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Cessioni bonus edilizi a clienti delle banche con PIVA: le novità

Dl Aiuti: cessioni bonus edilizi a clienti professionali diversi dai consumatori. Ancora cambiamenti per superbonus e bonus edilizi

Ennesima novità per la cessione dei bonus edilizi in arrivo con la conversione del DL Aiuti che dovrà avvenire entro il 16 luglio 2022.

Un emendamento al D.L. n. 50/2022 approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera ha inserito la novità secondo la quale le banche potranno cedere il credito derivante dai bonus edilizi a tutti i soggetti diversi da consumatori o utenti, in pratica non saranno più vincolate a cedere il credito a favore dei clienti professionali privati.  (Per sapere chi sono i clienti professionali privati leggi anche Cessione dei crediti per interventi edilizi: chi sono i clienti professionali privati?)

L’articolo 14 del Decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50), aveva già modificato l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo appunto che:

  • alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.

Ora, in base al cambiamento in arrivo, le banche avranno la possibilità di cedere i crediti legati ai bonus edilizi non più a favore dei clienti professionali privati ma a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206/2005 in pratica le banche potranno cedere crediti fiscali da superbonus 110% e dai bonus edilizi minori ai loro clienti dotati di partita IVA.

Per maggiore chiarezza si riporta quando evidenziato nel dossier al decreto in conversone

Con le modifiche introdotte si prevede che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. 

In tal modo per le banche è possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a società, professionisti e partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori).

Nel testo originario si stabiliva che alle sole banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia (di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Il comma 1-bis precisa che le nuove disposizioni previste al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) si applicano anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (fermo restando il limite massimo delle cessioni previsto al medesimo articolo 121, comma 1, lettere a) e b)).

Ricordiamo infine che l’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 10 giugno 2022 n. 202205, aveva apportato modifiche al provvedimento del 3 febbraio, che nell’approvare il modello di cessione, aveva fornito indicazioni non più in linea con le norme modificate dalla conversione del decreto sostegni ter e dal decreto aiuti. Evidentemente sarà necessario un ulteriore cambiamento.

(Fonte: fiscoetasse.com)

 

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Bonus edilizi, scadenze al 30 giugno per unifamiliari e Asd

Termini in arrivo a fine mese per villette spogliatoi e sismabonus acquisti al 110%

Molti sono i contribuenti per i quali il superbonus sta terminando il 30 giugno. Primi fra tutti, le persone fisiche che non sono sicure di raggiungere, entro il 30 settembre, il 30% dei lavori agevolati con il 110% sulle villette e sulle case a schiera. Per massimizzare la detrazione, quindi, queste devono pagare il più possibile le spese per questi interventi entro il 30 giugno.Per le unità unifamiliari e le villette a schiera delle persone fisiche, infatti, il decreto Aiuti non ha prorogato la scadenza del 110% da fine giugno 2022 a fine settembre 2022 (come, invece, sembra indicare la circolare delle Entrate n. 23/E; si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), ma ha concesso la proroga da fine giugno al 31 dicembre 2022, solo se entro il 30 settembre saranno effettuati lavori (non necessariamente pagati) per almeno il 30% dell’«intervento complessivo», riferito ai soli lavori agevolati al 110 per cento. Se non si raggiungerà questo 30% entro il 30 settembre: il superbonus (come detrazione diretta) spetterà comunque per le spese pagate entro il 30 giugno.

Naturalmente, ai fini del «consolidamento della detrazione», i lavori dovranno terminare, prima o poi, e dovranno essere effettuati tutti i relativi adempimenti; mentre, per i pagamenti successivi al 30 giugno, spetteranno i bonus edili minori. Può capitare il caso che una persona fisica, che sta effettuando lavori in una villetta o una casa a schiera, non riesca a raggiungere entro il 30 settembre il 30% dell’intervento complessivo dei lavori agevolati con il superbonus, ma che sia riuscita a raggiungere entro il 30 giugno 2022 un Sal di almeno il 30% dei lavori relativi al super ecobonus ovvero al super sisma bonus, conteggiati separatamente (risposta 53/2022). In questi casi, non spetta la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, ma è possibile, per i bonifici effettuati nel 1° semestre 2022, esercitare entro il 16 marzo 2023 l’opzione di cessione del credito a terzi o di «sconto in fattura» parziale con il fornitore che ha emesso la relativa fattura entro fine giugno (naturalmente, solo per la parte che verrà asseverata con il Sal). Per lo sconto totale della fattura del Sal di almeno il 30%, invece, basta l’emissione della fattura (oltre che l’asseverazione del Sal) e non il pagamento. Se, infine, si desidera fruire della detrazione del 110% in dichiarazione, per i privati, basta il pagamento (anche del 100% della spesa) entro il 30 giugno, indipendentemente dal Sal raggiunto.

Al netto della proroga «condizionata», prevista dall’emendamento approvato al Senato nella conversione del Dl 36/2022 (che va confermato alla Camera entro il 29 giugno), anche il super sisma bonus acquisti, con i requisiti oggi in vigore, scadrà il 30 giugno 2022, quindi, entro questa data devono essere effettuati i rogiti notarili. Stessa scadenza anche per il super bonus del 110% per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, relativamente agli spogliatoi. Per la demolizione e ricostruzione di edifici, la proroga alla fine del 2023 della misura del 110% (70% nel 2024 e 65% nel 2025) è possibile solo per i condomìni e i proprietari unici e non anche per le unità unifamiliari o le case a schiera.

 

(Fonte: ilsole24ore.com)

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Superbonus, dalle banche verifiche rigorose sulle cessioni

L’Abi segue la linea indicata dall’Agenzia delle Entrate per l’acquisto dei crediti. I processi valutativi devono essere improntati alla diligenza rafforzata 

Non si andrà nella direzione di semplificare, ma in quella di effettuare controlli e verifiche sempre più rigorosi in fase di acquisto. Dopo la pubblicazione, nella giornata di giovedì, della circolare di 130 pagine dell’agenzia delle Entrate (n.23/E) che ha messo in fila tutte le regole in materia di superbonus, il mercato ha iniziato a prendere le misure alle nuove indicazioni. A partire dal capitolo che, più di tutti, è oggetto di studio in queste ore: quello sui controlli e le responsabilità nell’utilizzo dei crediti.Qui si parla della diligenza rafforzata che devono avere gli acquirenti, in particolare quando siano banche o intermediari finanziari (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). A poche ore dal documento delle Entrate, l’associazione bancaria italiana (Abi) ha diffuso una circolare agli associati per analizzare soprattutto questi aspetti. Arrivando a una conclusione: «I chiarimenti diramati dall’agenzia delle Entrate – si legge – in merito all’attività di due diligence richiesta agli acquirenti dei crediti fiscali forniscono delle cogenti linee guida in merito alle operazioni relative al superbonus».

Da queste parole parte il vicedirettore generale dell’Abi, Gianfranco Torriero: «Il termine “cogenti” è fondamentale. Questi chiarimenti sono parte integrante delle norme sul 110 per cento». Le banche, quindi, si muoveranno nella linea tracciata dall’Agenzia che, per la verità, stanno già seguendo da tempo. «In questi giorni – prosegue Torriero -, abbiamo sentito spesso richieste di semplificazioni, ma la risposta delle Entrate mi sembra diversa: servono processi valutativi particolarmente rigorosi, perché questi processi possono avere un impatto sulle responsabilità di chi acquista. Si tratta di un segnale forte». Che, di fatto, attribuisce un ruolo ancora maggiore alle banche sul mercato dei crediti:  il modello basato sulle verifiche preliminari, sull’utilizzo di società di consulenza a supporto dei controlli, sulla raccolta di documenti è stato messo a punto nei mesi scorsi proprio dal sistema bancario. «Parliamo di risorse pubbliche – dice il vicedirettore generale di Abi -, abbiamo sempre pensato che questi presidi fossero necessari». E anche le indicazioni sui sequestri, inserite nella circolare, vanno in questa direzione: «In caso di dissequestro – dice ancora Torriero – andrà valutata bene la possibilità di compensare, perché bisognerà avere diligentemente gestito le pratiche».

Il mercato, allora, per prevenire le responsabilità ipotizzate dalle Entrate, si muoverà tutto nella direzione del massimo rigore: chi non ha già strutturato un sistema di controlli adeguato dovrà probabilmente fermarsi, per evitare problemi, e allinearsi alle indicazioni dell’Agenzia. Da tutti i grandi istituti, invece, arrivano segnali distensivi: i processi utilizzati finora, sia sul fronte antiriciclaggio che su quello fiscale, sono coerenti con la circolare. Non ci saranno, insomma, rivoluzioni.Guardando al mercato più in generale, anche fuori dal perimetro delle banche, resta comunque da verificare in concreto quale sarà l’impatto in termini di tempi e di costi che queste regole avranno sulle cessioni. Ma non ci sono solo gli acquisti. Gli istituti, infatti, sono anche potenziali venditori di crediti ai cosiddetti «clienti professionali». Dalla circolare non è chiaro quale diligenza dovranno avere questi soggetti, comunque qualificati, quando compreranno. «Dato che l’acquisto proviene da una banca – dice ancora Torriero -, la banca avrà fatto a monte tutti i controlli del caso. Inoltre, questi aspetti potrebbero essere affrontati anche nei contratti tra banca e cliente professionale». Per qualche operatore, però, un chiarimento ulteriore delle Entrate non guasterebbe, per spiegare che chi compra da una banca, magari ad anni di distanza dai lavori, non può neanche teoricamente essere tacciato di concorso nella violazione.

 

(Fonte: ilsole24ore.com)

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Bonus edilizi, da CNI e Ance le Faq per la sicurezza nei cantieri

Un vademecum per affrontare le verifiche disposte dall’Ispettorato del lavoro nel 2022 nei confronti di imprese neocostituite o riattivate per usufruire delle detrazioni

Supportare imprese, professionisti e committenti nell’applicazione delle norme specifiche in materia di sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali. È l’obiettivo del documento messo a punto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e Associazione nazionale costruttori edili (Ance) per far fronte ai numerosi quesiti sul tema.

Ma perché elaborare delle Faq specifiche per i cantieri dei lavori agevolati con i bonus edilizi?

Perché, si legge nell’introduzione del documento, le recenti misure di incentivi fiscali per interventi di recupero edilizio hanno comportato un’intensificazione dell’attività in edilizia e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha disposto accertamenti nel settore edile, con particolare riguardo ai numerosi cantieri che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche, assicurando verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale nel corso dell’intero anno 2022.

Gli accertamenti, spiega il documento, sono indirizzati in particolare verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali.

Il documento diffuso da CNI e Ance contiene 11 Faq, uno schema delle disposizioni e alcune definizioni.

Segnaliamo alcune delle Faq più interessanti.

Bonus edilizi, non è obbligatorio nominare il responsabile dei lavori

Nei canteri dei bonus edilizi, la nomina del responsabile dei lavori è una facoltà del committente. In caso di nomina, il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.

Il responsabile dei lavori non deve possedere requisiti particolari, ma gli sono attribuite responsabilità penali ai sensi dell’articolo 157 del D.lgs. 81/2008.

In condominio, se l’amministratore, in virtù del mandato conferitogli dall’assemblea, è deputato alla sottoscrizione del contratto di appalto, assume automaticamente la posizione di garanzia, come previsto dagli articoli 90 e 100 del D.lgs. 81/2008.  Se l’assemblea nomina un terzo soggetto come responsabile dei lavori, il committente/amministratore non è esonerato dalle responsabilità previste.

Bonus edilizi, agevolabili anche le linee vita

Il documento spiega che i bonus spettano anche per eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili. L’installazione di sistemi di sicurezza permanenti, quali i sistemi anticaduta, rientrano nelle lavorazioni complementari all’intervento principale.

Il tecnico incaricato deve quindi attestare che il costo sostenuto per l’installazione di tali sistemi è strettamente correlato all’intervento oggetto dei bonus.

Bonus edilizi, come accertare l’idoneità tecnico professionale

Il documento spiega (Faq 5) che il committente, per verificare l’idoneità tecnico – professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi deve richiedere una serie di documenti che accertino l’iscrizione alla Camera di commercio, la conformità delle attrezzature e la valutazione dei rischi.

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, del Durc e di un’autocertificazione.

La Faq 6 contiene l’elenco dei documenti che l’impresa affidataria deve richiedere per verificare l’idoneità tecnico-professionle delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Bonus edilizi: irregolarità e perdita delle agevolazioni

Una delle Faq spiega che le detrazioni non sono riconosciute se non è stata effettuata la Notifica Preliminare agli enti preposti qualora sia obbligatoria.

La notifica, ricorda il documento, deve essere trasmessa prima dell’avvio dei lavori dal committente, o dal responsabile dei lavori, alla Direzione territoriale del lavoro e alla Asl se nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici o se, anche in presenza di una sola impresa, l’entità presunta di lavoro non è inferiore a 200 uomini-giorno.

Le detrazioni non sono riconosciute neanche nel caso in cui siano state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non perde l’agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori che attesta l’osservanza delle suddette norme.

 

(Fonte: edilportale.com)

 

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Superbonus, compensazione di ogni rata da comunicare in anticipo

Il provvedimento del 10 giugno introduce un adempimento che punta a migliorare la tracciabilità: per i cessionari la scelta sarà irrevocabile 

Per i crediti derivanti da bonus edilizi e relativi alle comunicazioni di opzione (per la cessione o lo sconto in fattura) inviate dal 1° maggio, fornitori e cessionari sono tenuti a comunicare preventivamente tramite la piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. È quanto emerge dal provvedimento direttoriale dell’agenzia delle Entrate n.202205/2022 del 10 giugno (si veda «Il Sole 24 Ore» dell’11 giugno) che, quindi, non si limita ad aggiornare il precedente Provvedimento del 3 febbraio 2022 in relazione alle molteplici modifiche normative intervenute da quella data, ma introduce anche un obbligo per i soggetti che intervengono nella circolazione dei crediti non previsto da alcuna disposizione.Lo scopo principale del nuovo provvedimento è quello di aggiornare la disciplina di funzionamento della piattaforma cessione crediti alle nuove modalità di cessione introdotte via via dalla conversione in legge del Dl 4/2022, dai decreti 13/2022 e 17/2022 e, da ultimo, dall’articolo 14 del decreto Aiuti (Dl 50/2022).

Quest’ultima disposizione, in particolare, ha reso possibile la cosiddetta “quarta cessione” da parte di banche e società appartenenti a un gruppo bancario in favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del Dlgs 58/1998, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Proprio il paragrafo 1.7 del provvedimento di venerdì scorso prevede che le funzionalità della piattaforma cessione crediti che consentiranno di comunicare queste cessioni saranno disponibili a partire dal 15 luglio.Va, però, notato che l’Agenzia coglie l’occasione per introdurre un nuovo adempimento, presumibilmente funzionale al fatto che, in particolare in caso di cessione parziale, non si intreccino rate destinate alla compensazione con rate destinate alla cessione.

Si stabilisce, infatti, modificando il paragrafo 5.2 del provvedimento del 3 febbraio scorso, che i cessionari e i fornitori (destinatari della prima comunicazione di opzione e anche delle successive cessioni) non solo (per utilizzare il credito) sono tenuti a confermare preventivamente l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili dalla «piattaforma cessione crediti», ma devono anche «comunicare preventivamente tramite la piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale». Confermando che l’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni, l’Agenzia impone tale adempimento per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate dal 1° maggio 2022.Quindi, se questi soggetti intendono trattenere presso di sé uno o più rate del credito che hanno acquisito, destinandole alla compensazione nel modello F24, devono comunicarlo sulla piattaforma, con una scelta irrevocabile. Come detto, probabilmente si vuole evitare che formino oggetto di ulteriore cessione rate che sono invece destinate alla compensazione.

 

(Fonte: ilsole24ore.com)

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Superbonus, accesso alla detrazione anche per gli immobili con difformità

La guida del Notariato sui bonus dedica un capitolo alla regolarità urbanistica

Il 110% fa eccezione rispetto alle regole ordinarie in materia di bonus edilizi. Nel caso del superbonus, infatti, il contribuente può accedere alla detrazione anche per interventi eseguiti su edifici che presentino difformità, cioè piccole irregolarità che eccedono il limite di tolleranza del 2 per cento. Il Consiglio nazionale del Notariato ha appena pubblicato la versione aggiornata della sua guida ai bonus fiscali per l’edilizia, realizzata insieme a 14 associazioni di consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori). Nel testo si analizzano tutti gli ultimi interventi in materia, dal decreto Sostegni ter di gennaio fino all’ultimo Dl Aiuti. Al tema della regolarità urbanistica è dedicata un’ampia sezione, dove si ricorda che «di norma ad un immobile che presenta difformità di carattere edilizio è preclusa la possibilità di accedere ad eventuali agevolazioni fiscali».

Lo stabilisce l’articolo 49 del Testo unico edilizia (Dpr n. 380/2001), che parla di tutti gli interventi abusivi realizzati in assenza o in contrasto con un titolo abilitativo o sulla base di un titolo che sia stato successivamente annullato. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte (il limite di tolleranza), oppure il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. Per gli interventi ammessi al superbonus c’è una deroga. L’articolo 49 del Testo unico opera solo in alcuni casi: la mancata presentazione della Cila superbonus; gli interventi realizzati in difformità dalla Cilas; l’assenza dell’attestazione dei dati che devono essere riportati nella Cilas; la non veridicità delle attestazioni previste per il superbonus. Fuori da questi casi – spiega la guida – «il contribuente potrà fruire della detrazione del superbonus anche per interventi eseguiti su edifici che presentano difformità edilizie».

Queste difformità – specifica ancora il vademecum – sono diverse dall’abuso totale (in caso di edifici post 1 settembre 1967, per i quali è sempre necessario avere un titolo edilizio). Quando manca un qualsiasi titolo edilizio, infatti, non è possibile compilare in modo completo la Cilas. E si perde così il diritto alle detrazioni.Intanto, nonostante le molte novità normative di questi mesi, la corsa del 110% non si arresta. Secondo i dati pubblicati ieri dall’Enea, nell’ormai consueto report, a fine maggio il totale degli investimenti ammessi alla detrazione ammontava a 30,6 miliardi di euro (dai 27,4 miliardi di aprile), con detrazioni a carico dello Stato previste a fine lavori per 33,7 miliardi di euro (con un aumento di circa il 10% rispetto ai 30 miliardi del mese precedente). Nel mese ci sono stati 3,2 miliardi di investimenti, poco meno del mese precedente, ma comunque su livelli elevati. Il numero di asseverazioni raggiunto a maggio è 172.450, contro le 155.543 di aprile scorso. Quasi il 50% dei lavori riguarda i condomini. Il resto è diviso tra edifici unifamiliari e unità indipendenti.

(Fonte: ilsole24ore.com)

 

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Superbonus e bonus edilizi, le ultime novità in un dossier Ance

Le nuove modalità applicative ai fini delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito dal 1° maggio 2022, e gli ulteriori chiarimenti alla luce delle numerose novità normative intervenute negli ultimi mesi sull’ambito applicativo del Superbonus e degli altri bonus fiscali in edilizia.

Questi i contenuti della Circolare n. 19/E del 27 maggio scorso, che ripercorre le ultime modifiche alla disciplina applicativa del Superbonus e dei Bonus diversi dal Superbonus, introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021), dal DL 4/2022 (cd. “Sostegni ter”), dal DL 13/2022 (cd “Frodi”) dal DL 17/2022 (cd. “DL Energia”), dal DL 50/2022 (cd. “Aiuti”).

In un dossier dell’ANCE i principali chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria ed un riepilogo delle diverse scadenze relative agli adempimenti da osservare per usufruire dei bonus fiscali in edilizia.

 

(Fonte: ancecaserta.it)

 

 

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Opere oltre 70mila euro: per i bonus casa va citato il contratto di lavoro

Per lavori avviati dopo il 27 maggio fatture e affidamenti devono avere un riferimento al Ccnl edile: chi non si adegua perde i benefici

La ruota delle modifiche alla disciplinadei bonus casa non si arresta. E a fine settimana porterà a committenti e appaltatori un nuovo adempimento: l’obbligo di indicare nelle fatture e negli atti di affidamento – per i cantieri superiori a 70mila euro – che l’impresa applica il contratto di lavoro dell’edilizia. La sanzione è durissima: la perdita dei bonus. E sono molti anche i dubbi, perché siamo di fronte a un inedito assoluto nel settore delle agevolazioni.

L’ambito di applicazione
La norma, fortemente voluta da Ance e sindacati di categoria (cioè il comma 43-bis inserito nell’articolo 1 della manovra 2022), «acquista efficacia dal 27 maggio 2022» e si applica ai lavori edili «avviati successivamente a tale data». L’avverbio “successivamente” lascia intendere che la novità scatti a pieno regime dal 28 maggio. Detto questo, per prudenza, molti addetti ai lavori consigliano di allinearsi alle nuove indicazioni già per i lavori avviati dal 27.
In base a una modifica appena introdotta in conversione del decreto Taglia prezzi (Dl 21/2022), l’ambito applicativo sarà piuttosto ampio: riguarderà, infatti, tutti i casi in cui ci siano opere (edili e non edili) il cui importo «risulti complessivamente superiore a 70mila euro». Quindi, ad esempio, anche la ristrutturazione di un appartamento con opere murarie per 50mila euro, cambio serramenti per 20mila e idraulica per 10mila euro. Anche se l’indicazione in fatture e affidamenti del contratto nazionale riguarderà soltanto le imprese edili.

C’è, in sostanza, un doppio binario: chi effettua lavori edili deve applicare uno dei contratti dell’edilizia (e indicarlo). Mentre chi effettua lavori non edili, anche nell’ambito dello stesso cantiere, non ha questo obbligo. Se, ad esempio, per la realizzazione di un impianto l’impresa affidataria principale applica il contratto metalmeccanico non deve indicare nulla, ma nel caso in cui si rivolga a un subappaltatore per delle opere murarie, solo per questa parte di lavori scatterà l’obbligo di indicazione del contratto edile.Ci sono, però, anche casi di lavorazioni “al confine”. In una Faq del 3 maggio la Cnce (Commissione nazionale casse edili) ha spiegato che il montaggio dei serramenti, se effettuato dall’impresa edile affidataria che svolge anche le altre opere di ristrutturazione, rientra a pieno titolo nell’ambito dei lavori edili.

Tre contratti nazionali
Ma quali sono questi contratti collettivi nazionali e territoriali del settore edile «stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»? Nel caso dell’edilizia le imprese iscritte in cassa edile applicano tre contratti: quello firmato da Ance, Alleanza delle cooperative (LegaCoop, Confcooperative, Agci) e sindacati di settore (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil); quello firmato dalle associazioni artigiane (Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Casartigiani, Claai) e dai sindacati di settore; quello della piccola e media industria firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore.In caso di dubbi, dal momento che a rischiare sono loro in prima persona, i committenti possono anche fare una verifica, più sostanziale, sull’iscrizione dell’impresa in cassa edile. Nella pratica, bisogna controllare il Durc, che attesta la regolarità contributiva ed è rilasciato proprio dalla cassa edile, oppure si può fare un controllo sul codice di iscrizione dell’impresa, contattando la cassa edile provinciale.

Per quali bonus
L’indicazione del contratto di lavoro è indispensabile per ottenere alcuni bonus fiscali, ma non per tutti. Per il superbonus, il bonus facciate e il bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche è necessaria sia in caso di cessione o sconto in fattura, sia in caso di utilizzo in dichiarazione dei redditi. Per gli altri bonus edilizi ordinari cedibili, invece, serve solo in caso di cessione o sconto. Perciò, ad esempio, chi spende 80mila per la ristrutturazione di un appartamento, ma detrae il 50% in dieci rate da 4mila euro, non ha bisogno dell’indicazione.La norma cita anche il bonus giardini e il bonus mobili, per i quali però la citazione del contratto servirà solo in casi limite: quando riguardano lavori edili (ad esempio il vialetto del giardino) e sono eseguiti da imprese edili nell’ambito di opere di importo totale oltre i 70mila euro.

Artigiani e professionisti
L’obbligo di citazione del contratto di lavoro non può riguardare chi non ha dipendenti. Pensiamo all’artigiano o all’imprenditore individuale. Lo stesso vale per le società senza lavoratori subordinati, come ad esempio una Snc con due soci prestatori d’opera. Niente indicazione anche per le parcelle professionali (pratiche edilizie, Ape, visto di conformità e così via), che sono inoltre escluse dal computo dei 70mila euro, non essendo «opere».

Acconti e varianti in corso
La data chiave è quella di avvio dei lavori (si ritiene che, al solito, valga la data indicata nella pratica edilizia). Un caso delicato è quello di chi inizia i lavori convinto di stare sotto 70mila euro e poi li supera, a causa di una variante o semplicemente per un rincaro o un cambio di materiale.Si potrà senz’altro integrare l’atto di affidamento. Mentre andrà chiarito cosa fare con le fatture già emesse e saldate. Un consiglio prudenziale che alcune sigle di categoria stanno dando ai propri associati è di inserire sempre il richiamo del contratto ogni volta che ci si avvicina ai 70mila euro.

 

(Fonte: ilsole24ore.com)

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Superbonus, solo imprese certificate Soa per i lavori superiori a 516mila euro

Obbligo dal 1° gennaio 2023, nei primi sei mesi basterà la domanda di attestazione. Buia: principio ok, ma tempi lunghi e soglia alta

Soltanto imprese edili certificate con l’attestato Soa potranno realizzare i lavori del Superbonus. A prevedere questa rivoluzione che trasferisce sull’edilizia privata la qualificazione oggi vigente solo per i lavori pubblici, è un emendamento approvato domenica notte dalle commissioni Finanze e Attività produttive del Senato al decreto legge taglia prezzi. Il decreto da oggi sarà in Aula a Palazzo Madama.

Il nuovo regime di qualificazione avrà però due vincoli che in buona parte annacquano la novità: scatterà dal 1° gennaio 2023 (ma entrerà a pieno regime dal luglio 2023) e varrà solo per lavori di importo superiore a 516mila euro. Durante il periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 chi vorrà sottoscrivere contratti di appalto o di subappalto potrà farlo avendo firmato un contratto con una Soa per avviare il procedimento di attestazione.

Il principio contenuto nell’emendamento è fortemente innovativo: fino a oggi era stato applicato solo nella ricostruzione delle abitazioni del cratere del terremoto del centro Italia, dove però il finanziamento statale è diretto, in forma di contributo e non di sconto fiscale. La nuova misura mira anzitutto a contrastare il far west che si è scatenato con gli incentivi del Superbonus, in un mercato dove si affiancano soggetti fortemente strutturati a soggetti estremamente polverizzati e senza alcuna attestazione di affidabilità e di organizzazione degna di un’impresa edile.

Basti ricordare quanto denunciato dal Sole 24 Ore il 28 gennaio scorso con uno studio dell’Ance: 11.563 imprese neonate in sei mesi nel settore dell’edilizia e affini (Codice Ateco 41 e 43) con la sola iscrizione alla Camera di commercio. E solo il 39% degli imprenditori che hanno costituito le nuove imprese possono vantare un’altra attività in edilizia o una precedente esperienza imprenditoriale fatta nel settore edile. Con il restante 61% del tutto nuovo al settore dell’edilizia.

Sempre in tema di Superbonus e sempre nel decreto taglia prezzi è stato approvato un secondo emendamento che ritorna invece sull’altro “paletto” fissato per garantire un livello minimo di organizzazione delle imprese edili che svolgono i lavori finanziati con il 110%. Si tratta del vincolo che impone la sottoscrizione del contratto dell’edilizia alle imprese che svolgono lavori di importo superiore a 70mila euro: da una parte l’emendamento chiarisce che il vincolo si applica «alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70mila euro», dall’altra sancisce che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi «è riferito esclusivamente ai soli lavori edili».

Diverse le reazioni del mondo dell’edilizia all’introduzione della qualificazione Soa. Parzialmente soddisfatto il presidente dell’Ance, Gabriele Buia. «Il principio introdotto – dice Buia – è estremamente importante perché punta a combattere l’illegalità e a dare concretezza alle politiche per la sicurezza del lavoro che altrimenti restano solo sulla carta. Questo in un comparto, quello dell’edilizia privata, in cui nessun requisito di organizzazione veniva richiesto finora all’impresa edile. D’altra parte, i due limiti imposti, quello temporale che rinvia l’applicazione del principio di fatto a metà 2023 e quello della soglia di 516mila euro, vanificano in buona parte il principio, almeno per il Superbonus, che finisce il 31 dicembre 2023».

Reazione negativa all’attestazione Soa dal mondo artigiano, che ha lavorato anche in Parlamento per rinviare la data di applicazione della nuova norma e per alzare la soglia. «Ancora una barriera burocratica viene imposta nella travagliata storia degli ecobonus», dicono Confartigianato e Cna che lamentano l’esclusione dell’80% delle piccole e medie imprese dal mercato della riqualificazione edilizia.
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Def 2022: sì del Governo su proroga Superbonus, ampliamento cessione credito e misure contro caro materiali

Le Aule della Camera dei Deputati e del Senato, nella seduta del 20 aprile u.s, hanno approvato due apposite Risoluzioni di analogo contenuto (rispettivamente 6-00220 e 6-00218 n. 1), a conclusione dell’esame del Documento di economia e finanza 2022, nonché la Risoluzione che approva la Relazione presentata al Parlamento (con la quale vengono aggiornati gli obiettivi di finanza pubblica e il relativo piano di rientro del saldo strutturale verso l’Obiettivo di Medio Termine).

In entrambe le Risoluzioni, così come nel corso dei pareri intermedi approvati dalle Commissione consultive, sono state accolte alcune istanze associative relative al Superbonus, cessione dei crediti e caro materiali.

In allegato la Sintesi delle Risoluzioni approvate e dei pareri accolti.

Per i contenuti del DEF si veda la precedente notizia del 12 aprile 2022

In allegato i testi delle Risoluzioni approvate alla Camera dei Deputati e al Senato.

 

Allegati:

 

(Fonte: ance.it)