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Superbonus e bonus edilizi, le novità in un dossier Ance

Le nuove modalità applicative ai fini delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito dal 1° maggio 2022, e gli ulteriori chiarimenti alla luce delle numerose novità normative intervenute negli ultimi mesi sull’ambito applicativo del Superbonus e degli altri bonus fiscali in edilizia.

Questi i contenuti della Circolare_n_19-E_del_27_maggio_2022 scorso, che ripercorre le ultime modifiche alla disciplina applicativa del Superbonus e dei Bonus diversi dal Superbonus, introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021), dal DL 4/2022 (cd. “Sostegni ter”), dal DL 13/2022 (cd “Frodi”) dal DL 17/2022 (cd. “DL Energia”), dal DL 50/2022 (cd. “Aiuti”).

In un Guida_alla_lettura_della_CM_23-E-2022 dell’ANCE i principali chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria ed un riepilogo delle diverse scadenze relative agli adempimenti da osservare per usufruire dei bonus fiscali in edilizia.

(Fonte: ance.it)

 

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Cessioni bonus edilizi a clienti delle banche con PIVA: le novità

Dl Aiuti: cessioni bonus edilizi a clienti professionali diversi dai consumatori. Ancora cambiamenti per superbonus e bonus edilizi

Ennesima novità per la cessione dei bonus edilizi in arrivo con la conversione del DL Aiuti che dovrà avvenire entro il 16 luglio 2022.

Un emendamento al D.L. n. 50/2022 approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera ha inserito la novità secondo la quale le banche potranno cedere il credito derivante dai bonus edilizi a tutti i soggetti diversi da consumatori o utenti, in pratica non saranno più vincolate a cedere il credito a favore dei clienti professionali privati.  (Per sapere chi sono i clienti professionali privati leggi anche Cessione dei crediti per interventi edilizi: chi sono i clienti professionali privati?)

L’articolo 14 del Decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50), aveva già modificato l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo appunto che:

  • alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.

Ora, in base al cambiamento in arrivo, le banche avranno la possibilità di cedere i crediti legati ai bonus edilizi non più a favore dei clienti professionali privati ma a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206/2005 in pratica le banche potranno cedere crediti fiscali da superbonus 110% e dai bonus edilizi minori ai loro clienti dotati di partita IVA.

Per maggiore chiarezza si riporta quando evidenziato nel dossier al decreto in conversone

Con le modifiche introdotte si prevede che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. 

In tal modo per le banche è possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a società, professionisti e partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori).

Nel testo originario si stabiliva che alle sole banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia (di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Il comma 1-bis precisa che le nuove disposizioni previste al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) si applicano anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (fermo restando il limite massimo delle cessioni previsto al medesimo articolo 121, comma 1, lettere a) e b)).

Ricordiamo infine che l’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 10 giugno 2022 n. 202205, aveva apportato modifiche al provvedimento del 3 febbraio, che nell’approvare il modello di cessione, aveva fornito indicazioni non più in linea con le norme modificate dalla conversione del decreto sostegni ter e dal decreto aiuti. Evidentemente sarà necessario un ulteriore cambiamento.

(Fonte: fiscoetasse.com)