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Unifamiliari, superbonus prorogato a dicembre solo se a giugno è stato concluso il 30% dell’intervento

Per gli interventi effettuati su unifamiliari il Superbonus spetta sino al 31 dicembre 2022 solo se al 30 giugno 2022 è stato concluso almeno il 30% dell’intervento complessivo. In caso contrario resta fermo il termine del 30 giugno 2022. Ciò vale anche nel caso in cui i lavori comportino la demolizione e ricostruzione. Resta fermo che la percentuale limite del 30% dei lavori va commisurata all’intervento nel suo complesso e non solo ai lavori agevolati al 110%.

Questi ed altri chiarimenti in tema di Superbonus sono stati forniti dal MEF con la risposta all’Interrogazione n. 5/07599 resa all’On. Fragomeli.

I diversi quesiti posti hanno portato, tra l’altro, il MEF a confermare che la proroga al 2025, con il decalage dell’aliquota che dal 110% per il 2023, scende al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025, riguarda esclusivamente gli interventi effettuati dai condomìni e i cd. “mini condomìni” costituiti da due a quattro unità di un unico proprietario o in comproprietà. Questo anche in caso di demolizione e ricostruzione.

Pertanto, gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione effettuati sulle unifamiliari devono rispettare il termine del 30 giugno 2022, o il più ampio termine del 31 dicembre 2022 fruibile nel caso in cui al 30 giugno 2022 sia stato concluso il 30% dell’intervento complessivo.

Anche su questo aspetto il MEF ribadisce quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Faq n. 3 del 2022, per cui in caso di interventi “plurimi”, quindi ascrivibili non solo al Superbonus ma anche ad altri Bonus “ordinari”, la percentuale di lavori da effettuarsi al 30 giugno 2022, va calcolata sull’intervento nel suo complesso e non solo in relazione ai lavori ammessi al Superbonus.

Diversi i chiarimenti forniti dal MEF:

  • ­ l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato sito sul lastrico solare condominiale o anche l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico sullo stesso lastrico per l’alimentazione dell’impianto già installato si configura come intervento di manutenzione straordinaria effettuato sulla singola unità. Pertanto, l’intervento rientra tra quelli agevolati con il Bonus “Ristrutturazione” di cui all’art. 16-bis del DPR 22 dicembre 917/1986 e consente al condomino che sostiene le spese di ristrutturazione di beneficiare anche del cd. Bonus mobili per gli acquisti da destinare all’arredo dell’unità immobiliare oggetto di intervento;
  • ­ il cd. “bonus verde” (detrazione IRPEF del 36% delle spese per le “sistemazioni a verde” sostenute entro il 31 dicembre 2024) consente di detrarre l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso e le opere necessarie alla sua realizzazione. Si tratta di interventi ex novo o di radicale rinnovamento dell’esistente, rispetto ai quali, come chiarito dal MEF sono escluse le spese per i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle stesse aree verdi;
  • ­ i lavori relativi al Superbonus costituiscono manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 119, co. 13-ter, del DL 34/2020 e possono essere autorizzati con l’approvazione in assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio anche qualora vi sia un’alterazione del decoro architettonico (cfr. il co. 9-bis, dell’art. 119).
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Superbonus e cappotto termico: chiarimento per la coibentazione dei tetti non disperdenti

L’ENEA ha pubblicato un nuovo importante chiarimento per l’uso del SuperEcobonus 110% nel caso di isolamento termico delle coperture non disperdenti.

Il decreto legge “Rilancio” n. 34 del 2020, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021, considera gli interventi per la coibentazione del tetto rientranti nella disciplina del 110%, “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente” (lettera a) del comma 1 dell’art. 119).

Con la nota del 31 agosto 2021 l’ENEA – di concerto con il Ministero della transizione energetica – aveva precisato che “le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante“.

Il nuovo chiarimento, formulato sempre in accordo col MiTE, specifica che: “Può accedere al Superbonus l’intervento di coibentazione del “tetto freddo” copertura “non disperdente” POND a condizione che si coibenti più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente reale. Quindi, la superficie del «tetto freddo», che è appunto «non disperdente», non rientra nel calcolo dell’incidenza superiore al 25%. L’intervento «POND» è ammissibile, soltanto se si esegue l’intervento trainante di cui al comma 1 lett a)”.

Oltre a indicare le motivazioni che hanno portato al chiarimento nei termini sopraindicati, l’ENEA commenta ulteriormente l’efficacia di tali interventi asserendo che:

“La coibentazione del tetto non disperdente è di scarsa efficacia. La trasmissione del calore verso l’esterno viene calcolata considerando un doppio passaggio: dall’ambiente caldo all’ambiente freddo e da questo verso l’esterno (coefficienti btr della norma UNI EN 11300-1). Conserva, tuttavia, una certa validità quando non è possibile intervenire all’estradosso dell’ultimo solaio o meglio ancora quando si recupera il sottotetto”.

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La Commissione europea promuove il Superbonus 110%

Una scheda che illustra i risultati e il funzionamento del Superbonus è stata pubblicata dalla Commissione europea nella pagina dedicata all’European Construction Sector Observatory, a questo indirizzo.
 
Nel rapporto si legge che la misura ha avuto grande successo e sta generando un’elevata e crescente domanda. A fine novembre 2021 sono state presentate quasi 70.000 domande, per oltre 11,936 miliardi di euro di investimenti e un costo totale per lo Stato italiano di 13,129 miliardi di euro.
 
Nonostante il successo, tuttavia, vi sono aree di miglioramento perseguibili e alcune raccomandazioni sono indicate in tal senso, in particolare: 
·        I tempi per l’attuazione dovrebbero essere estesi, per fornire ai richiedenti il tempo sufficiente per completare gli interventi approvati e ricevere il rimborso. 
·        Il campo di applicazione dovrebbe essere esteso per sostenere interventi su una gamma più ampia di tipi di edifici. 
·        La comunicazione e le procedure del Superbonus dovrebbero essere ulteriormente semplificate per rendere più facile per gli individui e le piccole imprese di beneficiare dello schema. 
 
Con gli opportuni adattamenti ai contesti nazionali, secondo la Commissione, lo schema del Superbonus è trasferibile ad altri Paesi.