Il 16 gennaio è scattato per molti il primo appuntamento utile per sfruttare con F24 i crediti relativi al 2022: la mappa degli adempimenti
Percorso ad ostacoli per l’utilizzo in compensazione dei crediti tributari derivanti dalle operazioni di acquisto/sconto dei bonus edilizi. La recente tornata di versamenti, coincisa con la scadenza del 16 gennaio, ha portato alla ribalta la delicatezza dei passaggi procedurali che portano all’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali. Il 16 gennaio, infatti, è stato per molti il primo appuntamento utile per l’utilizzo tramite modello F24 dei crediti maturati con riferimento al periodo d’imposta 2022.Riepiloghiamo, allora, i passaggi essenziali a consentire la regolare acquisizione del modello di versamento alla luce di quelle che sono le regole che governano il non semplice processo di gestione dei crediti fiscali, così come descritto nella Guida all’utilizzo della piattaforma diffusa dalle Entrate. Processo complicato dai tanti bonus in circolazione, dalle continue modifiche normative che individuano percorsi diversi a seconda del momento di formazione del credito, con conseguenti codici tributi sorti ad hoc per la gestione delle singole operazioni. In primo luogo si deve verificare l’esistenza del credito nel cassetto fiscale del contribuente, laddove (se tutto è corretto), oltre a essere presente il credito nella sua interezza, esso viene suddiviso anche per annualità di possibile utilizzo, così da non sbagliare la scelta.
Ad esempio, un credito da superbonus 110%, formatosi nel 2022, potrà essere utilizzo in quattro rate uguali negli anni 2023-2024-2025-2026.In questo senso, va specificato che il credito deve essere utilizzato nel periodo d’imposta di competenza, non essendo possibile (diversamente da altri crediti d’imposta) riportarne il residuo oltre il periodo di utilizzo previsto. Per cui la quota del 2023 non compensata entro il 31 dicembre andrà definitivamente persa.Prima di procedere all’utilizzo in compensazione, i fornitori e i cessionari devono, poi, verificare non solo di disporre già di tali crediti nei propri cassetti fiscali, ma anche se tali crediti sono sorti a fronte di comunicazioni di opzione presentate all’agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2022 oppure dal 1° maggio 2022. La Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti dell’agenzia delle Entrate afferma che, per i crediti sorti dal 1° maggio 2022, ai fini dell’utilizzo in compensazione dell’importo delle singole rate, il cessionario, dopo aver accettato i crediti, deve anche comunicare all’interno del cassetto suo fiscale la scelta (irrevocabile) per la fruizione in compensazione. Questo perché i crediti tracciabili (sorti dal 1° maggio in poi) non sono cedibili parzialmente e, dunque, per loro l’utilizzo in compensazione è alternativo alla cessione per l’importo dell’intera rata annuale in cui il credito viene suddiviso dalla piattaforma.
Dopo la comunicazione della scelta per la compensazione, allora, i crediti non saranno più cedibili a terzi. Poiché la scelta per la compensazione delle singole rate è irrevocabile (ossia, non si potrà più cedere a terzi il relativo importo), la Guida raccomanda la massima attenzione e la procedura fa comparire un apposito “warning” prima di confermare definitivamente la scelta.L’opzione per la compensazione può essere effettuata in qualsiasi momento, anche lo stesso giorno dell’utilizzo del credito (ma sempre prima dell’invio del modello F24), fermi restando i termini di utilizzo di ciascuna rata annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento della rata stessa). Nel caso in cui, invece, la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito fosse stata presentata all’agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2022, il fornitore/acquirente può procedere all’utilizzo in compensazione della rata annuale del credito fruibile nel 2023 (così come delle rate annuali fruibili negli anni successivi), senza dover ottemperare ad alcun tipo di indicazione preventiva sulla Piattaforma cessione crediti.
(Fonte: ilsole24ore.com)