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Bonus edilizi, da CNI e Ance le Faq per la sicurezza nei cantieri

Un vademecum per affrontare le verifiche disposte dall’Ispettorato del lavoro nel 2022 nei confronti di imprese neocostituite o riattivate per usufruire delle detrazioni

Supportare imprese, professionisti e committenti nell’applicazione delle norme specifiche in materia di sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali. È l’obiettivo del documento messo a punto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e Associazione nazionale costruttori edili (Ance) per far fronte ai numerosi quesiti sul tema.

Ma perché elaborare delle Faq specifiche per i cantieri dei lavori agevolati con i bonus edilizi?

Perché, si legge nell’introduzione del documento, le recenti misure di incentivi fiscali per interventi di recupero edilizio hanno comportato un’intensificazione dell’attività in edilizia e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha disposto accertamenti nel settore edile, con particolare riguardo ai numerosi cantieri che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche, assicurando verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale nel corso dell’intero anno 2022.

Gli accertamenti, spiega il documento, sono indirizzati in particolare verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali.

Il documento diffuso da CNI e Ance contiene 11 Faq, uno schema delle disposizioni e alcune definizioni.

Segnaliamo alcune delle Faq più interessanti.

Bonus edilizi, non è obbligatorio nominare il responsabile dei lavori

Nei canteri dei bonus edilizi, la nomina del responsabile dei lavori è una facoltà del committente. In caso di nomina, il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.

Il responsabile dei lavori non deve possedere requisiti particolari, ma gli sono attribuite responsabilità penali ai sensi dell’articolo 157 del D.lgs. 81/2008.

In condominio, se l’amministratore, in virtù del mandato conferitogli dall’assemblea, è deputato alla sottoscrizione del contratto di appalto, assume automaticamente la posizione di garanzia, come previsto dagli articoli 90 e 100 del D.lgs. 81/2008.  Se l’assemblea nomina un terzo soggetto come responsabile dei lavori, il committente/amministratore non è esonerato dalle responsabilità previste.

Bonus edilizi, agevolabili anche le linee vita

Il documento spiega che i bonus spettano anche per eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili. L’installazione di sistemi di sicurezza permanenti, quali i sistemi anticaduta, rientrano nelle lavorazioni complementari all’intervento principale.

Il tecnico incaricato deve quindi attestare che il costo sostenuto per l’installazione di tali sistemi è strettamente correlato all’intervento oggetto dei bonus.

Bonus edilizi, come accertare l’idoneità tecnico professionale

Il documento spiega (Faq 5) che il committente, per verificare l’idoneità tecnico – professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi deve richiedere una serie di documenti che accertino l’iscrizione alla Camera di commercio, la conformità delle attrezzature e la valutazione dei rischi.

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, del Durc e di un’autocertificazione.

La Faq 6 contiene l’elenco dei documenti che l’impresa affidataria deve richiedere per verificare l’idoneità tecnico-professionle delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Bonus edilizi: irregolarità e perdita delle agevolazioni

Una delle Faq spiega che le detrazioni non sono riconosciute se non è stata effettuata la Notifica Preliminare agli enti preposti qualora sia obbligatoria.

La notifica, ricorda il documento, deve essere trasmessa prima dell’avvio dei lavori dal committente, o dal responsabile dei lavori, alla Direzione territoriale del lavoro e alla Asl se nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici o se, anche in presenza di una sola impresa, l’entità presunta di lavoro non è inferiore a 200 uomini-giorno.

Le detrazioni non sono riconosciute neanche nel caso in cui siano state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non perde l’agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori che attesta l’osservanza delle suddette norme.

 

(Fonte: edilportale.com)