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Superbonus villette, la proroga a giugno fa ripartire i lavori

Con lo spostamento di tre mesi per completare gli interventi possono essere ultimate anche le opere in sospeso

Proroga di tre mesi, dal 31 marzo al 30 giugno. Anche se, nel corso della discussione, l’idea dei parlamentari è di spingere per un rinvio più lungo, addirittura fino alla fine di settembre. Lo spostamento in avanti del termine indicato dal decreto Rilancio (Dl 34/2020) per avere uno sconto fiscale del 110% sui lavori effettuati su abitazioni unifamiliari e unità indipendenti dovrebbe diventare realtà a breve. Oggi, infatti, è in programma un ultimo vertice prima dell’avvio del voto di domani in commissione Finanze alla Camera della legge di conversione del decreto cessioni (relatore: Andrea de Bertoldi, FdI). L’obiettivo è chiudere nel giro di un paio di giorni, per poi essere pronti ad andare in Aula la prossima settimana. Lo schema della modifica sulle villette prevede, al momento, un cambio del termine entro il quale andranno completati i lavori per i quali al 30 settembre scorso era stato raggiunto un avanzamento pari almeno al 30 per cento. Questo, però, pone alcune questioni. La norma, infatti, entrerà in vigore per la metà di aprile (data di scadenza dei termini per la conversione), dopo la scadenza naturale del termine di fine marzo. Servirà, quindi, anche in questo caso (come per le opzioni di cessione e sconto) un comunicato per tranquillizzare il mercato.

Chi ha un cantiere aperto, infatti, questa settimana dovrà avere certezze per riprogrammare pagamenti e lavori che, stando alle regole attuali, al momento dovrebbe chiudere entro la prossima settimana.A rendere ancora più scivolosa la materia, poi, c’è la questione dell’allineamento tra avanzamento dei lavori e dei pagamenti. In caso di pagamento delle spese da parte del committente non ci sono dubbi: entro fine mese vanno effettuati i bonifici e anche successivamente è possibile completare il cantiere. In caso di cessione del credito e sconto in fattura, invece, la materia è più complessa. Un’interpretazione più prudente, basata sulle regole in materia di Sal, dice che entro fine mese in questi casi bisogna completare i pagamenti ma anche i lavori: è la linea che finora è stato meglio seguire. Un’interpretazione meno prudente, invece, afferma che entro fine mese devono arrivare, anche in questo caso, solo pagamenti e fatture scontate. I lavori potranno essere completati più avanti. Insieme alla proroga, allora, per proiettarci verso i prossimi tre mesi, servirebbe un chiarimento anche su questo punto.Quella in materia di unifamiliari, comunque, non è l’unica modifica che appare consolidata. È, ormai, pronta anche la correzione che proteggerà quei lavori, come l’installazione di una caldaia o il cambio degli infissi, per i quali il decreto 11/2023 chiede l’avvio delle opere prima del 16 febbraio per poter mantenere la cessione e lo sconto. Si passerà da due strade per blindare le cessioni. La prima è costituita dal versamento di un acconto mediante un bonifico parlante prima del termine. In assenza di un bonifico, la seconda strada passa dalla presenza di due autocertificazioni, relative all’esistenza di un contratto, una del venditore e una dell’acquirente.

Una correzione dovrebbe rimediare al caso delle pronunce di diversi Tribunali che hanno bloccato la possibilità di compensazione orizzontale tra crediti tributari e debiti previdenziali. Andando in direzione di quello che ha detto l’agenzia delle Entrate (che invece ha aperto alla compensabilità), la Camera dovrebbe rimuovere ogni tipo di ostacolo.Altro capitolo consolidato riguarda le salvaguardie. In alcuni casi, cioè, le cessioni resteranno: questa protezione dovrebbe arrivare per gli interventi agevolati con il sismabonus, ma solo se effettuati nell’area del cratere sismico. Un’ulteriore finestra dovrebbe aprirsi per categorie particolari come gli Iacp e le Onlus.C’è, poi, il tema dei bonus acquisti e dei preliminari di vendita. Se, infatti, il decreto cessioni ha fatto riferimento alla registrazione del preliminare, lasciando senza cessioni i soggetti che avevano solo firmato i contratti, la Camera dovrebbe cambiare: l’obiettivo è agganciare l’applicazione del vecchio regime alla data di presentazione del titolo abilitativo per l’avvio dell’opera.Nel pacchetto, infine, entreranno diverse correzioni interpretative, sollecitate nei giorni scorsi dal Consiglio nazionale dei commercialisti. Si parlerà di antiriciclaggio, limitando i documenti che proprio i commercialisti devono produrre. Ma anche di remissione in bonis per il sismabonus, di chiarimenti sulle Soa e di precisazioni su asseverazioni e visti.

(Fonte: ilsole24ore.com)

 

 

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Bonus edilizi e Soa: accolte le richieste Ance sull’obbligo di qualificazione per le imprese impegnate nei cantieri

Con il documento n. 1 del 20 marzo 2023, la Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, alla quale partecipa anche ANCE insieme a Agenzia delle Entrate, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’Economia e Finanze, CNI e CNAPP ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi sull’articolo 10-bis del decreto-legge n. 21/2022 che ha introdotto l’obbligo  di qualificazione SOA per le imprese che eseguono lavori sopra un certo importo (516.000,00 euro), come condizione per l’accesso ai bonus edilizi.

I chiarimenti pervenuti rispondono ad una richiesta fatta dall’ANCE in sede della Commissione e vanno nella direzione proposta dell’Associazione di fare chiarezza su alcune criticità riscontrate nell’applicazione della norma assicurando così ora l’adozione di prassi uniformi da parte dei soggetti a vario titolo interessati (in particolare committenti e loro figure professionali di riferimento, imprese, Organismi di attestazione SOA,  piattaforme per la gestione dei crediti fiscali, Agenzia delle Entrate).

Il documento della Commissione risolve in via interpretativa proprio le questioni di maggiore importanza legate al possesso della attestazione SOA da parte delle imprese impegnate nei cantieri dei bonus edilizi e ciò per quanto riguarda:

  • categorie e classifiche occorrenti;
  • termini di decorrenza degli obblighi.

In merito agli aspetti della decorrenza il chiarimento della Commissione specifica con maggior dettaglio quanto già in parte chiarito dalla FAQ dell’Agenzia delle Entriate del 17 febbraio scorso (vedi news ANCE).

Di seguito le risposte fornite dalla Commissione:

Quando è obbligatoria l’attestazione SOA?

L’obbligo riguarda le imprese che sottoscrivono contratti di appalto o subappalto il cui importo sia superiore a 516 mila euro aventi ad oggetto l’esecuzione degli interventi ricompresi tra quelli ammessi ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 121 comma 2 (altri bonus edilizi).

Il possesso di quale categorie e classifiche è necessario dimostrare?

Non è richiesta un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione E’ di conseguenza ritenuta idonea l’impresa esecutrice che risulti in possesso anche di una sola delle seguenti categorie considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi, nel senso richiesto dalla norma:

  • OG1 (Edifici civili e industriali)
  • OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)
  • OG11 (impianti tecnologici)
  • OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)
  • OS21 (Opere strutturali speciali)
  • OS28 (impianti termici e di condizionamento)

Inoltre, non è necessario l’esatto possesso di un attestato nella classifica di importo corrispondente al valore dell’appalto ma è ritenuto adeguato anche il solo possesso della prima classifica.

Da quando decorre l’obbligo della SOA quale condizione per l’accesso ai benefici fiscali?

Ai fini dell’applicazione temporale della norma si devono distinguere:

  1. il periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023;
  2. l’obbligo definitivo dal 1° luglio 2023.

A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, per i quali il contribuente intende beneficiare delle agevolazioni fiscali quali superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazione, ecc, deve essere affidata alternativamente:

  • ad imprese appaltatrici/subappaltatrici in possesso della attestazione SOA;
  • ad imprese appaltatrici/subappaltatrici che dimostrino l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.

A decorrere dal 1° luglio 2023, i lavori per i quali ricorre l’obbligo di qualificazione, potranno essere eseguiti solo da imprese in possesso della occorrente attestazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data (art. 10-bis comma 3).

Tali obblighi di qualificazione riguardano, secondo le i termini sopra riportati, anche i contratti di appalto/subappalto (di importo superiore a 516 mila euro) sottoscritti dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 ed i cui lavori siano proseguiti anche nel 2023.

A quali contratti di appalto/subappalto non si applica l’obbligo di attestazione SOA?

Sono esclusi dall’obbligo di attestazione SOA le imprese che hanno sottoscritto:

  • contratti di appalto relativi ad interventi già avviati e in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022;
  • contratti di appalto i cui lavori non siano ancora stati avviati al momento dell’entrata in vigore della norma, ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata, comunque, in data anteriore al 21 maggio 2022. Per dimostrare la data certa della sottoscrizione è possibile fare riferimento allo scambio dei documenti contrattuali, tramite mail o PEC, al verbale di assemblea di condomino o, più in generale, ad altre modalità similari che risultino tracciabili.

Nei suddetti casi, quindi, le imprese affidatarie o subappaltatrici continuano ad operare senza dover possedere la certificazione SOA e ciò anche se l’importo dei valori è superiore alla soglia dei 516.000 euro e anche se i lavori sono proseguiti oltre il 1° gennaio 2023.

In Allegato: nota Commissione 1/2023

 

(Fonte: ance.it)