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Superbonus: l’Agenzia delle Entrate rettifica il 110% per le unifamiliari

Per fruire del 110% sino al 31 dicembre 2022 sulle unifamiliari rileva esclusivamente l’esecuzione, entro il 30 settembre scorso, del 30% dei lavori, a prescindere dal pagamento delle relative spese.

Questa la precisazione dell’Agenzia delle Entrate che rettifica la Circolare n.33/E del 6 ottobre scorso, a proposito delle modalità applicative del Superbonus per le unifamiliari (e le villette a schiera), riconosciuto fino al 31 dicembre 2022, a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati eseguiti lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nella predetta C.M. 33/E/2022, aveva inizialmente fatto riferimento anche al pagamento, entro il 30 settembre 2022, delle spese relative al 30% dei lavori, per beneficiare dell’allungamento del termine di vigenza del “110%” a fine 2022, oltre all’effettiva esecuzione parziale delle opere.

Trattandosi di una precisazione non in linea con il dettato normativo, nel proprio commento alla C.M. 33/E/2022, l’ANCE aveva infatti già evidenziato che il pagamentoal 30 settembre, delle spese corrispondenti al 30% dei lavori non fosse di per sé necessario: il requisito essenziale da rispettare era, invece, l’effettiva esecuzione dei lavori almeno in tale percentuale, a prescindere dal pagamento delle relative spese.

Con la rettifica avvenuta lo scorso 7 ottobre, quindi, l’Agenzia delle Entrate rivede tale aspetto della propria Circolare, precisando, ora, che «…ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo» (cfr. Par.7, pag.32).

Alla luce di tale correzione, l’ANCE trasmette nuovamente sia il testo aggiornato della C.M. 33/E/2022, sia il proprio Dossier riepilogativo che, si ricorda, illustra anche gli ulteriori temi affrontati dall’Agenzia delle Entrate, quali la responsabilità solidale tra cedente e cessionario dei bonus fiscali solo in presenza di dolo o colpa grave, e la procedura di sanatoria degli errori delle Comunicazioni di opzione per sconto in fattura/cessione del credito.

 

(Fonte: ance.it)