti esterni Sostituzione con altri aventi le stesse caratteristiche
Serramenti interni Riparazioni, conservando materiali caratteristiche e colori preesistenti
Solaio Sostituzione dei solai di copertura con materiali uguali a quelli preesistenti
Tegole Sostituzione con altre uguali a quelle preesistenti
Terrazzi Riparazione delle pavimentazioni, rifacimento o sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (dimensioni e piano)
Tetto Riparazione con sostituzione di parte della struttura e dei materiali di copertura, conservando le caratteristiche preesistenti
Tinteggiatura esterna Rifacimento conservando materiali e colori preesistenti
Tinteggiatura interna Rifacimento senza limitazioni per materiali e colori
Tramezzi Sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare
Travi (tetto) Sostituzione con altre aventi materiali, dimensioni e posizione uguali a quelle preesistenti
Veranda Rifacimento parziale conservando i caratteri essenziali
Zoccolo esterno facciata Rifacimento conservando i caratteri essenziali

Salvo ulteriori proroghe, l’attuale detrazione del 50% per un massimale di spesa pari a 96mila euro, verrà ridotta al 36% per un limite massimo di 48mila euro relativa a lavori eseguiti a partire dal 1° gennaio 2025.

 

(Fonte: lavoripubblici.com)

 

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Il condomino contrario ai ponteggi non può impedire i lavori del 110%

L’esecuzione delle opere del superbonus e del bonus facciata al 90% non ammettono impedimenti

In condominio, l’esecuzione delle opere del superbonus e del bonus facciata al 90%, non ammettono impedimenti: i tempi stretti stabiliti dal legislatore per concluderli e godere dei crediti di imposta non sono derogabili. Perciò il Tribunale di Firenze, in sede cautelare, con ordinanza del 19 settembre 2022, ha accolto il ricorso formulato a norma dell’articolo 700 del Codice procedura civile da parte di un condominio locale per costringere un proprio condòmino, proprietario dell’unità ad uso non abitativo posta al piano seminterrato e dotata di due fabbricati accessori all’edificio, ad installare il ponteggio nell’area di sua proprietà.

I richiami alle norme del Codice

L’argomentazione prospettata nell’ordinanza si sviluppa su due ambiti. Il primo tema trattato dal provvedimento è quello della verosimiglianza del diritto fattosi valere (fumus boni iuris), e si incentra sulla portata dell’articolo 843 del Codice civile. La norma, in tal caso, stabilisce che il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.

La disposizione, in quanto di valenza generale, è stata ritenuta applicabile anche al condominio (Cassazione n. 685/2006) rispetto al requisito della «necessità». Il concetto deve essere però riferito non tanto all’opera che si intende realizzare, quanto alle modalità di esecuzione, e, quindi, al tema del passaggio/transito che occorre garantire per il debito completamento dei lavori, pur nella consapevolezza che «l’utilizzazione del fondo del vicino – o del condòmino – non è consentita ove sia comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio» (Cassazione 18555/2021; Cassazione 7768/2011, Cassazione 28234/2008). Dall’altra parte, il giudice fiorentino ha pure ricordato che trattandosi di opere deliberate da parte dell’assemblea dei condòmini, rimaste prive di alcuna impugnazione di sorta, le stesse, a norma della previsione di cui agli articoli 1136 e 1137 Codice civile, non possono essere messe in discussione ulteriormente.

Perdita del beneficio in caso di ritardo

Il secondo aspetto valutato dal giudice riguarda l’elemento del pregiudizio imminente e irreparabile (periculum in mora), che, nel qual caso, è stato contestualizzato secondo la tempistica “normativa” occorrente per la conclusione delle opere del superbonus e del bonus facciata.

A tal riguardo, viene espressamente richiamato il fatto che i lavori di manutenzione straordinaria approvati dall’assemblea condominiale potranno essere eseguiti beneficiando dei bonus fiscali (con cessione del credito), per usufruire dei quali però – come scritto nel testo del provvedimento – è necessario rispettare precise scadenze. In particolare i lavori del superbonus (installazione cappotto facciate laterali, facciata e tetto) dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2023, mentre quelli del bonus facciate 90% entro il 31 dicembre 2022, avendo il condominio già corrisposto il residuo 10% entro il 31 dicembre 2021.La variabile “tempo” è parsa, dunque, al giudice cautelare l’elemento fulcro per ritenere assolto il requisito in considerazione.

Per avvalorare la circostanza è stato anche richiamato il contratto di appalto, il quale prevedeva che nel caso in cui non fossero riconosciute al committente le detrazioni di cui all’articolo 14 del Dl 63/2013 e successive modifiche o, comunque, non si riuscisse a perfezionare la cessione del relativo credito, lo stesso sarebbe rimasto debitore dell’appaltatore per la porzione di corrispettivo che avrebbe dovuto essere corrisposta sotto forma di cessione del credito.

Condomino obbligato

In conclusione, il decidente toscano ha disposto l’obbligo del condòmino a consentire l’accesso e il passaggio nella sua proprietà per l’esecuzione dei lavori deliberati dall’assemblea dei condòmini e, in particolare, il montaggio dei ponteggi sulla rampa carrabile. Nell’ottica, però, di un equo contemperamento dei diversi e opposti interessi in gioco, lo stesso decidente ha avuto cura di precisare che i ponteggi dovranno essere installati in maniera tale da consentire il passaggio del veicolo del resistente e per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata laterale (sinistra) prospiciente la suddetta rampa così da non arrecare un eccessivo e grave pregiudizio allo stesso.

 

(Fonte: ilsole24ore.com)

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Superbonus: l’Agenzia delle Entrate rettifica il 110% per le unifamiliari

Per fruire del 110% sino al 31 dicembre 2022 sulle unifamiliari rileva esclusivamente l’esecuzione, entro il 30 settembre scorso, del 30% dei lavori, a prescindere dal pagamento delle relative spese.

Questa la precisazione dell’Agenzia delle Entrate che rettifica la Circolare n.33/E del 6 ottobre scorso, a proposito delle modalità applicative del Superbonus per le unifamiliari (e le villette a schiera), riconosciuto fino al 31 dicembre 2022, a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati eseguiti lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nella predetta C.M. 33/E/2022, aveva inizialmente fatto riferimento anche al pagamento, entro il 30 settembre 2022, delle spese relative al 30% dei lavori, per beneficiare dell’allungamento del termine di vigenza del “110%” a fine 2022, oltre all’effettiva esecuzione parziale delle opere.

Trattandosi di una precisazione non in linea con il dettato normativo, nel proprio commento alla C.M. 33/E/2022, l’ANCE aveva infatti già evidenziato che il pagamentoal 30 settembre, delle spese corrispondenti al 30% dei lavori non fosse di per sé necessario: il requisito essenziale da rispettare era, invece, l’effettiva esecuzione dei lavori almeno in tale percentuale, a prescindere dal pagamento delle relative spese.

Con la rettifica avvenuta lo scorso 7 ottobre, quindi, l’Agenzia delle Entrate rivede tale aspetto della propria Circolare, precisando, ora, che «…ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo» (cfr. Par.7, pag.32).

Alla luce di tale correzione, l’ANCE trasmette nuovamente sia il testo aggiornato della C.M. 33/E/2022, sia il proprio Dossier riepilogativo che, si ricorda, illustra anche gli ulteriori temi affrontati dall’Agenzia delle Entrate, quali la responsabilità solidale tra cedente e cessionario dei bonus fiscali solo in presenza di dolo o colpa grave, e la procedura di sanatoria degli errori delle Comunicazioni di opzione per sconto in fattura/cessione del credito.

 

(Fonte: ance.it)